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Bur n. 165 del 06 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 882 del 19 ottobre 2020

Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza, su istanza di parte, l'inserimento di due nuovi CER di rifiuti non pericolosi nell'elenco dei rifiuti conferibili nell'impianto di cui trattasi, ubicato in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., modificando conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Il Direttore

PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 – Verona, sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).

CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l’AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l. con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della “presa in affitto” – da parte della medesima società – del ramo d’azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.

RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’intervento, nonché l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.

PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l., C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI i decreti n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 1 del 11.01.2019 e n. 318 del 26.03.2020, con i quali è stata modificata, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDR n. 90 del 13.11.2018 con cui si è modificata l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii. aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018.

RICHIAMATI i successivi decreti nn. 14/2019, 29/2019, 30/2019, 181/2019 e 182/2019 di modifica del succitato DDR n. 90/2018.

PRESO ATTO in particolare che, alla luce dei suddetti provvedimenti, il termine di cui al punto 5 del DDR n. 90/2018 risulta prorogato fino all’udienza di merito del TAR Veneto (inerente i vari contenziosi in essere tra Regione e Gestori relativamente all’applicazione della DGRV n. 119/2018) e risultano altresì sospese, fino alla medesima udienza, le prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dello stesso decreto.

RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con cui, su istanza di parte, si è rilasciata l’autorizzazione al Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 45.f dell’Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l’impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri.

RICHIAMATO il successivo DDR n. 610 del 02.12.2019 con il quale è stata prorogata di 12 mesi l’autorizzazione rilasciata con il succitato decreto n. 110/2018.

VISTA la nota datata 25.06.2020, acquisita al prot. reg. n. 250511 del 25.06.2020, con cui la Ditta Euro Veneta S.r.l. ha chiesto di inserire nell’elenco dei codici CER autorizzati con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii. alcune tipologie di rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, riconducibili ai CER 180101, 180102, 180103*, 180201 e 180202*, per operazioni di solo stoccaggio ed accorpamento (D14, D15, R12, R13), senza alcuna modifica delle potenzialità di trattamento autorizzate.

VISTA la nota regionale n. 315499 del 07.08.2020 con la quale, in riscontro alla richiesta della Ditta, si è evidenziato quanto segue.

  • I CER 180103* e 180202* (Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni) sono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ai sensi del DPR n. 254 del 15.07.2003. Trattandosi di rifiuti a rischio infettivo la loro gestione richiede necessariamente l’adozione di nuove modalità gestionali rispetto a quelle attualmente utilizzate presso l’impianto, considerato che l’elenco dei CER autorizzati con l’AIA vigente – a seguito della procedura congiunta di VIA ed autorizzazione conclusasi con DGRV n. 476/20016 – non comprende altri rifiuti a rischio infettivo. Conseguentemente l’inserimento di tali codici CER nell’AIA non può configurarsi come modifica non sostanziale dell’autorizzazione e la relativa istanza deve pertanto essere sottoposta alle procedure di cui alla parte II, titolo III, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  • I rifiuti di cui al CER 180102 (Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)) sono riconducibili alle categorie di “rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione” di cui all’art. 2, co. 1, lettera h), numeri 2) e 3) del DPR n. 254/2003 e, in quanto tali, ai sensi dell’art. 14 del medesimo DPR, devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Di conseguenza per il CER in questione valgono le medesime considerazioni sopra riportate con riferimento ai CER 180103* e 180202*.

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, come riportato nella medesima nota regionale del 07.08.2020, si è ritenuto di assentire alla richiesta avanzata dalla Ditta relativamente ai soli codici CER 180101 e 180201, fatte salve eventuali diverse valutazioni degli Enti di controllo.

CONSIDERATO che da parte degli Enti di controllo non sono pervenute osservazioni al riguardo.

CONSIDERATO che con la nota regionale sopra richiamata è stato altresì chiesto alla Ditta di chiarire quali siano le aree dell’impianto adibite allo stoccaggio dei rifiuti appartenenti al capitolo 18 già autorizzati nella filiera dello smaltimento (D), in quanto l’area B1 indicata nella succitata nota della Ditta come area di stoccaggio dei rifiuti del capitolo 18 già autorizzati – ed individuata anche per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto dell’istanza – risulta adibita allo stoccaggio di rifiuti nella sola filiera del recupero (R), come indicato nel lay-out autorizzato dell’impianto (Tavola 3/C11).

VISTA la nota del 10.08.2020, acquisita al prot. reg. n. 318722 del 11.08.2020, con cui la Ditta ha chiarito che le aree di stoccaggio dei rifiuti del capitolo 18 con destinazione smaltimento (D) sono, con riferimento al layout autorizzato, le seguenti:

  • area A1 (Deposito rifiuti non pericolosi – NP in R/D) per i rifiuti solidi non pericolosi;
  • area A2 (Deposito rifiuti pericolosi – P in R/D) per i rifiuti solidi pericolosi;
  • area A7 (Liquidi – P NP in R/D) per i rifiuti liquidi.

DATO ATTO che la richiesta avanzata dalla Ditta, relativamente ai soli codici CER 180101 e 180201, si configura come modifica non sostanziale dell’AIA vigente ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.

RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, di autorizzare l’inserimento dei CER 180101 e 180201 nell’elenco dei rifiuti riconosciuto con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., per le sole operazioni di stoccaggio e accorpamento (D15, D14, R13, R12).

PRECISATO che, con riferimento al layout autorizzato dell’impianto, i rifiuti riconducibili ai nuovi CER 180101 e 180201 dovranno essere stoccati nell’area B1 (Rifiuti in colli – P NP in R), se soggetti all’operazione R13, e nell’area A1 (Deposito rifiuti non pericolosi – NP in R/D) se soggetti all’operazione D15.

RITENUTO di modificare conseguentemente l’AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.

VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di autorizzare, sulla base di quanto indicato in premessa, l’inserimento dei CER 180101 e 180201 nell’elenco dei rifiuti riconosciuto con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l e ubicato in Comune di Sona (VR), per le sole operazioni di stoccaggio e accorpamento (D15, D14, R13, R12), con la seguente precisazione:
  • con riferimento al layout autorizzato dell’impianto, i rifiuti riconducibili ai nuovi CER 180101 e 180201 dovranno essere stoccati nell’area B1 (Rifiuti in colli – P NP in R), se soggetti all’operazione R13, e nell’area A1 (Deposito rifiuti non pericolosi – NP in R/D) se soggetti all’operazione D15.
  1. Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
  • la tabella riportata nell’Allegato A al DDR n. 36 del 22.05.2018, relativo alle “Modifiche approvate alle operazioni di gestione dei rifiuti effettuate in impianto”, viene integrata con le seguenti righe:

 

CER

DESCRIZIONE

D15

D14

ACC

D13

SEL

CER

D13

ESTR

 FL

D13

TRIT

D13

RID

VOL

R13

R12

ACC

R12

SEL

CER

R12

EST

FL

R12

TRIT

R4

R12

RID

VOL

180101

Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

180201

Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

X

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

  1. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2 non comportano variazioni delle potenzialità di trattamento già autorizzate.
  2. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi decreti regionali n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n. 93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 110 del 06.12.2018, n. 1 del 11.01.2019, n. 610 del 02.12.2019 e n. 318 del 26.03.2020.
  3. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato

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