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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1031 del 27 novembre 2020
CONSORZIO GESTIONE ARGILLE SCARL Cava di argilla per laterizi "Luciani". Comune di localizzazione: Isola Vicentina (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza di Apertura della cava di argilla per laterizi "Luciani", in Comune di Isola Vicentina (VI), presentata dal Consorzio Gestione Argille Scarl, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Consorzio Gestione Argille Scarl acquisita agli atti con protocollo regionale n. 286614 e 286631 del 20/07/2020; -comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 01/09/2020 - protocollo regionale n. 341956; -verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 25/11/2020, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Consorzio Gestione Argille Scarl (con sede legale in Via Roma, n. 6 – 36030 Villaverla (VI), P.IVA 00898570247), acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 286614 e 286631 del 20/07/2020;
VISTA la nota prot. n. 341956 del 01/09/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 16/09/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che:
L’estrazione dell'argilla presente entro la profondità di circa 5,5 m verrà realizzata con impiego di escavatore e seguirà tutta l’altezza del banco; il materiale "sterile" associato al banco argilloso sarà depositato sul fondo cava, naturalmente separato da quello agrario e verrà usato contestualmente per diminuire la pendenza delle scarpate di scavo specialmente a ridosso dei manufatti e ricondurre le quote finali del fondo cava a quelle previste dal progetto di ripristino. La sistemazione lungo le scarpate avverrà con inclinazione di circa 45 gradi in attesa della sistemazione finale con il ripristino delle quote originarie.
Durante la fase estrattiva nell’area di cava, come prassi, non sono previste zone destinate all’accumulo del materiale argilloso poiché questo sarà immediatamente collocato su autocarro e trasportato nell'area di pertinenza delle singole fornaci alle quali il C.G.A. destinerà tale materia prima.
Viene prevista:
- una durata dei lavori di coltivazioni di 3 anni;
- una potenzialità giornaliera pari a circa 65 mc/die;
- il progetto di ricomposizione ambientale della cava è stato redatto e verrà realizzato secondo le modalità previste all’art. 9 della L.R. n. 13/2018 “Ricomposizione ambientale”;
PRESO ATTO della tabella riassuntiva dei dati dimensionali della cava, presentata dal Proponente:
DATI
Spessore terreno vegetale m 0,50
Spessore medio giacimento m 3,50
Profondità massima di scavo m 5,50
Volume complessivo movimentato mc 68.634,50
Volume terreno vegetale mc 6.713,75
Volume argilla mc 44.322,25
Volume associato da utilizzare per ricomposizione mc 17.527,50
Volume da apportare dall’esterno mc 44.322,25
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 25/11/2020, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
“Viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
preso atto del progetto di ricomposizione ambientale;
considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la “Relazione Tecnica - Valutazione di Incidenza Ambientale”;
preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 40/20 del 25/10/2020, del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA, agli atti dell’U.O. VIA, in cui è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;
preso atto delle note del Genio Civile di Vicenza del 15/09/2020, prot. n. 367360, del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 23/09/2020, prot. n. 9002, acquisita al protocollo regionale il 24/09/2020 con n. 390211 e del parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 20/10/2020, prot. n. 9926, acquisito al protocollo regionale il 21/10/2020 con n. 447084;
preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute altre osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
preso atto che il progetto non prevede la presenza di prefabbricati nella zona di cantiere e l’approvvigionamento di carburante sarà eseguito tramite mezzo esterno che rifornirà i mezzi impiegati in loco.
preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
considerato che non sono previsti serbatoi di carburante nella zona di escavazione, né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;
considerato che l’ambito di intervento si colloca in area critica secondo DGRV 2130/2012;
valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e che non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
preso atto che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:
ritenuto che quanto evidenziato dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta nella nota del 20/10/2020, prot. n. 9926, acquisita al protocollo regionale il 21/10/2020 con n. 447084, debba essere oggetto di approvazione da parte della Conferenza di Servizi convocata per l’autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della L.R. n. 13/2018”;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 25/11/2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato sono state approvate nel corso della medesima seduta (25/11/2020);
decreta
Loris Tomiato
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