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Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 675 del 23 luglio 2020

LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 302 del 23.03.2020 (Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano le modifiche "non sostanziali" relativamente alla gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica, alle operazioni ammesse per il rifiuto urbano ingombrante EER 200307 e alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica disciplinate al punto 26 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

RILEVATO che tale decreto costituisce l’Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020;

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta Legnago Servizi Spa con prot. n. IC/SIN/305-20/MM del 01.06.2020, acquisita al prot. regionale n. 216314 del 01.06.2020, con la quale si è richiesto la modifica dell’AIA per quattro aspetti di seguito specificati:

  1. la modifica della gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica;
  2. l’aggiornamento dell’Appendice B del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, inserendo le attività di messa in riserva e cernita sul rifiuto urbano ingombrante EER 200307, corrispondente alle operazioni [R13] e [R12/D13];
  3. la revisione del punto 26 del Decreto n. 302 del 23.03.2020 “Per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le caratteristiche riscontrate nelle precedenti indagini analitiche, le verifiche dei criteri di ammissibilità stabiliti dall’art. 6 del D.M. 27.09.2010 devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m3 conferiti e comunque con frequenza non superiore ad 1 anno; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento senza caratterizzazione analitica. Limitatamente ai rifiuti con CER 19 12 12 provenienti da trattamento meccanico di Cà del Bue – Verona, le verifiche di conformità devono essere effettuate con frequenza almeno semestrale.
  4. una precisazione inerente al punto 5 del Decreto n. 302 del 23.03.2020, inerente la data in cui presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA;

RILEVATO che per quanto concerne il primo aspetto la Ditta con nota prot. n. IC-SIN/553-19/PZ del 28.11.2019 ha richiesto alla Direzione Ambiente – U.O. Valutazione di Impatto Ambientale una valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del 1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio - Relazione di compatibilità idraulica”;

CONSIDERATO che la modifica proposta prevede di adibire quale volume di invaso in fase definitiva oltre la zona Tronco 1, come già previsto dal Progetto di Messa in Sicurezza permanente, anche una seconda area (Invaso 2), posta ad est della discarica, mentre in fase transitoria, fino alla conclusione del ripristino ambientale del 1° Tratto in alveo, l’area Invaso 2 e una seconda area denominata Invaso 1, posta a ovest della discarica;

DATO ATTO che la Direzione Ambiente – U.O. Valutazione di Impatto Ambientale con nota prot. n. 175925 del 04.05.2020 ha concluso il procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, comunicando che “gli adeguamenti tecnici proposti non rientrino nel campo di applicazione relativo alle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 6 del D.Lgs 152/06 e che la proposta progettuale non debba quindi essere sottoposta a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA o VIA)”, in quanto si ritiene di poter escludere, sia per quanto concerne la fase di realizzazione che quella di esercizio, eventuali impatti ambientali significativi e negativi;

RILEVATO che, per quanto concerne il secondo aspetto, al punto 8 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020 è stata autorizzata l’attività [R12], da svolgersi nella nuova area di lavoro, ottenuta tramite ampliamento, in adiacenza, dell’attuale capannone, come da planimetria presente in Appendice A al Decreto di AIA;

CONSIDERATO che da progetto approvato “tale area ospiterà lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti CER 200307, che saranno sottoposti a cernita manuale con recupero di frazioni quali carta, cartone, film, legno, plastica e ferro. Successivamente, lo scarto dei rifiuti ingombranti confluirà nella zona di ricezione del secco indifferenziato”;

PRESO ATTO che quanto esplicitato nel parere istruttorio relativo all’approvazione del progetto non trova poi esplicita corrispondenza con quanto indicato in Appendice B del medesimo provvedimento;

VISTO che le valutazioni nel merito sono già state svolte nell’ambito dell’istruttoria di AIA e non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente, si ritiene corretto aggiornare tale elaborato inserendo le attività di selezione, cernita e triturazione [R12]/[D13], nonché di messa in riserva [R13] tra le operazioni autorizzate per il rifiuto EER 200307;

RILEVATO che, per quanto concerne il terzo aspetto, con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 22 del 30.04.2020, si è autorizzato il conferimento di rifiuti urbani prodotti dai Consigli di Bacino “Verona Nord” e Verona Città”, presso la discarica di Torretta di Legnago (VR) per un quantitativo complessivo mensile di 3.950 tonnellate provenienti dalla raccolta nei rispettivi territori del rifiuto urbano non differenziato (EER 20 03 01), dei rifiuti urbani ingombranti (EER 20 03 07), nonché dei rifiuti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Cà del Bue (sopravaglio e sottovaglio, EER 19 12 12) e dalla triturazione dei rifiuti urbani ingombranti (EER 19 12 12);

PRESO ATTO che gli uffici regionali con nota prot. n. 181254 del 06.05.2020, hanno specificato che gli scarti e sovvalli (EER 191212) di triturazione, cernita e selezione del rifiuto urbano ingombrante non rientrano nella deroga indicata nell’art. 6, comma 1, lett. a) del DM 27.09.2010 e s.m.i., ribadendo tuttavia che qualora le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti siano note e chiaramente individuate possono essere esplicitamente autorizzati dall’autorità competente al conferimento in discarica senza verifica analitica, ai sensi dell’Allegato 1, par. 4 del DM 27.09.2010 e s.m.i.;

RITENUTO che anche per gli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ingombranti, il produttore sia tenuto a dare evidenza che si tratti di rifiuti regolarmente generati nel corso del processo, definendo tali i rifiuti specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso del trattamento le cui caratteristiche dipendono dalle materie coinvolte, ovvero dalle tipologie dei rifiuti trattati in origine, che devono essere ben definite;

DATO ATTO che in linea generale si ritiene che scarti e sovvalli (EER 191212) provenienti da impianti che trattano esclusivamente rifiuti urbani possano essere considerati omogenei e, pertanto, regolarmente generati, fatta salva la necessità che il Gestore acquisisca da parte del produttore, alla stregua di quanto richiesto per gli altri rifiuti classificabili come regolarmente generati, un numero adeguato di determinazioni analitiche atte a dimostrare la ripetitività delle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in questione;

RILEVATO che la Ditta nell’istanza presentata ha allegato la documentazione analitica relativa ai rifiuti ingombranti (EER 200307) prodotti dal Consiglio di bacino Verona Nord a dimostrazione della costanza del processo di generazione e delle caratteristiche che il rifiuto mantiene nel tempo;

DATO ATTO perciò che, al fine di verificare la costanza nel tempo delle caratteristiche dei rifiuti in questione, in assenza di modifiche al ciclo produttivo e ai rifiuti sottoposti a trattamento preliminare al conferimento in discarica, si ritiene in linea generale sufficientemente cautelativo ricorrere, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 27.09.2010 e s.m.i., a una verifica analitica di conformità almeno una volta l’anno;

RILEVATO che, per quanto concerne il quarto e ultimo aspetto, la data in cui bisognerà presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA sarà entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, e pertanto dal 30.04.2020, data di notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale e del relativo decreto di AIA;

VISTO che con nota di questa Amministrazione prot. n. 257081 del 30.06.2020 si è chiesto alla Provincia di Verona, Provincia di Rovigo, ARPAV – Dipartimento di Verona, ARPAV – Dipartimento di Rovigo, Comune di Legnago, Comune di Bergantino e Consorzio Bonifica Veronese di fornire eventuali osservazioni in merito alle richieste della ditta;

PRESO ATTO che è pervenuta la sola nota del Comune di Legnago, prot. n. 26486 del 13.07.2020, acquisita al prot. regionale n. 277976 del 14.07.2020, con cui si comunica che al fine di poter realizzare gli interventi di modifica della gestione delle acque di drenaggio superficiali della discarica è indispensabile comunque ottenere il titolo edilizio e tutti i pareri necessari sulla base dei vincoli urbanistici;

CONSIDERATO che le modifiche in progetto non possono produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nel procedimento conclusosi con Decreto n. 302/2020 e nel procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 predisposto dalla Direzione Ambiente – U.O. Valutazione di Impatto Ambientale in merito alla gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che le modifiche in progetto non possano configurarsi come sostanziali in quanto non rientrano nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica come da progetto trasmesso nell’istanza con prot. n. IC/SIN/305-20/MM del 01.06.2020, acquisita al prot. regionale n. 216314 del 01.06.2020, subordinato al rilascio del titolo edilizio e di tutti i pareri necessari sulla base dei vincoli urbanistici;
  3. di autorizzare la Ditta Legnago Servizi Spa a gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU i rifiuti riportati con le relative operazioni ammesse nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’Appendice B del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;
  4. di modificare e sostituire il punto 26 del Decreto n. 302 del 23.03.2020 nel modo seguente:

“Per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le caratteristiche riscontrate nelle precedenti indagini analitiche, le verifiche dei criteri di ammissibilità stabiliti dall’art. 6 del D.M. 27.09.2010 devono essere effettuate con frequenza non superiore ad 1 anno e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; restano esclusi da tale obbligo i rifiuti per i quali la normativa vigente consente lo smaltimento senza caratterizzazione analitica. Limitatamente ai rifiuti con CER 19 12 12 provenienti da trattamento meccanico di Cà del Bue – Verona, le verifiche di conformità devono essere effettuate con frequenza almeno semestrale.”;

  1. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, non espressamente modificate dal presente provvedimento;
  2. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta Legnago Servizi S.p.A., al Comune di Legnago (VR), al Comune di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti, ai Consigli di Bacino di Verona Sud, Verona Città e Verona Nord.
  3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

675_Allegato_A_DDR_675_23-07-2020_434849.pdf

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