Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 176 del 24 novembre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 585 del 06 novembre 2020

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 23.04.2020 prot. n. 165186 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³19.407 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.700 nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello "2 lotto - 3° STRALCIO" Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01189 L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005.

Note per la trasparenza

Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nei Comune di Vidor e Crocetta del Montello.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data 23.04.2020 con prot. 165186; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 237 del 18.09.2020;

 

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 “Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d’acqua: aspetti tecnici ed ambientali”;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 “R.D. 1775/1933 – D.Lvo 112/98 – L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua regionali con asportazione di materiale – D.G.R. 918/2004” ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l’affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso; 

VISTA la domanda in data 23.04.2020 prot. n. 165186, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 19.407 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 8.700, nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello;

VISTO il progetto allegato redatto dallo studio Elena Bustreo Ingegnere con sede in Agordo (BL);

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d’acqua, non comporta modificazioni significative dell’assetto morfologico del corso d’acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell’acquisizione dell’autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l’intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art.95 del D.L.vo 163/2006;

PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il“Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, gli interventi previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell’allegato A dello stesso decreto presidenziale;

PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il

progetto in argomento non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di tutela sui siti d’importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.8.2017 risultano esclusi, come specificato al punto 19) dell’allegato A“interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque”.

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici, con voto n. 237 del 18.09.2020, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

  • Deve essere effettuato un rilievo aggiornato a seguito dell’evento di piena di agosto del c.a. e verificato il volume del materiale da asportare e movimentare;

La quota della livelletta di progetto deve essere 15 cm. sopra il pelo acqua in condizioni di magra;

Gli elaborati di progetto aggiornati devono essere trasmessi al Genio Civile di Treviso.

  •  La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell’intervento deve seguire quanto disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n. 353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. La modulistica prevista dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l’applicativo web regionale (raggiungibile all’indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24 del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale.
  • deve essere rispettato quanto previsto nell’elaborato di compatibilità ambientale (allegato PD.02).

VISTA la nuova documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo ufficio in data 29.10.2020 con prot. 460179, di recepimento della prima prescrizione sopra indicata del voto n. 237 del 18.09.2020, dove si evince che il materiale asportato è pari a m³ 18.478 e quello movimentato è pari a m³ 10.440;

VISTA la nota dell’ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che tale prescrizione relativa alla gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’intervento è compatibile con l’attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d’acqua;

STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2020 – DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e per gli eccedenti m³ 8.478 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l’importo che il concessionario dovrà corrispondere all’Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 18.478 di materiale litoide asportato, il canone pari a € 48.010,83 salvo conguaglio;

STABILITI i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:

camion € 3,50 x m³ 10.440 = € 36.540,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

STABILITO in € 11.470,83 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato;

STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell’Ufficio scrivente in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha già provveduto al pagamento della prima rata del canone pari a € 10.000,00 in data 15.10.2020;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato Aprile 2020 e revisione Ottobre 2020 2° lotto 3° Stralcio a firma dell’Ingegnere Elena Bustreo con sede in Agordo (BL) via Paganini 28/A, che forma parte integrante del presente decreto, relativo all’intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 18.478 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 10.440, nei Comuni di Vidor e Crocetta del Montello;

2 – di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l’autorizzazione all’asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 18.478 e alla movimentazione di m³ 10.440, alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

2 bis – di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2020 – DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e per gli eccedenti m³ 8.478 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l’importo che il concessionario dovrà corrispondere all’Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 48.010,83 (salvo conguaglio) relativo all’asporto di m³ 18.478;

2 quater – di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:

camion € 3,50 x m³ 10.440 = € 36.540,00 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 11.470,83 (salvo conguaglio); il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell’Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

3 – di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

4 – di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell’attività con relativa nota di accettazione;

b) l’area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l’Ufficio del Genio Civile di Treviso, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all’area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell’intervento nonché posizionato apposito cartello di cantiere;

c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;

d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

e) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

f) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all’Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

h) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

i) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D.L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Area per i Beni Culturali e Paesaggistici – Soprintendenza ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale, entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.

l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

m) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati e le disposizioni dell’Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

q) la quantificazione del materiale asportato e movimentato deve essere effettuato dal concessionario con opportuno rilievo topografico a fine lavori di scavo e trasmesso al Genio Civile di Treviso entro 30 giorni dall’ultimazione lavori;

r) l’Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l’importo relativo al saldo del canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;

5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell’errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell’esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - di stabilire che l’inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

9 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

Torna indietro