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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 943 del 20 novembre 2020
Impianti Astico S.r.l. Adeguamento ottimizzazione dell'opera di presa della centrale idroelettrica A. Rossi nel Comune di Arsiero - Comune di localizzazione: Arsiero (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Impianti Astico Srl (C.F./P.IVA 02964950246), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 16.01.2020 con n. 21897, n. 21903, n. 21906, n. 21914; il 17.01.2020 con n. 24282; il 20.01.2020 con n. 26301 e successivamente perfezionata con documentazione acquisita il 11.02.2020 con n. 65203;
VISTA la nota prot. n. 70112 del 13.02.2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11.03.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che in data 24.06.2020 il gruppo istruttorio incaricato dell’esame della pratica ha ritenuto necessario svolgere sopralluogo preceduto da un incontro tecnico finalizzato ad analizzare i contenuti del progetto e dello studio preliminare ambientale;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15.07.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni;
CONSIDERATO che le determinazioni espresse il 15.07.2020 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’intervento in argomento, sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che con nota del 15.07.2020 n. 281612 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno formalizzato la richiesta di integrazioni richiedendo al proponente i seguenti contenuti:
Si chiede al proponente di indicare quali interventi intende adottare per il superamento di tali criticità.
Sono poi emerse perplessità sul rilascio del deflusso e sulla sicurezza idraulica. Per questo si chiedono chiarimenti e rassicurazioni su:
CONSIDERATO che su richiesta del proponente, in data 30.07.2020 è stata svolta una riunione di chiarimento sugli aspetti richiesti con la nota della U.O. V.I.A. del 15.07.2020 n. 281612;
CONSIDERATO che con nota acquista agli atti il 31.07.2020 con prot. n. 304706 la società proponente del progetto ha inviato una richiesta di proroga di novanta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, motivata dai tempi necessari per la realizzazione dei rilievi dei profili e delle sezioni dell’alveo, nonché per l’elaborazione di una proposta per una eventuale scala di risalita per la fauna ittica;
CONSIDERATO che con nota n. 308794 del 04.08.2020 della U.O. V.I.A. è stato comunicato alla società Impianti Astico s.r.l. che la proroga di novanta giorni richiesta, è stata concessa;
CONSIDERATO che la documentazione integrativa inviata dalla società Impianti Astico s.r.l. è stata acquisita agli atti il 23.10.2020 con protocollo regionale n. 451146, 451157, 451173, 451186, 451199, 451210, 451220 e il 09.11.2020 con n. 475747, e pubblicata nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11.11.2020, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il progetto prevede:
PRESO ATTO che gli interventi di ottimizzazione dell’opera di presa che comportano:
PRESO ATTO che la realizzazione del dispositivo per il rilascio della portata di rispetto sul corpo della traversa comporta
PRESO ATTO che gli interventi di adeguamento dell’opera presa comportano:
CONSIDERATO per contrastare i fenomeni erosivi si provvederà alla realizzazione di protezioni di sponda con la posa di massi di roccia;
RITENUTO che per la realizzazione delle protezioni lungo le sponde vengano utilizzati sistemi combinati con materiale inerte/materiale vivo;
CONSIDERATO che nello studio preliminare ambientale viene evidenziata una criticità legata al trasporto solido negli eventi di piena del torrente Posina e che il deposito del materiale trasportato causi il blocco della derivazione e richieda interventi di manutenzione per la riattivazione dell’impianto;
PRESO ATTO che per quanto riguarda la Scala risalita per pesci la Provincia di Vicenza, Settore Servizi Caccia e Pesca, con nota prot. n. 53 del 27/02/2019 ha evidenziato che l'effettiva utilità del passaggio artificiale per pesci rimane condizionata dalla presenza delle interruzioni della continuità fluviale lungo tutta l'asta del torrente che, anche nel tratto interessato dal progetto, risulta molto frammentato, ritenendo pertanto che si possa derogare dall'obbligo di realizzazione di una scala di risalita in considerazione dell'inutilità della stessa;
PRESO ATTO che nel medesimo parere la Provincia di Vicenza richiede il rispetto degli obblighi ittiogenici nella misura stabilita dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario;
CONSIDERATO che l’area di intervento risulta interessata dai seguenti vincoli: Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua; Vincolo paesaggistico – D.Lgs. 42/2004 – Aree boscate; Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267/1923; Fascia di rispetto viabilità.L’area inoltre risulta in prossimità (alla base) dell’estesa area a pericolosità geologica – P4 costituita dalla Frana del Brustolè;
CONSIDERATO la concessione idraulica è stata rinnovata con decreto del Dirigente Regionale del Genio Civile di Vicenza n. 429 del 20.12.2013, per anni dieci decorrenti dalla data del Decreto medesimo e che la permette di derivare ad uso idroelettrico moduli medi 14,50 (1,45 m3/s) e moduli massimi 29,50 (2,95 m3/s) per produrre sul salto di 86,84 m la potenza nominale media di kW 1.235,25 e massima di kW 2513,10;
CONSIDERATO che la concessione regolata dal Disciplinare n. 170 del 28.11.2013 prescrive che in corrispondenza dell'opera debba essere rilasciata la portata di deflusso minimo vitale pari a 432 l/s;
PRESO ATTO il cantiere interferisce con la strada sterrata comunale che costeggia il Posina in sponda sinistra, e che sulla strada vige un Ordinanza Sindacale di chiusura per pericolo caduta massi;
RITENUTO che, poiché il progetto prevede delle lavorazioni in alveo, le attività di cantiere debbano svolgersi al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ittiche;
PRESO ATTO che lo studio preliminare ambientale prevede che i lavori vengano eseguiti nel periodo compreso tra Giugno e Ottobre, al di fuori del periodo di riproduzione delle specie ittiche di interesse conservazionistico potenzialmente presenti;
RITENUTO pertanto che la ditta debba inviare comunicazione di inizio e fine cantiere a Regione, Provincia e Arpav;
PRESO ATTO che al fine di evitare gli impatti sull’ambiente idrico del torrente e sulle comunità biologiche ad esso associate, è prevista la deviazione temporanea del torrente per la realizzazione delle opere previste dall’intervento;
CONSIDERATO che la deviazione del torrente è finalizzata a garantire la continuità del flusso d'acqua con conseguente riduzione di possibili impatti a carico delle comunità biologiche;
RITENUTO di richiamare gli obblighi di legge derivanti dalla normativa vigente in materia di tutela della fauna ittica ed in particolare la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto;
VISTO l’Art. 16 - Norme di salvaguardia, (comma 3) della citata Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d’acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Giunta regionale e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell’evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento regionale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Giunta regionale il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvede la Struttura regionale competente in materia di pesca, anche con l’uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato. 3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalla Giunta regionale o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l’intervento.
CONSIDERATO che lo studio preliminare ambientale ha previsto quale misura a tutela dell’ittiofauna, il recupero della fauna ittica prima dell'esecuzione delle operazioni di cantiere in alveo e prima delle operazioni di deviazione del torrente;
RITENUTO che nel rispetto degli obblighi di legge, il proponente, trenta giorni prima della messa in asciutta parziale del torrente, debba dare avviso alla Regione e alla Provincia di Vicenza al fine di provvedere al recupero della fauna ittica;
VISTO il parere della Provincia di Vicenza, Settore Servizi Caccia e Pesca, prot. n. 53 del 27/02/2019;
PRESO ATTO che il progetto prevede il taglio di alcuni esemplari arborei e arbustivi (circa dieci piante di altofusto) per consentire la realizzazione della pista di accesso al cantiere e la messa in sicurezza delle aree e per il movimento dei mezzi d'opera;
CONSIDERATO che il progetto non prevede il ripristino della vegetazione forestale asportata;
CONSIDERATO che il materiale oggetto di escavazione viene riutilizzato per la realizzazione delle opere in alveo;
PRESO ATTO che le integrazioni pervenute in risposta alla nota della Direzione Ambiente n. 281612 del 15/07/2020, soddisfano le richieste della Direzione Difesa del Suolo;
TENUTO CONTO delle risultanze dell’istruttoria relativa alla dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza: “Le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi”;
RITENUTO che la società proponente debba valutare la necessità di richiedere una deroga specifica all’ordinanza sindacale di chiusura della strada per pericolo di caduta massi, prestando le dovute attenzioni in relazione agli aspetti di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 11.11.2020, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate;
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante Operam
Oggetto della condizione
Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Prima dell’inizio del cantiere, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza di quanto prescritto.
Soggetto verificatore
Comune di Arsiero
2
Post Operam
Al termine dei lavori, le superfici di terreno smosso rimaste scoperte dovranno essere inerbite con specie erbacee ecologicamente coerenti con il contesto vegetazionale naturale.
La direzione lavori dovrà valutare la necessità di integrare l’inerbimento con la messa a dimora di talee di salice (Salix spp.) allo scopo di rinforzare le scarpate/sponde manomesse.
Al termine dei lavori di inerbimento, e a distanza di un anno, deve essere inviata alla Regione adeguata documentazione fotografica e un resoconto della valutazione effettuata dalla Direzione Lavori in relazione alla valutazione dell’impiego di talee di salice.
Regione del Veneto – U.O. Forestale
3
In fase di procedura abilitativa semplificata, ex art. 5 e 6 del D.lgs. 28/2011, il proponente dovrà presentare all’amministrazione competente la documentazione contenente il fotoinserimento degli elementi dell’opera interessati dagli interventi per l’esame da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
Contestualmente all’avvio della procedura abilitativa semplificata, ex art. 5 e 6 del D.lgs. 28/2011.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11.11.2020, sono state approvate seduta stante;
decreta
Loris Tomiato
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