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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 828 del 01 ottobre 2020
Caorle Riviera S.r.l. Permesso di ricerca di acqua ad uso geotermico Determinazione n. 3607 del 16/12/2015 della Città Metropolitana di Venezia. Comune di localizzazione: Caorle (VE) Località Valle Altanea. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con Determinazione n. 3607 del 16/12/2015 della Città Metropolitana di Venezia.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 16/12/2025 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con Determinazione n. 3607 del 16/12/2015 della Città Metropolitana di Venezia per il progetto presentato da Caorle Riviera S.r.l. relativo a "Permesso di ricerca di acqua ad uso geotermico" sito nel comune di Caorle (VE).
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Permesso di ricerca di acqua ad uso geotermico” in località di Valle Altanea sito nel Comune di Caorle (VE), presentato da Caorle Riviera S.r.l. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’allora vigente L.R. n. 10/1999 conclusa con determinazione n. 3607 del 16/12/15 della Città Metropolitana di Venezia che ha fatto proprio il Parere n. 101921 del 14/12/2015 della Commissione provinciale VIA;
PRESO ATTO che l’istanza in questione riguarda un progetto riconducibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. a), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: “attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29/07/1927 n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 11/02/2010, n. 22 e ss.mm., incluse le relative attività minerarie”;
VISTA la determinazione n. 3607/2015 del 16/12/2015, con la quale la Città Metropolitana di Venezia, in qualità di autorità competente ai sensi dell’allora vigente L.R. n. 10/1999, ha determinato di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. il progetto con prescrizioni;
CONSIDERATO che la citata L.R. n. 10/1999 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 4/2016, per effetto della quale (punto 2, lett. b), dell’Allegato A2) è stata attribuita alla Regione la competenza in materia di VIA relativamente alla tipologia progettuale sopra citata;
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata determinazione n. 3607 del 16/12/15 della Città Metropolitana di Venezia, formulata da Caorle Riviera S.r.l. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 101179 del 03/03/2020, successivamente perfezionata in data 15/06/2020 con prot. n. 234616 del medesimo giorno e in data 29/07/2020 con prot. n. 300327 del medesimo giorno;
CONSIDERATO che Caorle Riviera S.r.l. ha richiesto la proroga di validità del provvedimento di VIA fino al 16/12/2025, vale a dire entro i cinque anni dalla data della determinazione n. 3607 del 16/12/15 della Città Metropolitana di Venezia;
RICHIAMATA la nota prot. n. 326029 del 18/08/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto a inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con determinazione n. 3607 del 16/12/15 della Città Metropolitana di Venezia, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:
SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 16/12/2025 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con determinazione n. 3607 del 16/12/2015 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia e pubblicata nel BURV n. 121 del 24/12/2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 101921 del 14/12/2015 della Commissione provinciale VIA.
PRESCRIZIONI
Dovranno essere adottate tutte le tecniche di ricerca necessarie per evitare la contaminazione del suolo e sottosuolo durante la fase di perforazione del pozzo per la ricerca.
decreta
Loris Tomiato
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