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Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 916 del 03 novembre 2020

Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA, Società cooperativa per Azioni, impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Punto 5.1 dell'All. VIII della parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i. - Decreti Segretario regionale Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T.) n. 92 del 28.12.2009, n. 23 del 6.04.2010, n. 76 del 7.12.2011, Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 3.11.2015 e Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020. Autorizzazione al temporaneo cambio dell'impianto su chiatta. Ulteriore proroga dei termini

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è concessa, su istanza di parte, una ulteriore proroga fino al 20 novembre 2020 a quanto autorizzato con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020 e già prorogato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 671 del 15.07.2020 e n.806 del 23.09.2020 per il temporaneo spostamento dell'attività dalla chiatta denominata "Ecolaguna 6" all'analoga chiatta denominata "Canal Bianco".

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio (DSRAT) n. 92 del 28.12.2009, con cui è stata rilascia alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), una autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la gestione dell’impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della “Laguna di Venezia”, sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell’elettronica, 7 Malcontenta (VE);

VISTO il DSRAT n. 23 del 06.04.2010 che rettifica il DSRAT n. 92 del 28.12.2009 con il corretto riferimento all’ubicazione dell’impianto;

VISTO il DSRAT n. 76 del 07.12.2011 che modifica e integra il DSRAT n. 92 del 28.12.2009 mediante la sostituzione dei punti n. 13 e n. 22 e l’inserimento del nuovo punto prescrittivo n. 19 bis;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 3.11.2015 che autorizzava il temporaneo spostamento dell’attività dalla chiatta denominata “Ecolaguna 6” all’analoga chiatta denominata “Canal Bianco”, integrando le prescrizioni del decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 92 del 28.12.2009 relativamente alle operazioni autorizzate sulla chiatta impianto denominata “Canal Bianco” (punto n. 4, lett. a), b), c), d) e n. 5 del DDDA n.71/2015);

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020 con cui si è concesso il temporaneo spostamento dell’attività dalla chiatta denominata “Ecolaguna 6” all’analoga chiatta denominata “Canal Bianco”;

DATO ATTO che l’autorizzazione concessa con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020 è di natura temporanea e strettamente correlata alla necessità di effettuare le operazioni di “messa a secco” e verifica dello scafo, nonché, di eventuale manutenzione della chiatta “Ecolaguna 6” e, per tale ragione, ha validità di 60 giorni a far data dal giorno di sostituzione del natante;

PRESO ATTO che la ditta con nota del 20.05.2020, acquisita al prot. regionale con n. 199716 del 20.05.2020, ha comunicato che in data 21.05.2020 vi è stata la sostituzione dell’imbarcazione;

DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 671 del 15.07.2020 è stata concessa una proroga di 60 giorni per effettuare le operazioni di “messa a secco” e verifica dello scafo della chiatta “Ecolaguna 6”;

DATO ATTO altresì che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 806 del 23.09.2020 è stata concessa una ulteriore proroga di 45 giorni in quanto erano terminati i lavori di verifica ed ispezione, ma non si erano ancora svolte le verifiche di certificazione da parte dell’Ente incaricato a causa delle attività arretrate susseguenti all’emergenza Covid-19;

VISTA la comunicazione della società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia del 29.10.2020, acquisita al prot. regionale con n. 461874 del 30.10.2020 in cui è data evidenza che nonostante le avvenute visite ispettive è ancora in attesa della documentazione tecnica di rinnovo da parte del Ente incaricato e chiede pertanto una ulteriore proroga finale fino al 20.11.2020;

RITENUTO che l’istanza presentata dalla ditta possa essere accolta senza precludere quanto deciso con il decreto del D.D.A. n. 147 del 18.02.2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

decreta

  1. di accogliere la richiesta presentata dalla Ditta con la nota datata 29.10.2020, acquisita al prot. regionale con n. 461874 del 30.10.2020, posticipando fino al 20 novembre 2020 il termine indicato nella prescrizione n. 2 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020;
  2. di confermare tutte le altre decisioni e prescrizioni contenute nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 147 del 18.02.2020;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all’ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia e all’ ARPAV - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

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