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Bur n. 174 del 20 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 929 del 11 novembre 2020

ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. Impianto di depurazione delle acque reflue di Zevio sito in via Corone Comune di localizzazione: Zevio (VR). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Zevio (VR), presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Acque Veronesi S.c.a.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 285755 del 05/07/2018.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale e amministrativa in Verona (VR), Via Lungadige Galtarossa n. 8, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA acquisita agli atti in data 05/07/2018 con prot. n. 285755;

VISTA la nota prot. n. 348152 del 27/08/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in località Traversina (VR), Comune di Zevio (VR), per il quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Verona n. 4077/2014 del 14/10/2014, all’esercizio per una potenzialità pari a 14.000 Abitanti Equivalenti (A.E.), e allo scarico nel corso d’acqua Dugal Santa Toscana, fino al 10/10/2018;

PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo regionale n. 321478 del 13/08/2020, il proponente ha presentato documentazione integrativa mancante, richiesta allo stesso a seguito di incontro istruttorio in data 04/04/2019 e successivamente via mail in data 15/07/2020;

PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo regionale n. 437477del 14/10/2020, il proponente ha presentato la dichiarazione non necessità di VIncA e la relativa relazione tecnica;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 39/20 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con Provvedimento n. 3393/18 del 16/10/2018 ha prorogato l’autorizzazione n. 4077/2014 del 14/10/2014, fino al 10/10/2019, con Provvedimento n. 3259/19 del 16/10/2019 fino al 10/10/2020, e con Provvedimento n. 2582/20 del 21/10/2020, fino al 10/10/2021 per permettere alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di presentare domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel corso d’acqua Dugal Santa Toscana, per una potenzialità pari a 14.000 A.E., con Provvedimento della Provincia di Verona n. 3393/18 del 16/10/2018;
  • con dispositivo dirigenziale n. 2582/20 del 21/10/2020 la Provincia di Verona ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto, fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;
  • allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell’impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
  • che il proponente, a conclusione dello Studio di Impatto Ambientale, ha rilevato la necessità di adottare, quali misure di mitigazione, i seguenti interventi:
  1. risistemazione e infittimento, lungo le aree perimetrali, della fascia arborea già presente o implementazione della stessa con una rete oscurante lungo la recinzione e, laddove non presente, piantumazione di una fascia arboreo-arbustiva schermante (composta da specie autoctone);
  2. modifica del Piano di Manutenzione dell’impianto con le seguenti azioni:
  • per la defosfatazione chimica: modifica della frequenza dello smontaggio e pulizia del corpo pompa e valvola di ritegno passandola da bimestrale a mensile; verifica dell’analizzatore del fosforo con cadenza quadrimestrale;
  • per la disinfezione: sostituzione delle lampade ogni 10÷11 mesi in modo tale da assicurare sempre la massima efficienza del sistema.
  1. adeguamento degli impianti di illuminazione alla normativa per il contenimento dell’inquinamento luminoso.
  • che ad oggi le misure di mitigazione individuate alle lettere b) e c) sono già state effettuate;

CONSIDERATO che il gestore dell’impianto è tenuto al rigoroso rispetto di quanto previsto all’art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acquea (D.C.R. n. 107/2009 e s.m.i).

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 27/10/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

 

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell’indagine medesima.

Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Zevio.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Zevio, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Risistemazione, come da progetto presentato, e infittimento, lungo le aree perimetrali, della fascia arborea già presente o implementazione della stessa con una rete oscurante lungo la recinzione e, laddove non presente, piantumazione di una fascia arboreo-arbustiva schermante (composta da specie autoctone).

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

180 giorni dal rinnovo dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 27/10/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Verona, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale in Via Galtarossa n. 8, 37133, Verona, (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio (VR), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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