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Bur n. 169 del 13 novembre 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 162 del 06 novembre 2020

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare alla Doc Valdadige per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini del Trentino per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo veneto delle superfici vitate a varietà Pinot grigio ai fini della produzione del vino Doc Valdadige – Pinot grigio, per le campagne vitivinicole 2020/21 e 2021/22. 

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 delle stessa legge e, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il Decreto ministeriale del 18/02/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini del Trentino (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Valdadige;

VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Valdadige approvato con DPR del 24/03/1975 e modificato da ultimo con DM del 27/11/2018;

ACQUISITA la nota prot. regionale n. 299073 del 28/07/2020 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo veneto ai fini della produzione dei vini Doc Valdadige - Pinot grigio, per due campagne viticole dalla 2020/2021 alla 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate successivamente al 01/01/2021;

ACQUISITA inoltre la nota prot. regionale n. 414299 del 29/09/2020 con la quale il medesimo Consorzio ha chiesto alle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Valdadige di esprimersi, entro 7 giorni dalla comunicazione, rispetto alla richiesta formulata;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n147 del 02/10/2020, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali della provincia di Verona all’iniziativa proposta dal Consorzio, trasmessi con nota prot. regionale n. 465787 del 02/11/2020;

VALUTATA la documentazione allegata alle sopramenzionate note ed in particolare la relazione tecnico economica a supporto della richiesta a firma del Cirve dell’Università di Padova;

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo che evidenziano:

  • un mercato globale del Pinot grigio veneto non in grado di assorbire la prevista disponibilità di prodotto anche a causa dell’attuale situazione congiunturale;
  • la necessità di allinearsi rispetto alle misure di gestione delle produzioni messe in atto dalle altre grandi componenti dell’offerta di Pinot grigio veneto (Doc delle Venezie – Doc Venezia – Doc Vicenza – Doc Arcole – Doc Colli Berici) che dalla campagna 2019/2020 hanno attivato analoghe azioni sospensive;

TENUTO CONTO che il Consorzio è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Valdadige e legittimato all’inoltro alle regioni e province autonome delle proposte per la gestione della produzione afferente alla denominazione stessa;

TENUTO CONTO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che di fatto esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Doc Valdadige – Pinot grigio;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Valdadige con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Valdadige – Pinot grigio per due campagne viticole dalla 2020/2021 alla 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate successivamente al 01/01/2021;

3. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 2, le seguenti operazioni:

  • l’impianto del vigneto, con la varietà Pinot grigio realizzato su superfici:
  • già coltivate a vigneto alla data del 31/12/2020 o
  • dalle quali precedentemente alla data del 31/12/2020 è stato estirpato un vigneto iscritto nello schedario vitivinicolo;
  • l’impianto del vigneto, con la varietà Pinot grigio, non ancora realizzato alla data del 01/01/2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 765/2018, n. 277/2019 e n. 897/2020, per le quali l’istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione Doc Valdadige - Pinot grigio; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a Doc Valdadige - Pinot grigio;

4. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a Doc Valdadige - Pinot grigio, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;

5. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;

6. di stabilire che il Consorzio vini del Trentino è tenuto a pronunciarsi al più tardi entro il 30/05/2022 sulla prosecuzione della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della Doc Valdadige – Pinot grigio;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV), all’AVEPA e alla Società Valoritalia;

8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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