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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 370 del 26 agosto 2020
Ditta Beton Candeo Srl. Autorizzazione a modificare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/2018 - D.Lgs. 42/2004 - D.Lgs. 117/2008).
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta Beton Candeo s.r.l. viene autorizzata a modificare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “SANT’AGOSTINO” in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), con contestuale rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto e fare proprio l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nonché il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 16.07.2020, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A);
2. di autorizzare alla ditta ditta Beton Candeo s.r.l., (C.F. 00225290287), con sede a Padova (PD), Via Prima Strada, 35, int. C, a modificare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “SANT’AGOSTINO” in Comune di Nervesa della Battaglia TV), autorizzato con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, successivamente modificato con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5. e con le successive prescrizioni;
3. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 5. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente su parte dell'area di cava;
4. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati vistati dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo:
6. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026;
7. la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, nonché le prescrizioni ai fini ambientali e quelle ai fini autorizzativi di cui all’All. B alla D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015, non in contrasto con il presente provvedimento;
8. di dare atto che il progetto di variante prevede per il tratto di scarpata compreso tra la rampa di accesso a NW e l’area di nuova escavazione ad SE l’inclinazione in fase di scavo di 25° sull’orizzontale, anziché di 40°;
9. di confermare l’attuale importo del deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni della cava, pari a € 408.240,00, considerato che non è previsto alcun incremento dei costi relativi alle opere di ricomposizione ambientale rispetto a quanto autorizzato. La garanzia in essere si estende anche ai lavori di coltivazione autorizzati con il presente provvedimento;
10. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:
a. provvedere, entro tre mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, all’adeguamento della recinzione esistente all’intervento di variante, nonché alla periodica manutenzione della stessa;
b. realizzare, prima dell’inizio dei lavori di estrazione nell’area di nuova escavazione, esternamente al ciglio di scavo, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate sottostanti;
c. completare, entro la prima stagione utile, la realizzazione, ove necessario, della quinta arborea perimetrale di progetto;
d. provvedere lungo il tratto di scarpata perimetrale ricadente nell’area di nuova escavazione alla ricomposizione morfologica da 40° a 25° sull’orizzontale, mediante ricarica di materiale al piede per strati successivi dello spessore non superiore a metri 1, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
e. provvedere alla stesura sulle scarpate finali rimodellate con angolo di 25° di uno strato di 30 cm di terreno vegetale;
f. provvedere, fin dall’inizio dei lavori, al previsto innalzamento, con riporto di materiale argilloso-limoso proveniente dal lavaggio del materiale ghiaioso di cava, della porzione di fondo scavo già escavata fino alle quote di 37,50-38,50 m slm e compresa tra il limite sud del ripiano di fine scavo posto a quota di circa 44 m slm e il limite del lotto 3A in estinzione, al fine di realizzare un unico piano alla quota superiore;
g. riportare sul fondo cava, a lavori di estrazione conclusi, uno strato dello spessore di almeno 1,10 metri di materiale limoso-sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/sec risultante dalla selezione del materiale ghiaioso di cava, nonché un successivo strato di almeno 0,40 metri di terreno agrario;
h. realizzare, a fine lavori, il previsto fosso lungo il piede della scarpata perimetrale;
i. procedere con i lavori di ricomposizione ambientale sulle superfici già esaurite contestualmente ai lavori di estrazione, compatibilmente con le esigenze di cantiere;
j. proseguire, nel rispetto delle prescrizioni impartite con decreto n. 198 del 30.10.2014, il monitoraggio in automatico dell'escursione della falda freatica mediante le stazioni a registrazione continua già installate e trasmettere all’U.O Geologia della Regione, con cadenza semestrale, una relazione a firma di professionista abilitato sui dati registrati;
k. realizzare, entro 3 mesi dalla consegna/notifica del provvedimento di autorizzazione, un ulteriore piezometro sul fondo cava a valle, rispetto alla direzione di prevalente deflusso della falda, del cantiere di scavo e dell’area degli impianti, ai fini del prelievo dei campioni per le analisi chimiche e in posizione di maggior criticità rispetto alle attività in svolgimento presso la cava. La tubatura di rivestimento di ciascun piezometro deve essere munita di apposita finestratura filtrante posta in corrispondenza dell’intervallo interessato dalle oscillazioni della falda;
l. effettuare, ai fini delle analisi chimiche, il primo prelievo di campioni d’acqua da almeno un piezometro posto a monte e dai piezometri posti a valle del cantiere di cava, rispetto alla direzione di prevalente deflusso della falda;
m. effettuare, a cadenza semestrale, le successive analisi chimiche relativamente ad un solo campione di acqua da prelevarsi nel piezometro a valle posto in posizione di maggior criticità rispetto alle attività in svolgimento presso la cava (zona di estrazione, zona di lavorazione materiale estratto). In presenza di concentrazioni che superano la soglia di contaminazione le analisi vanno ripetute anche negli altri piezometri;
n. trasmettere all’U.O Geologia della Regione, all’ARPAV e al Comune, sempre a cadenza semestrale, i risultati delle analisi chimiche effettuate;
o. stabilire che il pannello delle sostanze da ricercarsi sia costituito dalla seguente composizione:
p. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
11. di fare obbligo alla ditta di osservare, ai fini della compatibilità con il vincolo paesaggistico, le seguenti prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza:
a. Tutela paesaggistica
Al fine di permettere un migliore inserimento paesaggistico dell’intero intervento, si prescrive che le scarpate siano opportunamente rinverdite anche con piantumazione di specie arboree autoctone come previsto dal progetto già autorizzato.
b. Tutela archeologica
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela archeologica si raccomanda il rigoroso rispetto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in materia di rinvenimenti fortuiti di manufatti archeologici nel corso dei lavori, con l’obbligo di immediata comunicazione a questa Soprintendenza;
12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale di cui al D.D.R. n. 104/2020 e di quelle contenute nella D.G.R. n. 1799/2015, per quanto non superate ed ancora attuali:
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Corso d'opera
Oggetto della condizione
La Ditta dovrà eseguire una indagine fonometrica, con particolare riferimento al ricettore individuato come R05 nella Documentazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dalla Ditta. L’indagine dovrà essere fatta secondo la DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it) e dovrà riguardare la fase di corso d’opera prevista come più critica per tale ricettore (fase di sbancamento). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e ARPAV.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di sbancamento della nuova area di estrazione, il proponente dovrà presentare istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza., la cui verifica sarà a cura di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi dell’art 7 e 15 della Legge n. 132/2016;
Soggetto verificatore
A.R.P.A.V.
2
Fine lavori
Recepire le prescrizioni proposte dalla U.O. Forestale – ufficio di Treviso-Venezia, con nota prot. n. 538477 del 12/12/2019, e dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario, acquisita con nota prot. n. 19683 del 15/01/2020, che si riportano di seguito: a) Lungo le scarpate dove si è già affermata la rinnovazione, con presenza di piante arboree ed arbustive cresciute spontaneamente, e dove viene prevista la posa di terreno vegetale per uno strato di 20-30 cm, si prescrive che la stesa del materiale dovrà presentare uno spessore non superiore a cm 30 al fine di non provocare asfissia radicale alle piante presenti; b) Dovrà essere eseguito il pronto rinverdimento sulle stesse scarpate al fine di evitare che le acque di ruscellamento provochino l’asportazione del terreno vegetale steso; c) nelle bassure e nelle siepi perimetrali è opportuno non mettere a dimora il Frassino maggiore, bensì il Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia);
Entro 30 giorni dalla conclusione della ricomposizione ambientale, il proponente dovrà presentare istanza per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza., alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale
3
Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Nervesa della Battaglia i dati identificativi dei mezzi utilizzati
Comune di Nervesa della Battaglia (TV)
4
Durante i lavori di coltivazione (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità e rumorosità entro i limiti consentiti, anche al fine di evitare disturbi agli habitat naturali.
Entro 6 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto..
5
La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava (estrazione, prime lavorazioni e ricomposizione ambientale) dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente. I macchinari dismessi e non più utilizzabili e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall’area della cava.
Entro 6 mesi dall’inizio dei lavori di cui al nuovo provvedimento autorizzativo, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
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I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente e dotati di idonea vasca di contenimento. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di olii, carburanti e tutte le precauzioni che possono, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
13. precisare che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
14. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 75525 del del 17.02.2020 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
15. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
a. di stabilire che l’eventuale materiale associato della cava (terreno agrario), da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
b. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dall’impianto di prima lavorazione ubicato presso la cava, nonché da quello di proprietà ubicato in Comune di Fontaniva (PD), nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
c. è consentito, inoltre, l’utilizzo, per la ricomposizione morfologica anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
d. la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi per ciascun degli impianti di provenienza e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l’analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l’assenza;
e. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
f. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’Unità Operativa Geologia ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;
16. vige per la ditta l’obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128. In particolare i lavori dovranno essere condotti nel rispetto degli artt. 114, 118,119,121,122 e 123 del D.P.R. 128/1959 per le sole parti attinenti l’attività della cava, ed inoltre:
17. di trasmettere all’ARPAV le analisi ambientali del terreno superficiale, contenute negli elaborati di cui ai punti 4. e 23. della documentazione di progetto, per le verifiche richieste dalla C.T.R.A.E.;
18. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Nervesa della Battaglia e alla Provincia di Treviso;
19. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
20. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
21. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
(seguono allegati)
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