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Bur n. 145 del 29 settembre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 566 del 11 settembre 2020

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per sanatoria per uso di aree demaniali come area di corte nonchè autorizzazione per l'installazione di una recinzione e pavimentazione della medesima area fronte T. Agno Guà in loc. via Restena in comune di Arzignano. Ditta: VOLPIANA NICOLETTA. Pratica n° 20_19615.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per sanatoria per uso di aree demaniali come area di corte nonchè autorizzazione per l'installazione di una recinzione e pavimentazione della medesima area fronte T. Agno Guà in loc. via Restena in comune di Arzignano a favore di VOLPIANA NICOLETTA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 20.03.2020 n° 127277 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 58 del 22.05.2020.

Il Direttore

PREMESSO che, con istanza in data 16.03.2020, pervenuta il 20.03.2020 - prot. n° 127277, la ditta VOLPIANA NICOLETTA, nata <<OMISSIS>> in data <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria per uso di aree demaniali come area di corte nonchè l’autorizzazione per l'installazione di una recinzione e pavimentazione della medesima area fronte T. Agno Guà in loc. via Restena in comune di Arzignano;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 22.05.2020 con voto n° 58;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n.° 308 del 02/09/2019, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTO l’art. 9 della L.R. n. 43 del 14/12/2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Regione del Veneto,

decreta

art.  1 - alla ditta VOLPIANA NICOLETTA, nata <<OMISSIS>> in data <<OMISSIS>>, ivi residente in Via <<OMISSIS>>, C.F. <<OMISSIS>>, è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria per uso di aree demaniali come area di corte nonchè autorizzazione per l'installazione di una recinzione e pavimentazione della medesima area fronte T. Agno Guà in loc. via Restena in comune di Arzignano;

art.  2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 02.09.2020 Rep. n° 407, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;

art.  3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;

art.  4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

art.  5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2020, di euro 431,81 (quattrocentotrentuno/81) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;

art.  6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;

art.  7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

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