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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 857 del 07 ottobre 2020
Piave Servizi S.p.A. Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE). Determinazione n. 118 del 10/02/2015. Comune di localizzazione Quarto d'Altino (VE). Procedura di proroga di validità del provvedimento di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 94/2017). Codice progetto 14/14
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 02/03/2025 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 118 del 10/02/2015 per il progetto presentato da Piave Servizi S.p.A. e relativo a "Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino (VE)".
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di quarto d’Altino” sito nel Comune di Quarto d’Altino (VE), presentato dal Piave Servizi S.p.A. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99 conclusa con D.G.R. n. 118 del 10/02/2015 che ha fatto proprio il Parere n. 489 del 17/12/2014 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata D.G.R. n. 118), esprimendo giudizio di compatibilità ambientale favorevole, approvandone nel contempo il progetto definitivo ed autorizzandone la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 118/2015 si è dato atto della Relazione Istruttoria n. 358/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), inviata con nota prot. n. 537604 del 16/12/2014, in cui si propone parere favorevole con prescrizioni, in merito alla Valutazione d’Incidenza dell’intervento;
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata D.G.R. n. 118 del 10/02/2015, formulata da Piave Servizi S.p.A. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 125391 del 18/03/2020, successivamente perfezionata in data 19/06/2020 con prot. n. 241576 e in data 14/07/2020 con prot. n. 278430;
RICHIAMATA la nota prot. n. 281670 del 15/07/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 118 del 10/02/2015, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 358/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;
VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata alla documentazione acquisita;
PRESO ATTO che con nota registrata al protocollo regionale n. 410981 del 28/09/2020 Piave Servizi S.p.A. ha provveduto ad inviare, volontariamente, la relazione tecnica ante operam in merito alla Misura della concentrazione di odore;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:
RITENUTO di dover aggiornare le prescrizioni n. 7 e 8 del parere n. 489 del 17/12/2014 della Commissione Regionale VIA, così come di seguito riportato:
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Quarto d’Altino, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
RITENUTO di mantenere nella loro formulazione originaria le altre prescrizioni, nonché la raccomandazione, del richiamato parere n. 489 del 17/12/2014 della Commissione Regionale VIA;
SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 02/03/2025 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con D.G.R. n. 118 del 10/02/2015 pubblicata nel B.U.R.V. n. 21 del 02/03/2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 489 del 17/12/2014 della Commissione regionale VIA, così come precedentemente modificate.
decreta
Loris Tomiato
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