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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 489 del 20 maggio 2020
"Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale a Mirano (VE). Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI). Modifiche non sostanziali. D.Lgs 387/2003 - D.Lgs 28/2011 - D.Lgs 152/2006 - DGRV 1709/2016.
Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano ricavato da fonte rinnovabile.
Il Direttore
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 1709 del 26.11.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs 387/2003, la “Società Agricola Agriman S.r.l.” con sede legale a Mirano (VE) in via Stazione n. 80, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Noventa Vicentina (VI);
- con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 15 del 30.11.2017, la “Società Agricola Agriman S.r.l.” è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali al proprio impianto consistenti, sinteticamente, nell’immissione in rete del biometano prodotto in eccesso e in miglioramenti tecnici per la pulizia del biogas/biometano e recupero della CO2;
- con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 5 del 25.09.2018, la “Società Agricola Agriman S.r.l.” è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali al proprio impianto consistenti, sinteticamente, nell’accorpamento delle vasche di stoccaggio del digestato in un’unica vasca adiacente al digestore e nella riorganizzazione degli spazi con aumento delle aree dedicate a verde di compensazione e mascheramento;
VISTA la nota in data 12.10.2018 diretta alla Regione del Veneto e al Comune di Noventa Vicentina, assunta al protocollo regionale con n. 417060, n. 417074 e n. 417082 del 15.10.2018, con la quale la “Società Agricola Agriman S.r.l.” ha trasmesso istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS), ai sensi dell’art. 8 bis del D.Lgs 28/2011 per modifica non sostanziale, con allegati i relativi elaborati grafici per l’aggiornamento del lay out dell’impianto;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla “Società Agricola Agriman S.r.l.” e assunta al protocollo regionale al n. 229223 del 7.06.2019, relativa alla procedura di SCIA per la realizzazione del distributore di biometano presentata dalla ditta al Comune di Noventa Vicentina;
VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Noventa Vicentina e assunta al protocollo regionale al n. 285344 del 28.06.2019 relativa alla procedura di SCIA della “Società Agricola Agriman S.r.l.” per modifiche in corso d’opera agli impianti tecnologici del distributore, ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001;
CONSIDERATO che con istanza del 25.07.2019 comprensiva di allegati di cui all’Allegato A al presente provvedimento, assunta al protocollo regionale con n. 338826 e n. 338832 del 30.07.2019, la “Società Agricola Agriman S.r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto di produzione del biometano ed in particolare relativamente al posizionamento degli impianti tecnologici per ottimizzare gli spazi e i collegamenti idraulici e relativamente al materiale di alimentazione, costituito da sottoprodotti agricoli e materie di origine non alimentare;
PRESO ATTO che l’Allegato 1 all’istanza di modifica non sostanziale del 25.07.2019 della “Società Agricola Agriman S.r.l.”, riporta un elenco di sottoprodotti da utilizzare nel proprio impianto di Noventa Vicentina secondo l’allegato 3 del DM 10.10.2014 e la corrispondente nomenclatura prevista dall’art. 22 del DM 25.02.2016;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa della “Società Agricola Agriman S.r.l.” e assunta al protocollo regionale al n. 467568 del 30.10.2019, costituita da una Relazione Tecnica Comparativa;
CONSIDERATO che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 511220 del 27.11.2019, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni all’impianto autorizzato con DGRV 1709/2016, proposte dalla Ditta con la citata nota in data 25.07.2019;
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006 e ai sensi del D. Lgs 28/2011;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
- nella deliberazione di Giunta n. 1709/2016;
- nel decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 15 del 30.11.2017;
- nel decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 5 del 25.09.2018;
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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