Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 796 del 15 settembre 2020

A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. Installazione di smaltimento rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi ubicata in via Luigi Manzoni, n. 30 a Conegliano (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDATST n. 42 del 06.12.2016 e ss.mm.ii. Modifica del punto n. 9 del DDATST n. 42 del 06.12.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Ditta A.D.A. S.r.l. a seguito dell'aggiornamento del parere reso da Piave Servizi SpA, gestore del Servizio Idrico.

Il Direttore

(1) VISTO il DDATST n. 42 del 06.12.2016, con il quale si rilascia alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Conegliano (TV), via Luigi Manzoni 30, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5, dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

(2) VISTO il DDATST n. 41 del 08.04.2019, con il quale si definiscono per l’installazione i valori sperimentali provvisori allo scarico di per le sostanze PFAS;

(3) VISTO il DDATST n. 509 del 08.11.2019, con il quale è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell’installazione e contestualmente è stata modificata la prescrizione n. 11.7 dell’AIA inerente il monitoraggio emissioni diffuse;

(4) VISTO il DDDA n. 657 del 23.12.2019, con cui si modificano le prescrizioni relative alla accettazione dei rifiuti in ingresso all’installazione, con riferimento ai parametri PFAS;

(5) VISTO il DDDA n. 226 del 13.03.2020, come rettificato dal DDDA n. 300 del 20.03.2020, con il quale è stato modificato il Punto 8.6 dell’AIA, concernente la codifica dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

(6) VISTO il DDATST n. 659 del 09.07.2020, con il quale è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) denominato PMC rev. 03;

(7) VISTA la nota prot. n. 6277 del 08/03/2019 con la quale Piave Servizi ha espresso il proprio parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura della Ditta ADA S.r.l., comunicando le disposizioni/prescrizioni da recepirsi in A.I.A.;

(8) VISTE la nota prot. n. 16491 del 04.08.2020, con la quale Piave Servizi concede alla Ditta ADA S.r.l. la proroga dei termini della 2^ e 3^ fase del cronoprogramma di cui all’Atto di impegno e obbligo sottoscritto dai medesimi in data 28.03.2019, finalizzato all’attuazione della soluzione tecnica finalizzata al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 delle NTA del vigente PTA per la proroga delle deroghe ai limiti allo scarico in fognatura:

- fissando al 27.02.2021 la scadenza della 2^ fase e al 30.09.2021 la scadenza della 3^ fase

- allegando l’aggiornamento dei Punti 1 e 2 del Parere di Piave Servizi S.p.A. prot. n. 6277 del 28.03.2019, al fine del recepimento nell’AIA, che è da intendersi modificato ed efficace ex novo nei termini di proroga (prot. reg. n. 318076 del 11.08.2020)

- allegando la copia restituita dalla Ditta per accettazione (prot. reg. n. 314135 del 07.08.2020);

RITENUTO per tutto quanto sopra, di aggiornare l’AIA con riferimento alle prescrizioni di cui al punto relative allo scarico in rete fognaria di cui al punto 9 e relativi sottopunti di cui al DDATST n. 42 del 06.12.2016 e ss.mm.ii.

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di modificare il punto 9 e relativi sotto punti dell’AIA di cui al decreto n. 42/2016 come di seguito:

9. di autorizzare la Ditta allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento di rifiuti nella pubblica fognatura di via L. Manzoni, gestita da Piave Servizi S.p.A., attraverso il punto di emissione con pozzetto di prelievo fiscale indicato con “PF” nella planimetria di cui all’Allegato B, nel rispetto dei limiti fissati nella Tab. 3 (Scarico in rete fognaria) dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le deroghe e i limiti specifici di cui alla tabella successiva:

 

Parametro

u.m.

Valore Limite

Note e Prescrizioni

COD

mg/L

≤ 2.000

Parametro derogato

BOD5

mg/L

≤ 1.000

Parametro derogato

Azoto Ammoniacale (come NH4+)

mg/L

≤ 300

Parametro derogato

Azoto Nitroso

mg/L

≤ 10

Parametro derogato

Solfati

mg/L

≤ 3.100

Parametro derogato

Cloruri

mg/L

≤ 3.100

Parametro derogato

Boro

mg/L

≤ 20

Parametro derogato

Ferro

mg/L

≤ 6

Parametro derogato

Solventi Clorurati

mg/L

≤ 0,30

limite consentito fino ad una portata massima giornaliera di 500 m3/giorno; con portate superiori ai 500 m3/giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 500 m3/giorno

Cloroformio

mg/L

≤ 0,03

limite consentito fino ad una portata massima giornaliera di 500 m3/giorno; con portate superiori ai 500 m3/giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 500 m3/giorno

Aldeidi

mg/L

≤ 0,70

 

Tensioattivi Totali

mg/L

≤ 4

limite consentito per la portata giornaliera pari o superiori alla portata massima di progetto dell’impianto ADA di 720 m3/giorno; con portate inferiori ai 720 m3/giorno dovrà essere rispettato lo stesso quantitativo massimo di carico inquinante previsto per portate uguali ai 720 m3/giorno.

Bario

mg/L

≤ 10

 

Stagno

mg/L

≤ 3

 

 

9.1. le deroghe allo scarico in fognatura di cui alla tabella precedente si intendono concesse alle condizioni e termini tutti di cui

a. alla “Convenzione per la regolamentazione dello scarico in rete di fognatura pubblica di Conegliano (TV) relativo all’autorizzazione dell’A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l.” sottoscritta da Piave Servizi S.p.A. (già S.r.l.) e A.D.A. S.r.l. in data 17.10.2016, all’atto di integrazione del 28.03.2019 e successive modifiche e integrazioni;

b. all’accordo tra A.D.A. S.r.l. e Piave Servizi S.p.A. (già S.r.l.) del 28/03/2019 e successive modifiche e integrazioni, in merito ai termini e condizioni per la realizzazione e messa in servizio della soluzione tecnica individuata per il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 delle N.T.d.A. del vigente P.T.A.;

con il venir meno, per qualsivoglia causa, di detta Convenzione e/o dell’accordo suddetto, e di eventuali successive modifiche e integrazioni degli stessi, decadranno automaticamente, e senza necessità alcuna di preavviso, anche tutte le suddette deroghe – nessuna esclusa - concesse da Piave Servizi S.p.A.;

9.2 i limiti allo scarico di cui al punto 9 e le modalità di campionamento per i controlli allo scarico in pubblica fognatura dovranno essere rivisti prima della messa in servizio della soluzione tecnica individuata per il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 38 delle N.T.d.A. del vigente P.T.A., aggiornando sia il presente provvedimento di AIA che la Convenzione, previe opportune valutazioni tecniche al riguardo;

9.3 la portata massima giornaliera scaricabile in pubblica fognatura, a far data dall’ultimazione dei lavori di separazione delle acque di prima pioggia, da avviare alla sezione di trattamento biologico, dalle acque meteoriche di seconda pioggia e provenienti da tetti e pluviali, da destinarsi all’accumulo per il riutilizzo interno, è stabilita in 720 m3/giorno, mentre, solo ed esclusivamente in concomitanza di eventi piovosi in atto, è fissata in 950 m3/giorno; prima dell’ultimazione dei suddetti lavori di separazione delle acque di prima pioggia, verrà definita, a seguito di apposita valutazione tecnica, la strumentazione e/o metodo ritenuto più idoneo a rilevare detti eventi piovosi aggiornando al riguardo la citata Convenzione;

9.4. i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione e non devono essere introdotte sostanze diverse da quelle dichiarate dalla Ditta in sede di domanda di AIA;

9.5. il pozzetto di ispezione e controllo dello scarico e il totalizzatore di portata della derivazione d’acqua della Roggia dei Molini devono essere sempre accessibili al personale di Piave Servizi S.p.A. nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;

9.6. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

9.7. la Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con Piave Servizi S.p.A. S.r.l. e quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

9.8. la Ditta è tenuta a informare il gestore Piave Servizi S.r.l. in merito a qualsiasi modifica dell’installazione rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento;

9.9 per tutto quanto non disposto dal presente provvedimento, la Ditta dovrà ottemperare a quanto previsto dal Parere di Piave Servizi S.p.A. prot. n. 6277 del 28/03/2019, così come modificato e aggiornato con prot. n. 16491 del 04.08.2020;

9.10. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, da integrarsi con le prescrizioni previste da Piave Servizi S.p.A.;

  1. di confermare tutte le altre indicazioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 42/2016 e ss.mm.ii;
  2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ADA S.r.l., all’ARPAV DAP Treviso e Direzione Generale, alla Provincia di Treviso e al Comune di Conegliano;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

Torna indietro