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Bur n. 165 del 06 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 405 del 27 aprile 2020

Società Agricola Sant'Ilario a r.l. con sede legale a Mira (VE). Impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli, materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe in Comune di Campagna Lupia (VE). D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 DGRV 1710/2016. Modifica non sostanziale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano ricavato da fonte rinnovabile.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1710 del 26.11.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs 387/2003, la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” con sede legale a Mirano (VE) in via Giare n. 172, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli - materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Campagna Lupia (VE);

- con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 14 del 30.11.2017 sono state autorizzate alcune modifiche non sostanziali consistenti nell’immissione in rete del biometano prodotto in eccesso e in miglioramenti tecnici per la pulizia del biogas/biometano e recupero della CO2;

VISTA l’istanza del 12.10.2018 con relativi allegati, assunta al protocollo regionale con n. 417124, n. 417141, n. 417158 del 15.10.2018, con la quale la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad apportare delle migliorie al posizionamento degli impianti tecnologici di produzione di biometano e CO2, ottimizzando gli spazi e i collegamenti idraulici; inoltre la società ha chiesto, di essere autorizzata a modificare la tipologia del materiale utilizzato per la produzione di biometano;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale al n. 465073 del 15.11.2018, in riferimento alla richiesta di modifica, ha rilevato alcune incongruenze tra quanto indicato nella relazione tecnica e la normativa vigente in materia e ha chiesto alla società agricola, di ridefinire dettagliatamente le matrici in ingresso nell’impianto indicando esattamente la quantità e la qualità alla luce del D.M. 5046/2016 che regolamenta l’utilizzazione agronomica del digestato prodotto;

VISTA la nota in data 16.11.2018 con relativi allegati, assunta al protocollo regionale al n. 480208, n. 480247, n. 480271 del 26.11.2018, con la quale la Società Agricola Sant’Ilario ha trasmesso degli elaborati progettuali aggiornati ad integrazione e sostituzione della documentazione allegata all’istanza di modifica non sostanziale trasmessa precedentemente; nella nota la società agricola ha anche fornito alcune indicazioni relative alle matrici in ingresso all’impianto;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale al n. 520700 del 20.12.2018, ha rilevato la necessità di un incontro per chiarire la tipologia del materiale in ingresso all’impianto per poter utilizzare correttamente il digestato nel settore agronomico;

VISTA la nota in data 27.06.2019 con relativi allegati, assunta al protocollo regionale al n. 290219, n. 290252, n. 290270 del 2.07.2019, con la quale la Società Agricola Sant’Ilario ha trasmesso gli elaborati progettuali aggiornati ad integrazione e sostituzione della documentazione allegata all’istanza di modifica non sostanziale trasmessa precedentemente; con la nota la società agricola ha anche fornito l’elenco della tipologia dei materiali che utilizzerà nell’impianto conformemente al DM 5046/2016, indicando anche il corrispondete riferimento normativo ai sensi del DM 14.10.2014, aggiornato con il D.Lgs 51/2017;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale al n. 302004 del 15.07.2019, ha rilevato la necessità di un incontro per chiarire la tipologia del materiale in ingresso all’impianto affinchè il digestato possa essere utilizzato correttamente nel settore agronomico;

PRESO ATTO della nota prot. n. 466844 del 30.10.2019 con la quale è stato convocato un incontro in data 11.11.2019 alla presenza della Società Agricola Sant’Ilario, della Città Metropolitana di Venezia, il Dipartimento ARPAV di Venezia e i rappresentanti regionali dell’UO Ciclo dei Rifiuti e dell’UO Tutela dell’Atmosfera, affinché venisse chiarita la tipologia del materiale in ingresso all’impianto e l’utilizzo del digestato;

VISTA la Relazione Tecnica Comparativa trasmessa dalla Società Agricola Sant’Ilario in data 8.11.2019 ed assunta al protocollo regionale al n. 510636 del 27.11.2019;

PRESO ATTO che l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera, Struttura procedente, con nota protocollo n. 511190 del 27.11.2019 ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Società Agricola Sant’Ilario relative al lay-out impiantistico, al posizionamento della sezione di recupero CO2 e al materiale di ingresso all’impianto;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Venezia, con nota assunta al protocollo regionale al n. 510636 del 27.11.2019, preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta stessa ed in particolare che: “le matrici che verranno impiegate per alimentare l’impianto saranno esclusivamente quelle previste dall’art. 22 del DM 5046/2016”, ha espresso parere favorevole evidenziando, tuttavia, che “per quanto riguarda le matrici di cui alla lettera a) del suddetto art. 22, che la Ditta dovrà utilizzare solo paglia, sfalci e potature di provenienza aziendale o di altre aziende agricole. Per le biomasse extra aziendali in ingresso al digestore, dovranno essere stipulati specifici accordi di fornitura ai sensi dell’allegato A alla Dgr 1349 del 3/08/2011. Un’eventuale modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto sarà subordinata alla verifica degli Enti competenti che dovranno esprimere parere formale. Come già precedentemente indicato si ribadisce che, affinché la Ditta possa utilizzare agronomicamente il digestato ai sensi del D.M. 5046/2016, le matrici in ingresso al digestore dovranno essere esclusivamente quelle indicate all’art. 22 e, relativamente, ai residui dell’attività agroalimentare, quelli elencati all’allegato IX Parte B del Decreto. Nel rispetto di tale norma la Ditta dovrà presentare alla Città Metropolitana di Venezia, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo agronomico del digestato, la Comunicazione nitrati con relativo PUA ai sensi degli artt. 17 e 24 della Dgr 1835/2016”.

RICORDATO che alla sopra citata istanza presenta dalla Società Agricola Sant’Ilario in data 27.06.2019, assunta al protocollo regionale con n. 290219, n. 290252 e 290270 del 2.07.2019, sono stati allegati gli elaborati riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;

RILEVATO che agli atti non risultano, oltre quello citato della Città Metropolitana di Venezia, altri pareri da parte di Amministrazioni competenti, contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di autorizzare la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” con sede legale in via Giare n. 172 a Mirano (VE), alle modifiche non sostanziali dell’impianto di produzione di biometano alimentato a fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 1710 del 26.11.2016 e realizzato a Campagna Lupia (VE) conformemente agli elaborati progettuali allegati all’istanza in data 27.06.2019, di cui all’elenco riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, assunta al protocollo regionale con i relativi allegati al n. 290219, n. 290252 e 290270 del 2.07.2019; dette modifiche consistono, sinteticamente, in alcune variazioni relative al lay-out impiantistico, al posizionamento della sezione di recupero CO2 e al materiale di ingresso all’impianto;
  1. la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” nell’impianto di produzione di biometano alimentato a fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 1710 del 26.11.2016 e realizzato a Campagna Lupia (VE) potrà utilizzare esclusivamente le matrici previste dall’art. 22 del DM 5046/2016 che la società medesima ha riportate nell’Allegato 1 dell’istanza in data 27.06.2019 assunta al protocollo regionale n. 290219 del 02 07 2019 e specificate dalla città Metropolitana di Venezia nella prescrizione che segue;
  1. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella comunicazione del parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia, assunta al protocollo regionale al n. 510636 del 27.11.2019, ed in particolare che: “le matrici che verranno impiegate per alimentare l’impianto saranno esclusivamente quelle previste dall’art. 22 del DM 5046/2016. Per quanto riguarda le matrici di cui alla lettera a) del suddetto art. 22, la Ditta dovrà utilizzare solo paglia, sfalci e potature di provenienza aziendale o di altre aziende agricole. Per le biomasse extra aziendali in ingresso al digestore, dovranno essere stipulati specifici accordi di fornitura ai sensi dell’allegato A alla Dgr 1349 del 3/08/2011. Un’eventuale modifica della ricetta di alimentazione dell’impianto sarà subordinata alla verifica degli Enti competenti che dovranno esprimere parere formale. Come già precedentemente indicato si ribadisce che, affinché la Ditta possa utilizzare agronomicamente il digestato ai sensi del D.M. 5046/2016, le matrici in ingresso al digestore dovranno essere esclusivamente quelle indicate all’art. 22 e, relativamente, ai residui dell’attività agroalimentare, quelli elencati all’allegato IX Parte B del Decreto. Nel rispetto di tale norma la Ditta dovrà presentare alla Città Metropolitana di Venezia, almeno 30 giorni prima dell’utilizzo agronomico del digestato, la Comunicazione nitrati con relativo PUA ai sensi degli artt. 17 e 24 della Dgr 1835/2016”;
  1. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 1710/2016 e nel decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 14 del 30.11.2017;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.”, al Comune di Campagna Lupia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Dipartimento ARPAV di Venezia, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
  1. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato


(seguono allegati)

405_Allegato_A_DDR_405_27-04-2020_431899.pdf

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