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Bur n. 157 del 23 ottobre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 861 del 09 ottobre 2020

Società "SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A." - Carmignano di Brenta (PD). Impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale e due turbine a vapore, della potenza termica immessa pari a 26,4 MW ed elettrica pari a 7,1 MW. Deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 25.02.2020. Modifiche non sostanziali.

Note per la trasparenza

Autorizzazione ad alcune modifiche di un impianto di produzione di energia alimentato a gas naturale.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 218 del 25.02.2020 la Giunta Regionale del Veneto ha rinnovato l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/2006, alla ditta “SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A.” con sede legale e produttiva in via Roma n. 67 in Comune di Carmignano di Brenta (PD), all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, costituito da una turbina a gas alimentata a gas naturale, una caldaia a recupero dotata di postcombustore alimentato a gas naturale e due turbine a vapore a servizio del proprio stabilimento;

VISTA l’istanza in data 27.04.2020 con allegata Relazione Tecnica, trasmessa dalla “SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A.”, assunta al protocollo regionale con n. 195728 del 18.05.2020 per la realizzazione di una modifica non sostanziale all’impianto autorizzato con la deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 25.02.2020 che prevede la “sostituzione dell’attuale impianto di produzione energia con un impianto di nuova realizzazione, alloggiato all’interno di un volume edificatorio anch’esso di nuova realizzazione, costituito da: una turbina a gas alimentata a gas naturale; una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale, per fornire l’integrazione termica necessaria ai gas di scarico di turbina”;

CONSIDERATO che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota proprio protocollo n. 252629 del 26.06.2020, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa la realizzazione delle modifiche proposte dalla ditta;

VISTA la nota in data 3.08.2020, assunta al protocollo regionale al n. 318024 del 11.08.2020 con la quale il Comune di Carmignano di Brenta ha comunicato il proprio parere favorevole a quanto richiesto dalla ditta, a condizione che “venga rispettato quanto indicato nella relazione tecnica e nella valutazione di impatto acustico trasmessa a questo ente in data 29/04/2020 prot. 4254 con le seguenti prescrizioni:

1) il rispetto del valore di emissione presso gli spazi utilizzati da “persone e comunità” come previsto dall’art. 2 comma 3° del D.P.C.M 14/11/1997; il valore di emissione va verificato sia in prossimità della sorgente sonora stessa come richiesto dall’art. 2 comma 1° lettera e) della legge n° 447/95, sia presso gli spazi utilizzati da “persone e comunità”;

2) il rispetto del limite di immissione, valutando la presenza e/o assenza del rumore (Cartiera accesa o spenta);

3) il rispetto dei limiti differenziali di immissione, che deve essere valutato con la condizione a Cartiera accesa e a Cartiera spenta, rispetto almeno ai ricettori più esposti, nonché alla verifica della presenza di componenti penalizzanti di frequenza e/o impulsivi;

4) venga eseguita una verifica finale con delle misure fonometriche di collaudo, una volta completata l'opera, a firma di tecnico competente in acustica, affinché siano verificate le condizioni sopra richiamate.

RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta dalla “SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A.”;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni, non alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente, nel qual caso l’art. 269 del citato decreto legislativo prevede che si aggiorni l’autorizzazione in atto;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  1. di autorizzare la “SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A.” con sede legale e produttiva in via Roma n. 67 in Comune di Carmignano di Brenta (PD), alla modifica non sostanziale dell’impianto per la produzione di energia elettrica e termica, costituito da una turbina a gas alimentata a gas naturale, una caldaia a recupero dotata di postcombustore alimentato a gas naturale e due turbine a vapore a servizio del proprio stabilimento della potenza termica nominale pari a 26,4 MW, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 25.02.2020; detta modifica, prevede la “sostituzione dell’attuale impianto di produzione energia con un impianto di nuova realizzazione, alloggiato all’interno di un volume edificatorio anch’esso di nuova realizzazione, costituito da: una turbina a gas alimentata a gas naturale; una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale, per fornire l’integrazione termica necessaria ai gas di scarico di turbina”;
  1. di prescrivere l’osservanza delle prescrizioni indicate dal Comune di Carmignano di Brenta nel proprio parere del 3.08.2020, assunto al protocollo regionale con n. 318024 del 11.08.2020 e riportate in premessa;
  1. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 218 del 25.02.2020;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla “SAPPY ITALY OPERATIONS S.p.A.”, al Comune di Carmignano di Brenta, alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competenti per territorio;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.

Loris Tomiato

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