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Bur n. 189 del 04 dicembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 147 del 18 febbraio 2020

Ditta GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA, Società cooperativa per Azioni, impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della "Laguna di Venezia", sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell'elettronica, 7 Malcontenta (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Punto 5.1 dell'All. VIII della parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i. - Decreti Segretario regionale Ambiente e Territorio (D.S.R.A.T.) n. 92 del 28.12.2009, n. 23 del 6.04.2010, n. 76 del 7.12.2011 e Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 3.11.2015. Autorizzazione al temporaneo cambio dell'impianto su chiatta.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento è concesso, allo scopo di permettere le previste e necessarie verifiche dello scafo, il temporaneo spostamento dell'attività dalla chiatta denominata "Ecolaguna 6" all'analoga chiatta denominata "Canal Bianco".

Il Direttore

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio (DSRAT) n. 92 del 28.12.2009, con cui è stata rilascia alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), una autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la gestione dell’impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della “Laguna di Venezia”, sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell’elettronica, 7 Malcontenta (VE).

VISTO il DSRAT n. 23 del 06.04.2010 che rettifica il DSRAT n. 92 del 28.12.2009 con il corretto riferimento all’ubicazione dell’impianto.

VISTO il DSRAT n. 76 del 07.12.2011 che modifica e integra il DSRAT n. 92 del 28.12.2009 mediante la sostituzione dei punti n. 13 e n. 22 e l’inserimento del nuovo punto prescrittivo n. 19 bis.

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 3.11.2015 che autorizzava il temporaneo spostamento dell’attività dalla chiatta denominata “Ecolaguna 6” all’analoga chiatta denominata “Canal Bianco”, integrando le prescrizioni del decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 92 del 28.12.2009 relativamente alle operazioni autorizzate sulla chiatta impianto denominata “Canal Bianco” (punto n. 4, lett. a), b), c), d) e n. 5 del DDDA n.71/2015).

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia datata 02.01.2020, acquisita al prot. regionale con n. 4114 del 07.01.2020, tesa ad ottenere la sostituzione temporanea per le operazioni di “messa a secco” della Chiatta “Ecolaguna 6” per la verifica dello scavo con la chiatta denominata “Canal Bianco” per un periodo di 60 giorni;

DATO ATTO che la vigente polizza fideiussoria con beneficiario la Città Metropolitana di Venezia e il vigente PMC in Rev.04 del 24.05.2016, approvato con Decreto n. 26 del 24.10.2016, sono efficaci indipendentemente dal funzionamento dell’impianto chiatta “Ecolaguna 6” o “Canal Bianco”;

RILEVATO che non sono giunte osservazioni alla nota di questa Amministrazione prot. n. 36473 del 24.01.2020, con cui si chiedeva alla Città Metropolitana di Venezia, ARPAV – Dipartimento di Venezia e Comune di Venezia di fornire eventuali osservazioni in merito alla richiesta della ditta;

CONSIDERATO che la modifica in progetto non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nel procedimento conclusosi con il DSRAT n. 92/2009;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica in progetto non possa configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

decreta

  1. La ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Società cooperativa per Azioni (C.F. 00902950278), sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), e ubicazione dell’impianto su chiatta di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della “Laguna di Venezia”, sito in Canale industriale sud di Porto Marghera, via dell’elettronica, 7 Malcontenta (VE), è autorizzata ad effettuare le attività già svolte in forza dell’A.I.A. rilasciata con il DSRAT n. 92/2009 s.m.i., così come ingrato con le prescrizioni n. 4, lett. a), b), c), d) e n. 5 del DDDA n.71/2015, utilizzando, in sostituzione dell’impianto su chiatta denominata “Ecolaguna 6”, l’analogo impianto su chiatta denominata “Canal Bianco”.
  2. La presente autorizzazione è temporanea e strettamente correlata alla necessità di effettuare le operazioni di “messa a secco” e verifica dello scafo della chiatta “Ecolaguna 6”. Per tale ragione, la validità del presente atto è di 60 giorni a far data dal giorno di sostituzione del natante.
  3. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Dipartimento Arpav di Venezia, il giorno di sostituzione del natante, di cui al punto precedente.
  4. Prima del ripristino dell’attività sulla chiatta denominata “Ecolaguna 6” la Ditta è tenuta a presentare un certificato di collaudo funzionale della piattaforma in conformità a quanto stabilito dall’art. 25 della L. R. 3/2000.
  5. Ai sensi di quanto stabilito da DM n. 95 del 15 aprile 2019, la Ditta è tenuta a verificare prima del ripristino dell’attività sull’impianto chiatta denominata “Ecolaguna 6” la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. e, se necessario, a provvedere, entro un anno dalla data di rilascio del presente atto, alla trasmissione della medesima relazione di riferimento alla Regione del Veneto.
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia, Società cooperativa per Azioni, con sede legale in via Fratelli Bandiera, 55 int. 6, 30175 - Marghera (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, all’ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia e all’ ARPAV - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso;
  7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

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