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Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 921 del 05 novembre 2020

FERTITALIA SRL, con sede legale in Via Frattini, 48, a Legnago (VR) e ubicazione dell'installazione in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR). Installazione che effettua il recupero di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica e compostaggio (punto 5.3.b dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DATST n. 12 del 13.03.2018, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., per la realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui, di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato e per la rimodulazione del quantitativo massimo di rifiuti trattabile nelle biocelle di nuova realizzazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento sono autorizzate le modifiche "non sostanziali" dell'installazione relative alla realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui, di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato e alla possibilità di destinare a compostaggio il massimo quantitativo di rifiuti trattabile nelle biocelle di nuova realizzazione.

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 12 del 13.03.2018, con cui è stata riesaminata alla Ditta Fertitalia S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la modifica degli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica e compostaggio (punto 5.3.b dell’All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 5 del 09.08.2016 che stabilisce l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto di revamping dell'impianto di compostaggio e digestione anaerobica;

VISTA la nota del 01.08.2019, acquisita al protocollo regionale in pari data con prot. n. 344211, con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la modifica non sostanziale dell’installazione consistente nella realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui e di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato;

VISTA la nota del 03.09.2019, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 400743 del 18.09.2019, con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta da ARPAV in data 27.08.2019, nel dettaglio ha fornito il processo in cui intende riutilizzare l’evaporato e le modalità di contabilizzazione dello stesso;

PRESO ATTO dell’esito favorevole della riunione istruttoria convocata in merito da questa Amministrazione in data 26.09.2019, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 430899 del 07.11.2019;

VISTA la nota del 07.10.2019, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 459225 del 20.10.2019 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nella succitata riunione e successivamente corretta e integrata nella nota del 23.12.2019, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 559598 del 30.12.2019;

PRESO ATTO che, sulla base delle conclusioni emerse nel corso della succitata riunione, la modifica in progetto ha un carattere migliorativo sotto l’aspetto ambientale, poiché riduce e razionalizza le movimentazioni di concentrato verso impianti terzi (sia con la realizzazione dello stoccaggio del concentrato in uscita allo stadio di osmosi inversa, sia con l’implementazione del processo di evaporazione) e riduce il consumo di risorse (riutilizzando nel ciclo produttivo le acque di condensa provenienti dall’evaporato e sfruttando i cascami termici dei gruppi di cogenerazione);

RILEVATO che l’intervento proposto nella nota del 01.08.2019 non incide sui requisiti tecnici, sulla capacità di trattamento dei rifiuti dell’installazione, nonché sulle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione vigente;

RILEVATO che non sono giunte altre osservazioni da parte degli Enti coinvolti in merito alla realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui e di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato, valutazioni richieste da questa Amministrazione con nota del 07.10.2019 prot. n. 430899;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la modifica in progetto relativa a una vasca di stoccaggio dei reflui e un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato non rientri nelle fattispecie previste all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero non sia sostanziale;

VISTA la nota del 26.11.2019, acquisita al protocollo regionale in data 09.12.2019 con prot. n. 529601, con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la modifica non sostanziale dell’installazione consistente nella richiesta di trattare mediante compostaggio fino a 150.491 t/anno ovvero il quantitativo massimo di rifiuti trattabile nelle biocelle di nuova realizzazione;

RILEVATO quanto segue:

  • la potenzialità di progetto delle biocelle, valutata nel procedimento di screening conclusosi con il decreto n. 5 del 09.08.2016, è di 150.491 t/anno, come calcolata nell’elaborato A1 “Relazione tecnico-descrittiva di progetto” al paragrafo 4.1.2 “Descrizione impiantistica della nuova sezione di biossidazione con passaggio alla tecnologia del sistema chiuso con reattori a tenuta stagna (biocelle)”; anche l’adeguatezza degli spazi per la maturazione del compost è stata valutata sulla base della potenzialità di progetto delle biocelle;
  • l’aumento di potenzialità di trattamento aerobico richiesto si sostanzierà in un aumento del numero di cicli che verranno effettati nelle biocelle (fino a un massimo di 26);
  • gli apprestamenti ambientali quali aspirazione e trattamento delle arie esauste, trattamento del percolato nell’impianto di digestione anaerobica, gestione dei parametri rilevanti del processo non verrà modificata dal maggior numero di cicli effettuati nelle biocelle;
  • non è richiesta alcuna modifica della potenzialità di trattamento dei rifiuti complessiva dell’installazione, ma solamente la possibilità di una gestione più flessibile del processo aerobico e anaerobico; non sono, inoltre, richieste modifiche delle tipologie di rifiuti in ingresso allo stabilimento;
  • il gestore dichiara che non vi saranno variazioni degli impatti dovuti alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e al traffico indotto; in relazione al clima acustico, si può ritenere che non vi saranno modifiche agli impatti derivanti dalle emissioni acustiche in quanto la modifica è di tipo gestionale e non introduce nuove fonti emissive.

RILEVATO che al fine di garantire le previsioni d’impatto sul traffico indotto riportate al paragrafo “6.4 Traffico veicolare indotto” dell’”elaborato A2 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE” della nota prot. n. 130230 del 04.04.2016, sulla base delle quali è stato espresso il parere di esclusione alla procedura di valutazione d’impatto ambientale per le modifiche richieste, è necessario che la fase liquida prodotta a seguito della spremitura della FORSU sia completamente recuperata all’interno della propria installazione;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la modifica in progetto non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, che non siano già stati valutati nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con l’esclusione con prescrizioni di cui al decreto n. 5 del 09.08.2016;

PRESO ATTO del nulla osta alla modifica, espresso da ARPAV – Dipartimento provinciale di Verona con nota del 17.01.2020 e acquisita al prot. reg. n. 28925 del 21.01.2020 e dall’ULSS 9 – Scaligera con nota del 10.02.2020 prot. n. 22816 e acquisita al prot. reg. n. 70031 del 13.02.2020;

PRESO ATTO che non sono giunte altre osservazioni da parte degli Enti coinvolti, valutazioni richieste da questa Amministrazione con nota del 31.01.2020 prot. n. 49131;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 07 del 06.12.2019, che recepiva le indicazioni del parere di ARPAV del 05.11.2019 prot. ARPAV n. 2019 - 0108577/U, su cui ARPAV ha espresso parere con nota prot. n. 2020 - 0010132 / U del 31.01.2020 richiedendo ulteriori integrazioni;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 08 del 06.12.2019 e le successive osservazioni di ARPAV espresse con nota del 09.03.2020 prot. n. 23635;

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 09 del 31.07.2020, su cui ARPAV ha espresso parere con nota del 12.08.2020 prot. n. 70711;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento e indizione conferenza di servizi ai sensi degli artt. 7, 14 e 14-bis della L. n. 241/90, inviata da questa Amministrazione in data 23.09.2020 prot. n. 388820, al fine di procedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integra Ambientale come previsto dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che ARPAV – Dipartimento provinciale di Verona, con nota del 08.10.2020 prot. n. 87514 e acquisita al prot. reg. n. 429711 del 09.10.2020, ha ritenuto superato nello schema di decreto allegato alla succitata comunicazione quanto evidenziato nella precedente nota del 12.08.2020 con prot. n. 70711, tranne l’integrazione dei contenuti delle pagine 4 e 5 del Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 09;

RILEVATO che la ditta con la nota del 20.10.2020, acquisita al prot. reg. n 447674 del 21.10.2020, ha inviato quanto segue:

  • una precisazione sulla gestione dei percolati da messa in riserva della FORSU, recuperati nella spremitura e successivamente nei digestori, come previsto nel progetto valutato con il decreto n. 5 del 09.08.2016;
  • una precisazione sulla gestione dei percolati da biossidazione e sul recupero all’interno del processo di biossidazione stesso nonché di quelli prodotti da biofiltro;
  • il PMC rev. 09 del 16.10.2020 in cui ha provveduto a integrare i contenuti delle pagine n. 4 e 5 come richiesto da ARPAV e ad aggiungere nella·Tabella 2.7 “Principali interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di “Abbattimento emissioni”” n. 2 interventi di manutenzione preventiva dell’elettrovalvola del sistema di bagnatura della massa filtrante del biofiltro volti a ridurre ulteriormente il rischio di arresto del sistema, come richiesto nelle nota di questa Amministrazione del 25.09.2020 prot. n. 409406;
  • l’attestazione del versamento degli oneri istruttori, come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla DGR n. 1519 del 26.05.2009;

RITENUTO che, come convenuto nella riunione tecnica del 26.09.2019, le modifiche relative alla realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui e di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato, necessitino di un collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

CONSIDERATO che ARPAV con nota prot. n. 70711 del 12.08.2020 ha rilevato la necessità di specificare chiaramente nell’autorizzazione integrata ambientale le modalità di composizione delle miscele di rifiuti sottoposti al processo aerobico nell’attuale configurazione impiantistica, che fino al completamento delle modifiche autorizzate con decreto n. 12 del 13.03.2018, prevede ancora l’effettuazione del processo di compostaggio in biotunnel, originariamente autorizzato dalla Provincia di Verona con determinazione n. 5494/10 del 25/10/2010;

PRESO ATTO che il provvedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciato con Decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 12 del 13.03.2018, come specificato al punto 8 del medesimo decreto, revoca e sostituisce i precedenti provvedimenti autorizzativi;

CONSIDERATO che, nelle more del completamento delle modifiche assentite all’installazione, il processo aerobico deve essere condotto nel rispetto della DGR n. 568/2005, come specificato ai punti 15 e 18 del provvedimento vigente; pertanto la miscela utilizzata nel processo di biossidazione, indipendentemente dal fatto che questo sia svolto in celle di biossidazione o nella sezione biotunnel, deve contenere non meno del 30% in peso di materiale lignocellulosico e non più del 50% in peso di FORSU;

RITENUTO di rimuovere, per maggior chiarezza, ogni riferimento al trattamento esclusivo in biocella nei punti prescrittivi del Decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 12 del 13.03.2018, in quanto disciplinato comunque dalle disposizioni DGR n. 568/2005, revocando il punto 15 e modificando il punto 18;

RITENUTO di precisare la necessità del recupero completo della fase liquida prodotta a seguito della spremitura della FORSU all’interno dell’installazione, come da progetto valutato con il decreto n. 5 del 09.08.2016;

RITENUTO di aggiornare il controllo delle emissioni degli inquinanti, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti applicando le modalità e le frequenze previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 09 del 16.10.2020;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Direttore di Area di Tutela e Sviluppo del Territorio n. 12 del 13.03.2018;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.” stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

  1. di autorizzare la Ditta Fertitalia S.r.l. presso l’installazione, ubicata in Località Serragli, 1 in comune di Villa Bartolomea (VR), ad effettuare gli interventi proposti che consistono nella realizzazione di una vasca di stoccaggio dei reflui e di un impianto di evaporazione sottovuoto del concentrato e di trattare mediante compostaggio fino a 150.491 t/anno di rifiuti;

Realizzazione di una vasca di stoccaggio reflui e di un impianto di evaporazione del concentrato

  1. di consentire l’utilizzo nei processi aziendale delle acque trattate (evaporate e successivamente condensate), stoccate in n. 2 serbatoi fuori terra a doppia parete avente volume pari a 25 m3/cadauno;
  2. di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento mediante l’evaporatore è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato in idonei impianti di trattamento;
  3. di stabilire che, ultimato l’intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell’impianto (anche per stralci funzionali), come previsto dall’art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
  4. entro 90 giorni dall’avvio dell’impianto o di specifiche sezioni, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
  5. di stabilire che, contestualmente al collaudo funzionale di cui al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare una relazione conclusiva riportante gli esiti del piano di monitoraggio effettuato sull’acqua evaporata e successivamente condensata, secondo la proposta comunicata dalla ditta nella nota datata 07.10.2019 e acquisita agli atti con prot. regionale n. 459225 del 20.10.2019,

Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

  1. di modificare la prescrizione n. 11 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 12 del 13.03.2018 come di seguito specificato.

“11. L’installazione è autorizzata a trattare fino a un massimo di 185.000 t/anno di rifiuti suddivisi nelle seguenti linee di trattamento:

  • compostaggio, per una capacità massima di trattamento di 150.491 t/anno di rifiuti;
  • digestori anaerobici esistenti di 1500 m3 cadauno, per una capacità massima di 18.000 t/anno di rifiuti;
  • tre nuovi digestori anaerobici di 2384 m3 cadauno, per una capacità massima di 72.000 t/anno di rifiuti.

E’ inoltre consentita la messa in riserva (Operazione R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dei seguenti rifiuti:

Tipologia rifiuti

Tonnellate

FORSU e altri rifiuti

1000

Fanghi

600

Verde

450

Totale R13

2050

 

  1. di revocare la prescrizione n. 15 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 12 del 13.03.2018;
  2. di modificare la prescrizione n. 18 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 12 del 13.03.2018 sostituendola come di seguito specificato:

18. La miscela avviata a biossidazione dev’essere conforme alle disposizioni della DGR n. 568/200, in particolare deve contenere non meno del 30% in peso di materiali lignocellulosici e non più del 50% in peso di FORSU. In ogni caso la presenza di sovvali nella frazione lignocellulosica non può superare il 50%;

  1. di stabilire che in condizioni di esercizio normali la fase liquida prodotta a seguito della spremitura della FORSU sia tutta recuperata all’interno dell’installazione;
  2. di modificare la prescrizione n. 45 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 12 del 13.03.2018 sostituendola come di seguito specificato:

“45. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC rev.09 del 16.10.2020, acquisito con prot.reg. n. 447674 del 21.10.2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ulteriori prescrizioni

  1. di incaricare il Dipartimento Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta Fertitalia S.r.l., alla Provincia di Verona, al Comune di Villa Bartolomea, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Verona, all’ A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
  2.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  3. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

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