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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 894 del 28 ottobre 2020
NARDI ORAZIO S.R.L. Progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale complessiva della cava di calcare lucidabile e da costruzione "Muschi". Comune di localizzazione: Selva di Progno (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Improcedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità.
Il presente provvedimento stabilisce l'improcedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità del progetto presentato dalla Ditta Nardi Orazio S.r.l. di ampliamento della cava denominata "Muschi" in Comune di Selva di Progno (VR), per la mancanza del presupposto di coerenza sotto il profilo pianificatorio che ne consente il completamento dell'iter procedimentale.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”, e si riferisce ad un progetto compreso nell’Allegato IV - punto 8 lettera i) denominato “cave e torbiere”, per il quale è previsto l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta NARDI ORAZIO S.R.L. (P.IVA./C.F 03074050240), con sede legale in Chiampo (VI), Via Bruno dal Maso, 53 - CAP 36072, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 261229 del 02/07/2020;
VISTA la nota prot. n. 279183 del 14/07/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/07/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente n. 97 del 15/07/2011 che prevedeva l’esclusione dalla procedura di VIA del progetto denominato “richiesta autorizzazione per l’ampliamento della cava di marmo denominata “Muschi” precedentemente autorizzata con DGR n. 2421 del 13/09/2002;
VISTA la DGR n. 1352 del 28/07/2014 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo denominata “Muschi” sita in comune di Selva di Progno (VR);
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi l’ulteriore ampliamento e la ricomposizione ambientale complessiva della cava denominata “Muschi” per la coltivazione di calcare lucidabile (cd. marmo) e di calcare per costruzione (pietrame e blocchi per opere idrauliche), sita in Comune di Selva di Progno (VR);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta l’osservazione del Comune di Selva di Progno acquisita al prot. n. 300533 del 29/07/2020;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 30/09/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:
“CONSIDERATO che la richiesta prevede l’ampliamento e la ricomposizione ambientale complessiva della variante sostanziale al piano di coltivazione della cava di calcare lucidabile e da costruzione denominata “Muschi”, sita in Comune di Selva di Progno (VR), autorizzata da ultimo con DGR n. 1352/2014;
CONSIDERATO che, sotto il profilo progettuale, l’intervento prevede nello specifico quanto segue:
CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale, le valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio incaricato in relazione al progetto così come presentato, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno evidenziato quanto segue:
CONSIDERATO che, sotto il profilo pianificatorio:
PREMESSO che le N.T.A. del P.R.A.C. prevedono, relativamente alla coltivazione di calcare per costruzione, quanto di seguito riportato:
VERIFICATO che l’area di intervento proposto ricade all’esterno dell’ambito estrattivo indicato con la lettera c) dall’art. 12 comma 3 del P.R.A.C. come rappresentato nella tavola n. 5.1.3, nel quale è consentita l’attività di coltivazione dei giacimenti di calcari per costruzione in Provincia di Verona e che conseguentemente l’intervento, sotto il profilo pianificatorio, NON risulta coerente alle indicazioni del PRAC”;
atteso che l’intervento sotto il profilo pianificatorio, non risulta coerente alle indicazioni del PRAC e considerato che la conformità del progetto alle disposizioni programmatiche contenute nel PRAC risulta elemento ostativo al prosieguo dell’iter procedimentale di verifica di assoggettabilità richiesto dal proponente, ha espresso all’unanimità dei presenti, che l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata è improcedibile in quanto mancante del presupposto di coerenza sotto il profilo pianificatorio che ne consente il completamento dell’iter procedurale;
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/10/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 30/09/2020;
decreta
Loris Tomiato
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