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Bur n. 152 del 13 ottobre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 268 del 24 agosto 2020

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in variante della concessione idraulica per l'attraversamento del corso d'acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con impianto a fune in comune di San Zeno di Montagna (VR). Richiedente: Prada Costabella s.r.l. Pratica n: 11135 R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- disciplinare d'uso prot. n. 104384 del 14/03/2019;
- decreto di concessione n. 104 del 19/03/2019;
- richiesta di variante alla concessione idraulica prot. n. 36432 del 24/01/2020;
- parere CTRD LL.PP. di Verona nell'adunanza del 25/06/2020, voto n. 53.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.
 

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore dell’U.O. Genio civile di Verona n. 104 del 19/03/2019, è stata rilasciata la concessione sul demanio idrico per l’attraversamento del corso d’acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada nel comune di San Zeno di Montagna (VR);

PREMESSO che con successiva nota del 24/01/2020, prot. regionale n. 36432, la ditta Prada Costabella srl ha chiesto una variazione all’esecuzione dei lavori per l’attraversamento del corso d’acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada nel comune di San Zeno di Montagna (VR);

CONSIDERATO che la CTRD LL.PP. di Verona, nell’adunanza del 25/06/2020, con voto n. 53, ha espresso parere favorevole alla variante nell’esecuzione dei lavori relativi alla concessione rilasciata con Decreto n. 104/2019; 

RITENUTO che l’intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomi locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la DGR n. 869 del 19 giugno 2019 “Area Tutela e Sviluppo del territorio. Misure organizzative”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02 settembre 2019 ”Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.54/2012, art.18”;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la Ditta Prada Costabella s.r.l. (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Formaggioni Adriano (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), l’esecuzione dei lavori per l’attraversamento del corso d’acqua Il Vallone (o Valle di Senaga) con un impianto a fune in località Prada nel comune di San Zeno di Montagna (VR), in variante alla concessione idraulica rilasciata con Decreto n. 104/2019, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, conclusioni e prescrizioni contenute nel citato parere della CTRD LL.PP. di Verona. 

3. L’autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

b) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dalle opere e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;

c) comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Forestale - Ufficio di Verona;

d) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà provate per effetto dei presenti lavori;

f) a non pretendere risarcimenti od indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni e per qualsiasi altra causa di forza maggiore, o da necessità operative da parte della competente U.O. Genio Civile Verona anche per effetto dei lavori che si dovessero eseguire nel corso d’acqua stesso;

g) esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

h) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’autorizzazione ha validità di 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

4. L’esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle prescrizioni di cui ai punti n. 2 e 3 comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

5. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

6. La Regione Veneto rimane sollevata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, che si potranno verificare durante o in conseguenza dei lavori autorizzati, restando in capo al Comune richiedente ogni responsabilità in merito.

7. La Regione Veneto si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alle

proprietà private e rimane, comunque, sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare a persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

8. Il presente decreto dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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