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Bur n. 192 del 11 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 939 del 19 novembre 2020

VERITAS s.p.a.- Impianto di trattamento acque reflue urbane di Chioggia loc. Val da Rio Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di installazione esistente autorizzata con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 102/2010 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riscontro all'istanza presentata dalla ditta VERITAS S.p.A. per l'impianto di trattamento acque reflue urbane di Chioggia loc. Val da Rio, si rilascia, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09.09.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 1400 del 29.08.2017 recante “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

VISTI i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 102 del 29 dicembre 2010, n. 84 del 23 dicembre 2011 e n. 8 del 29 marzo 2013, il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 23 del 17.03.2014.

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione esistente di cui all’oggetto prot. n. 155297.

VISTA la nota prot. 177482 del 04.05.2020 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato avvio del procedimento di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo a partire dal 04.05.2020.

ATTESO CHE in data 10.05.2020sono state pubblicate sul sito web della scrivente amministrazione competente le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs) non risultano essere pervenute allo scrivente osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l’Autorità Competente convochi apposita conferenza di servizi secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento a convocato la succitata Conferenza di Servizi con nota prot. n. 238113 del 17.06.2020, per il giorno 16.07.2020;

VISTI gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16.07.2020, le cui risultanze sono state trasmesse con nota del 05.08.2020 prot. n. 311068, e con cui veniva richiesto alla ditta di fornire la documentazione integrativa ivi specificata;

ATTESO CHE in data 27.08.2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita agli atti della Regione Veneto al prot. n. 341696 del 01.09.2020;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento a convocato la seconda seduta Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 354938 del 10.09.2020, per il giorno 25.09.2020, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 25.09.2020 in cui la stessa si esprime favorevolmente, all’unanimità dei presenti, al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta VERITAS S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Chioggia loc. Val da Rio” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 439414 del 15.10.2020 agli enti coinvolti nel procedimento e con nota prot. n. 439356 del 15.10.2020 alla ditta;

VISTA la nota prot. n. 439553 del 15.10.2020 in cui veniva richiamata la documentazione da far pervenire secondo gli esiti della Conferenza di Servizi del 25.09.2020 necessari per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota di VERITAS S.p.A., protocollo n. 83602/20 del 27.10.2020 acquisita al protocollo regionale n. 457717 data 28.10.2020, con cui si trasmette l’aggiornamento del P.M.C. (revisione 4 del 22.10.2020), le informazioni più dettagliate sul camino 17/2 e la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in ottemperanza alla DGR 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 466096 del 02.11.2020 in cui si chiede agli Enti in di voler esprimere le proprie eventuali osservazioni in merito alla soprarichiamata documentazione;

PRESO ATTO della nota del dipartimento A.R.P.A.V. di Venezia 2020 - 0096591 / U del 03.11.2019, prot. regionale n. 466967 data 03.11.2020 in cui si esprime parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), revisione n. 4 del 22/10/2020, inviato dalla ditta con prot. n.83602/20 del 27.10.2020;

ATTESO che non sono pervenute ulteriori richieste di approfondimento da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

RITENUTO pertanto per quanto sopra richiamato di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla Ditta VERITAS S.p.A. con sede legale in Santa Croce 489 Venezia, C.F./P.IVA: 03341820276 l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Chioggia” ubicato in Loc. Val da Rio nel comune di Chioggia al foglio n. 35 – particella 962 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici CER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

decreta

1.  Si rilascia alla Ditta VERITAS S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Chioggia” ubicato in Loc. Val da Rio nel comune di Chioggia al foglio n. 35 – particella 962 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2.  Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la stessa dispone per l’impianto del Certificato di Conformità alla norma UNI EN ISO 14001.

3.  Il presente decreto aggiorna, ricomprende e sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto pari a 165.000 A.E. ai sensi dell’art. 44 della L.R. 33/1985 e ss.mm.ii.;
  • autorizzazione allo scarico nel corpo idrico fiume Brenta, ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R.33/85;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” e D9 – “trattamento chimico/fisico” - di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Gestione rifiuti

4. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

4.1  all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 500 Mg/giorno
  • Quantitativo massimo annuale: 60.000 Mg;

4.2 la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

4.3. i rifiuti possono essere conferiti nella sezione 3 “Stazione bottini” ovvero nel punto denominato “scarico autobotti”; è altresì autorizzato l’utilizzo della vasca “2 omogeneizzazione rifiuti/accumulo rifiuti liquidi per un volume massimo di 600 m3, in particolare nel caso di attivazione del by-pass delle acque reflue urbane, come da sezioni indicate nella planimetria “circuitazione gestione bottini e autobotti” acquisita al prot. n. 341696 del 01.09.2020;

4.4  in concomitanza all’attivazione del by-pass delle acque reflue urbane, al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell’impianto, dovrà essere sospesa l’immissione dei rifiuti liquidi alla sezione biologica dell’impianto.

4.5. i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie gestite dalla Ditta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 230 comma 5 del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., possono essere raggruppati temporaneamente presso l’impianto in oggetto, quale sede del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nell’area dedicata individuata come punto “7” nella planimetria B.22 integrata in data 28.08.2020 con nota prot. 65293/20, pervenuta al protocollo regionale in data 01.09.2020 prot. 341696;

4.6 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

4.7 i rifiuti in ingresso, individuati dai codici CER 161002 - 200304 – 200306, possono essere ricevuti in impianto secondo le specifiche procedure di preaccettazione individuate nel Piano di Monitoraggio e Controllo P.M.C. Tali procedure dovranno essere operative dal 01.01.2021;

4.8 le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso individuati dai codici CER 161002 - 200304 – 200306, sono regolamentate nel (P.M.C.). L’accettazione è altresì subordinata ad una preventiva valutazione della trattabilità degli stessi presso l’impianto, mediante campionamento e controllo dei parametri individuati come significativi nel P.M.C.; la ditta dovrà attivare ulteriori procedure di verifica e approfondimento nei casi al di fuori degli intervalli di attenzione riportati nel P.M.C.. Tali procedure dovranno essere operative dal 01.01.2021;

4.9 deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV-DAP di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

4.10. la frazione liquida dei rifiuti in ingresso prima dell’immissione in testa all’impianto biologico, nel punto identificato come “5-ripartitore di portata” dovrà essere monitorata, in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente. Fino al completamento dei lavori di cui al successivo punto 4.11 è ammesso il monitoraggio della sola frazione liquida di rifiuti già collegata alla sezione biologica tramite il punto di campionamento 5;

4.11 la ditta dovrà completare i lavori di collegamento della sezione 3 “Stazione bottini” al punto identificato di campionamento “5-ripartitore di portata” come da cronoprogramma presentato in data in data 28.08.2020 con nota prot. 65293/20, pervenuta al protocollo regionale in data 01.09.2020 prot. 341696, per consentire il monitoraggio, prima dell’immissione alla sezione biologica del depuratore, anche della frazione liquida scaricata nel punto 3 “Stazione bottini” a partire dal 01.01.2021;

4.12 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del D.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4.13. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22 alla domanda di procedura dell’A.I.A. e alle successive integrazioni pervenute;

4.14  nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

4.15  relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”: dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria così definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

4.16  si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

5. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico denominato nel “fiume Brenta”, nonché l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto pari a 165.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1  nel punto di campionamento denominato “Sollevamento finale “22”devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009; con riferimento ai limiti dei parametri n. 29 Solfati (come SO4) e n. 30 Cloruri trattandosi di scarico prossimo alla foce del fiume Brenta non saranno applicati in conformità a quanto previsto con la nota (15) alla medesima tabella 1 dell’allegato A alle norme tecniche di attuazione del P.T.A.;

5.2  con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente, come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella istanza di AIA, Allegato D.16 relazione Valutazione BAT applicabili. Per i parametri di seguito individuati, in luogo di quelli previsti dalla colonna C della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque) richiamata al punto precedente, dovranno pertanto essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

Valore Limite

Azoto totale [Ntot]

mg/l

15

Fosforo totale [Ptot]

mg/l

2

Arsenico [As]

mg/l

0,05

Cadmio [Cd]

mg/l

0,02

Cromo [Cr]

mg/l

0,15

Rame [Cu]

mg/l

0,1

Piombo [Pb]

mg/l

0,1

Nichel [Ni]

mg/l

0,5

Mercurio [Hg]

µg/l

5

Zinco [Zn]

mg/l

0,5

 

5.3. i limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 delle N.T.A. del P.T.A., non saranno applicati qualora a livello si bacino sia verificato il raggiungimento dell’obiettivo dell’abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV.

5.4 il valore allo scarico del parametro “Escherichia Coli” non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 15 maggio al 15 settembre salvo modifiche al periodo di balneazione stabilite con apposita DGR dalla Regione. La disinfezione dovrà altresì avvenire anche nei casi previsti di attivazione dello scarico denominato SM1 in laguna di Venezia definite “condizioni eccezionali”, così come previsto nel disciplinare allegato alla specifica autorizzazione rilasciata dal Provveditorato OO.PP. Veneto;

5.5. è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5.6. dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP di Venezia, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

5.7. i parametri elencati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

5.8. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel P.M.C. di cui al successivo punto 7;

Emissioni in atmosfera

6. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione denominate N. 17/2, N. 25, N. 27a e N. 27b nella planimetria “identificazione punti di emissione e odori” acquisita al prot. n. 341696 del 01.09.2020, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1 in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 50 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio N. 25 di potenza termica nominale pari a 947 kW, con potenza elettrica pari a 1050 kVA, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza;

6.2. la sezione di digestione anaerobica dell’impianto per la produzione di biogas (individuata come fase 28), con le annesse caldaie, la campana di stoccaggio biogas e la torcia di emergenza vengono mantenute inattive. I limiti alle emissioni in atmosfera verranno definiti all’atto della riattivazione della sezione stessa. La ditta dovrà inserire nella relazione annuale di cui al punto 7, un apposito capitolo indicate lo stato di attuazione delle modifiche della rete afferente all’impianto e della riduzione dell’apporto salino, nonché ogni altra informazione utile a valutare la riattivazione della digestione anaerobica;

6.3. la Ditta deve effettuare, con cadenza semestrale, i rilievi olfattometrici sulle emissioni convogliate nel camino 17/2, con portata pari a 2.500 Nm3/h, trattate mediante un adsorbitore chimico-fisico per il trattamento delle emissioni gassose provenienti dalle seguenti sezioni dell’impianto:

  • vasca omogeneizzazione/ accumulo rifiuti (sezione 2)
  • ispessitore (sezione 27)

6.4. la Ditta deve effettuare, con cadenza semestrale, i rilievi olfattometrici sulle emissioni convogliate dai due sedimentatori primari con portata rispettivamente di 14.000 Nm3/h e 12.000 Nm3/h), e trattate mediante i due sistemi adsorbitori chimico-fisici (camini 27/a e 27/b).

P.M.C. e Reportistica

7. Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), revisione n.4 del PMC revisione n. 4 del 22.10.2020 su cui si è espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Venezia con nota proprio protocollo n. 2020 - 0096591 / U del 03.011.2020 (prot. regionale n. 466967 data 03.11.2020) documento che la Ditta ha trasmesso con nota prot. n. 83602/20 del 27.102020, acquisita al protocollo regionale n. 457717 del 28.10.2020 subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

7.1 ogni variazione del P.M.C. deve essere concordata con ARPAV DAP di Venezia e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana di Venezia ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli organi di controllo;

7.2 la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV-DAP di Venezia, al Comune di Chioggia e al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia ” oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:

  • un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  • un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

7.3 le registrazioni dei dati previsti nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” dovranno seguire le successive indicazioni:

  1. tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati per almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;
  2. eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità competente al controllo, per almeno 5 anni;

7.4 le metodiche analitiche utilizzate dal servizio laboratori ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso le stesse dovranno essere preventivamente concordate con il competente Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV;

7.5 la Ditta dovrà trasmettere ad ARPAV-DAP di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, per ciascun anno di validità dell’AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso;

Ulteriori prescrizioni

8. presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 4, 5 e 6, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti;

9. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

10. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Chioggia e Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché di eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

11. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Chioggia (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

12. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

13. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 e ss.mm.ii. l'ARPAV effettuerà nell’arco della validità dell’AIA, con oneri a carico del gestore:

  • ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale ovvero 4 ispezioni nell’arco di validità dell’Autorizzazione;
  • ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:
    • 2 campioni all’anno dello scarico dell’effluente della linea pretrattamento rifiuti che conferisce alla linea principale;
    • 12 campioni all’anno dello scarico finale.

La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano d’ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

14. ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006;

15. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia;

16. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

17. si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi del 25.09.2020 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato domanda di AIA;

18. si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisione.

19. si dà atto, in ottemperanza alla DGR n 1400 del 29.08.2017, che la Ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;

20. si confermano a carico della ditta VERITAS S.p.A. tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal presente provvedimento;

21. si comunica il presente provvedimento alla ditta VERITAS S.p.A., al Comune di Chioggia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V.-DAP Venezia al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” e al Ministero Infrastrutture e Trasporti OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia (Uff 2);

22. si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

23. si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

(L’Allegato A qui di seguito riportato è stato inserito come indicato nell'Avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 15 del 2 febbraio 2021, ndr).

(seguono allegati)

939_all_a_435289.pdf

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