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Bur n. 151 del 09 ottobre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 43 del 29 settembre 2020

Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di Bussolengo (VR). L.R. n. 44/82 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 940/2017 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 30.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 537198 del 30.12.2016, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. (C.F. e P.IVA. 02028830236), con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. n. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR);

CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 32 del 04.07.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);

VISTO il decreto n. 66 del 03.08.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 32 del 04.07.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 66 del 03.08.2018 contiene le seguenti determinazioni:

  • ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento autorizzativo.
  • Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 3 Km dall’area S.I.C. individuata con il codice IT 3210043 e denominate “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”, che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica nonché del parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 43/2018 in data 21.02.2018, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito prescrizioni;

PRESO ATTO che il Comune di Bussolengo, nell’ambito del procedimento di V.I.A. ha espresso parere contrario, motivandolo;

VISTO il parere contrario, motivato, espresso nell’ambito del procedimento di V.I.A. dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018;

DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 66/2018;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);

VISTA la nota prot. n. 345807 del 02.08.2019, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere medesimo e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta la presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale, di analisi chimiche dei limi di lavaggio da impiegare nella ricomposizione ambientale che escludano la presenza di sostanze pericolose, con particolare riferimento all’elemento acrilamide, il completamento delle analisi chimiche presentate in allegato al progetto di coltivazione in ampliamento con i dati mancanti nonché la produzione di un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (BUR n. 92 del 07.11.2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV con la previsione di eventuali opere di mitigazione qualora si rilevasse un superamento dei limiti di zona sui recettori sensibili più prossimi all’area della cava;

VISTA la nota in data 24.06.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 249406 del 24.06.2020, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 345807/2020, relativamente alle volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale di analisi chimiche dei limi di lavaggio da impiegare nella ricomposizione ambientale, il completamento delle analisi chimiche presentate in allegato al progetto di coltivazione in ampliamento con i dati mancanti nonché la produzione di un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008;

RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita al prot. n. 249406 del 24.06.2020 congrua rispetto alla richiesta effettuata;

CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e correlate analisi chimiche pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 249406/2020, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:

  • terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
  • materiale limoso argilloso quale sottoprodotto dalla prima lavorazione del materiale di cava e di materiale della medesima natura proveniente dall’esterno, che verrà lavorato negli impianti presenti all’interno dell’area di cava e che sarà riutilizzato nella realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava;

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a 1.157.655 mc, costituito da terre e rocce da scavo e che detto materiale rispetterà i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n. 152/2006 o non supererà i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;

PRESO ATTO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l., nel trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota 345807/2019 acquisita in Regione al prot. n. 249406/2020, ha presentato un nuovo computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale dell’intera area di cava, comprensiva dell’ampliamento richiesto, attualizzando i valori unitari delle operazioni da eseguire e dei materiali da impiegare e ricavandone un costo complessivo pari a € 2.957.820,00 (duemilioninovecentocinquanta-settemilaottocentoventi/00;

RILEVATO che l’importo del deposito cauzionale stabilito dalla C.T.R.A.E. in € 5.310.000,00 (cinquemilionitre-centodiecimila/00) deriva da una mera sommatoria del deposito cauzionale attualmente versato con la stima dei costi di realizzazione delle opere ricompositive riferite alla sola area di cava richiesta in ampliamento, arrotondato per eccesso alle decine di migliaia, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta;

RITENUTO il nuovo computo metrico estimativo delle opere di ricompositive dell’intero ambito di cava compatibile e coerente con i costi delle opere previste e dei materiali impiegati per realizzare la sistemazione come da progetto;

CONSIDERATO tuttavia congruo e cautelativo mantenere l’importo di € 3.793.830,44 (tremilioni settecento novantatremila ottocento trentamila/44), attualmente versato dalla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi ricompositivi della cava derivanti dall’autorizzazione, in luogo dell’importo ricalcolato dalla ditta;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 27.09.2016;

CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CA’ NOVA TACCONI” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 28.400 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 438.000 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, (…) è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 07.settembre 1982, n. 44

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 32 del 04.07.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), di cui alla domanda in data 30.12.2016;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 66 del 03.08.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 32/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  3. di prendere atto che il decreto n. 66/2018 ha stabilito che l’intervento deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e che trascorso detto periodo senza che l’intervento sia stato completato e salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
     
  4. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato B);
     
  5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. – P.IVA 02028830236 - con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), di cui alla domanda in data 30.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 537198 del 30.12.2016, all’interno dell’area individuata con linee rossa e blu tratteggiate nella tavola n. B02 ”Stato autorizzato – planimetria morfologia dello scavo” a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE TECNICA (elaborato n. A 01);
  • RELAZIONE GEOLOGICA (elaborato n. A 02);
  • VERIFICHE DI STABILITA’ PORZIONE IN AMPLIAMENTO (elaborato n. A 02.2);
  • RELAZIONE TECNICA RICOMPOSIZONE AMBIENTALE (elaborato n. A 03);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. A 04);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE – ESTRATTI CARTOGRAFICI – Corografia, Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), Mappa catastale, Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), Piano degli Interventi (P.I.) (scale varie) (tavola n. B 01);
  • STATO AUTORIZZATO – PLANIMETRIA MORFOLOGIA DELLO SCAVO (scala1:1000) (tavola n. B 02);
  • STATO AUTORIZZATO – PLANIMETRIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala1:1000) (tavola n. B 03);
  • STATO ATTUALE – Planimetria con rilievo topografico (scala1:1000) (tavola n. B 04);
  • STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA MORFOLOGIA DELLO SCAVO (scala1:1000) (tavola n. B 05);
  • STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala1:1000) (tavola n. B 06);
  • SEZIONI DI RAFFRONTO (scala 1:500) (allegato n. B 07);
  • INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (elaborato n. C 01);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. C 02);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (elaborato n. C 03);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (elaborato n. C 04);
  • DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI – CONCLUSIONI (elaborato n. C 05);
  • RIASSUNTO NON TECNICO (elaborato n. C 06);
  • CITAZIONE FONTE E MODELLI – DICHIARAZIONE (elaborato n. C 07);
  • CARTA DELL’USO DEL SUOLO (elaborato n. D 01);
  • CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI (elaborato n. D 02);
  • RELAZIONE TECNICA ai sensi di quanto previsto dagli allegati A ed E della D.G.R. n. 2299/2014 (elaborato n. E 01);
  • CLIMA ACUSTICO (elaborato n. E 02);
  • DOCUMENTO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (elaborato n. E 02 bis) (integrazione);
  • VOLUMI TERRE – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (elaborato n. E 04) (integrazioni);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE E CORRELATE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE (integrazione);
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 779 del 27.05.2014 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
     
  2. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 43/2018 in data 21.02.2018, redatta dalla struttura regionale competente in materia;
     
  3. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione sistemazione ambientale) entro 15 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che, trascorsi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione del decreto n. 66 del 03.08.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
  1. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava con le correlate analisi chimiche di caratterizzazione pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 249406 del 24.06.2020, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
     
  2. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria, in ampliamento, non superiore a 438.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
     
  3. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro € 3.793.830,44 (tremilionisettecentonovantatremilaottocentotrentamila/44), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato, ovvero volturazione della garanzia attualmente in essere che riporti gli estremi del nuovo provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava e conseguentemente ne adegui la validità temporale. La Regione, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale, sia essa nuova garanzia o appendice di volturazione, dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata indicata al punto n. 6;
  3. nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linee rossa e blu tratteggiate nella tavola n. B02 ”Stato autorizzato – planimetria morfologia dello scavo” a scala 1:1000, facente parte della documentazione allegata alla domanda;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  6. installare, al fine di potenziare l’effetto di mascheramento della cava per la visuale dalla strada provinciale, sul perimetro di cava prospiciente la strada, una fitta siepe alberata di altezza pari ad almeno metri 4;
  7. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  8. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  9. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  10. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  11. mantenere il piano di ripristino finale delle zone Nord/Nord Est e Sud della cava attualmente autorizzata ad una quota non inferiore a -4 metri dal piano campagna circostante;
  12. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 1.157.655mc. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  2. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  3. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
  1. trasmettere a Comune, Provincia ed ARPAV, entro sei mesi dall’avvio delle attività inerenti l’ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell’attività con quelle contenute nel documento previsionale di impatto acustico;
  2. garantire, durante i lavori di coltivazione, opportuna umidificazione dei percorsi dei mezzi d’opera, dei contesti circostanti e dei punti potenzialmente generatori di polveri, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
  3. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei;
  4. mantenere i macchinari in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  5. effettuare regolarmente la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
  6. conservare in cava, per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  7. dotare le pale meccaniche poste al servizio dell’impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate ed i macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall’area della cava;
  8. utilizzare serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  9. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
  10. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  11. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate: Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del progetto presentato;
  12. verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;
  1. di restituire alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 11) lettera a) e qualora la ditta medesima provveda a presentare una nuova garanzia, il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 3.793.830,44 (tremilioni settecento novantatremila ottocento trentamila/44) – polizza n. PT0607294 del 27.09.2018 della Atradius Credit Insurance NV di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2016/0146 del 17.10.2016 di € 3.727.170,00 ed appendice di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2018/0359 del 14.11.2018 di € 66.660,44;
     
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
     
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
     
  4. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
     
  5. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
     
  6. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
     
  7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Bussolengo, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
     
  8. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
     
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

43_Allegato_A_429386.pdf
43_Allegato_B_429386.pdf

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