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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 43 del 29 settembre 2020
Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' NOVA TACCONI" e sita in Comune di Bussolengo (VR). L.R. n. 44/82 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 940/2017 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 30.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 537198 del 30.12.2016, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. (C.F. e P.IVA. 02028830236), con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. n. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR);
CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 32 del 04.07.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);
VISTO il decreto n. 66 del 03.08.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 32 del 04.07.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ NOVA TACCONI” e sita in Comune di Bussolengo (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 66 del 03.08.2018 contiene le seguenti determinazioni:
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 3 Km dall’area S.I.C. individuata con il codice IT 3210043 e denominate “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”, che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica nonché del parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 43/2018 in data 21.02.2018, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito prescrizioni;
PRESO ATTO che il Comune di Bussolengo, nell’ambito del procedimento di V.I.A. ha espresso parere contrario, motivandolo;
VISTO il parere contrario, motivato, espresso nell’ambito del procedimento di V.I.A. dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria, espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 66/2018;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);
VISTA la nota prot. n. 345807 del 02.08.2019, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere medesimo e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta la presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale, di analisi chimiche dei limi di lavaggio da impiegare nella ricomposizione ambientale che escludano la presenza di sostanze pericolose, con particolare riferimento all’elemento acrilamide, il completamento delle analisi chimiche presentate in allegato al progetto di coltivazione in ampliamento con i dati mancanti nonché la produzione di un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (BUR n. 92 del 07.11.2008) - aggiornato alla nuova configurazione progettuale della cava, da trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV con la previsione di eventuali opere di mitigazione qualora si rilevasse un superamento dei limiti di zona sui recettori sensibili più prossimi all’area della cava;
VISTA la nota in data 24.06.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 249406 del 24.06.2020, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 345807/2020, relativamente alle volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale di analisi chimiche dei limi di lavaggio da impiegare nella ricomposizione ambientale, il completamento delle analisi chimiche presentate in allegato al progetto di coltivazione in ampliamento con i dati mancanti nonché la produzione di un documento previsionale di impatto acustico - ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008;
RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita al prot. n. 249406 del 24.06.2020 congrua rispetto alla richiesta effettuata;
CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e correlate analisi chimiche pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 249406/2020, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizione ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a 1.157.655 mc, costituito da terre e rocce da scavo e che detto materiale rispetterà i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n. 152/2006 o non supererà i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;
PRESO ATTO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l., nel trasmettere la documentazione integrativa richiesta con nota 345807/2019 acquisita in Regione al prot. n. 249406/2020, ha presentato un nuovo computo metrico estimativo delle opere di ricomposizione ambientale dell’intera area di cava, comprensiva dell’ampliamento richiesto, attualizzando i valori unitari delle operazioni da eseguire e dei materiali da impiegare e ricavandone un costo complessivo pari a € 2.957.820,00 (duemilioninovecentocinquanta-settemilaottocentoventi/00;
RILEVATO che l’importo del deposito cauzionale stabilito dalla C.T.R.A.E. in € 5.310.000,00 (cinquemilionitre-centodiecimila/00) deriva da una mera sommatoria del deposito cauzionale attualmente versato con la stima dei costi di realizzazione delle opere ricompositive riferite alla sola area di cava richiesta in ampliamento, arrotondato per eccesso alle decine di migliaia, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta;
RITENUTO il nuovo computo metrico estimativo delle opere di ricompositive dell’intero ambito di cava compatibile e coerente con i costi delle opere previste e dei materiali impiegati per realizzare la sistemazione come da progetto;
CONSIDERATO tuttavia congruo e cautelativo mantenere l’importo di € 3.793.830,44 (tremilioni settecento novantatremila ottocento trentamila/44), attualmente versato dalla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi ricompositivi della cava derivanti dall’autorizzazione, in luogo dell’importo ricalcolato dalla ditta;
CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 27.09.2016;
CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CA’ NOVA TACCONI” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 28.400 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 438.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, (…) è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07.settembre 1982, n. 44
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 1.157.655mc. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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