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Bur n. 164 del 03 novembre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 392 del 13 ottobre 2020

Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento temporaneo della Valle Formighetta con tubo in acciaio ed autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino dei muri spondali danneggiati in fase di cantiere in località Formighetta in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Le Terrazze Resort S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11376.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 4881 del 08/01/2020. Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 15 del 20/02/2020. Disciplinare n. 422413 del 05/10/2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 08/01/2020 prot. n. 4881 la Società Le Terrazze Resort S.r.l. ha chiesto la concessione idraulica per l’attraversamento temporaneo della Valle Formighetta con tubo in acciaio e ripristino dei muri spondali danneggiati in fase di cantiere in località Formighetta in Comune di Torri del Benaco (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 20/02/2020 con voto n. 15, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare e ha versato il canone richiesto;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 “Collegamento alla legge di stabilità regionale 2019”;

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54/2012, art. 18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2 - Di concedere alla ditta Le Terrazze Resort S.r.l. omissis, in persona del Signor Kurt Steurer all’uopo delegata, l’attraversamento temporaneo della Valle Formighetta con tubo in acciaio, in località Formighetta in Comune di Torri del Benaco (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Le Terrazze Resort S.r.l. omissis, in persona del Signor Kurt Steurer all’uopo delegata, l’esecuzione dei lavori di ripristino dei muri spondali, danneggiati in fase di cantiere, in località Formighetta in Comune di Torri del Benaco (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:

  • il parametro di imbocco a monte, tra la tubazione ed i muri di sponda esistenti, dovrà essere realizzato in pietrame a secco posato a regola d’arte al fine di garantire le permeabilità dello stesso e la sua stabilità all’impatto con eventuali piene improvvise;
  • il rientro del tubo lungo il sedime dalla valle dovrà essere realizzato in ghiaione secco al fine di garantirne la permeabilità;
  • a fine lavori la Ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi mediante lievo della tubazione e degli inerti di riempimento.

La ditta dovrà inoltre:

  • eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  • sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  • comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio dei lavori, facendo pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l’U.O. stessa della conclusione dei lavori;
  • assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  • rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
  • esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

L’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.

4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n. 422413 del 05/10/2020, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

5 - La presente concessione ha la durata di mesi 20 (venti), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020, di 215,60 (euro duecentoquindici/60) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 6 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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