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Bur n. 152 del 13 ottobre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 271 del 25 agosto 2020

Autorizzazione idraulica per opere da realizzare su terreno di proprietà privata, in fascia di rispetto, relative alla posa di piccoli manufatti per lo scarico delle acque reflue derivanti dalla porzione abitativa sita in comune di Garda (VR). Ditta: Klecker Roberto. Pratica n. 11375 R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - domanda di autorizzazione idraulica prot. n. 469 del 02/01/2020; - voto CTRD n. 66 del 23/07/2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art .23 del d.lgs. n° 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO con nota del 27/12/2019, pervenuta in data 02/01/2020, prot. n. 469, la ditta Klecker Roberto ha presentato domanda di Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori, su terreno di proprietà privata, per la posa di piccoli manufatti per lo scarico, sul torrente Gusa/Tesina, di acque reflue derivanti dalla porzione abitativa sita in comune di Garda, via (omissis);

RILEVATO che con voto n. 66 del 23/07/2020, la CTRD LL.PP. di Verona ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’istanza di Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere, su terreno di proprietà privata, in fascia di rispetto, relative alla posa di piccoli manufatti per lo scarico di acque reflue derivanti dalla porzione abitativa sita in comune di Garda, via (omissis);

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal d.lgs. n° 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n° 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomi locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

VISTA la DGR n° 869 del 19 giugno 2019 “Area Tutela e Sviluppo del territorio. Misure organizzative”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n° 308 del 02 settembre 2019 ”Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n° 54/2012, art.18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la ditta Klecker Roberto (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), su terreno di proprietà privata, per la posa di piccoli manufatti per lo scarico, sul torrente Gusa/Tesina, di acque reflue derivanti dalla porzione abitativa sita in comune di Garda, via (omissis), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, conclusioni e prescrizioni contenute nel citato parere della CTRD LL.PP. di Verona. 

3. L’autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni: 

a) qualora si verifichino danni alle opere di difesa idraulica ed all’attiguo corso d’acqua, sia durante l’installazione dei manufatti che durante il loro impiego, gli stessi dovranno essere risarciti a totale cura e spese della ditta richiedente;

b) segnalare preventivamente per iscritto all’U.O. Genio Civile Verona l’inizio dei lavori;

c) qualora si dovesse intervenire per manutenzioni locali e si arrecassero casualmente danni alle opere realizzate dalla ditta richiedente, la stessa non potrà intraprendere azioni di rivalsa verso l’Amministrazione concedente.

4. L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;

b) a non pretendere risarcimenti od indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni e per qualsiasi altra causa di forza maggiore, o da necessità operative da parte della competente U.O. Genio Civile Verona anche per effetto dei lavori che si dovessero eseguire nel corso d’acqua stesso;

c) esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

d) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’autorizzazione ha validità di 24 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

5. L’esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

6. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

7. La Regione Veneto rimane sollevata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, che si potranno verificare durante o in conseguenza dei lavori autorizzati, restando in capo al richiedente ogni responsabilità in merito.

8. La Regione Veneto si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alle

proprietà private e rimane, comunque, sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare a persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del d.lgs. n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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