ACQUEVENETE S.P.A. Rinnovo concessione per derivazione di acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova St. 33-34 di Badia Polesine (RO) Pos. N. G011/2 Comune di localizzazione: Badia Polesine (RO) Procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016.
Esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento dà atto dell'esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova nel Comune di Badia Polesine (RO), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti in data 17/10/2019 e protocollo regionale n. 451977 del 21/10/2019;
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Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in data 17/10/2019 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 451977 del 21/10/2019;
VISTA la nota prot. n.488452 del 13/11/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione a derivare 2,2 moduli (220 l/s), con un massimo di 3,0 moduli (300 l/s) per il potabilizzatore di Badia Polesine (RO);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17/06/2020 il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
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l’istanza è riferita all’impianto esistente e che non sono previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
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la concessione di derivazione idrica è stata assentita con Decreto 241 del 19 Agosto 2011 e Disciplinare del Genio Civile n. 2763 del 11 Agosto 2011, con scadenza al 31 Dicembre 2018. La portata media concessa di prelievo è di 2,2 moduli (220 l/s), con un massimo di 3,0 moduli (300 l/s);
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in data 12.12.2018 la società Acquevenete ha presentato alla U.O. Genio Civile di Rovigo istanza di rinnovo di concessione;
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l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
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dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
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allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
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le attività di monitoraggio previste dalla norma (D.Lgs 31/01) garantiscono il controllo della qualità delle acque distribuite dalla rete acquedottistica; tali controlli sono sia controlli interni (eseguiti dal gestore dell’acquedotto) sia esterni (eseguiti dall’Azienda Unità Sanitaria Locale);
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che le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria presso le opere di presa attualmente in corso, e le lavorazioni relative alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, anch’esse in corso di esecuzione, non modificano la portata e la collocazione del punto di prelievo rispetto alla configurazione preesistente.
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l’U.O. Genio Civile di Rovigo, con l’autorizzazione prot. n. 57420 del 11.02.2019 relativa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’opera di presa e alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, ha prescritto che la Società Acquevenete S.p.A. dovrà provvedere ad adeguare l’istanza di rinnovo della concessione e di VIA, allegando ad esse le modifiche previste nel progetto, fermo restando il mantenimento delle attuali portate di derivazione;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza
decreta
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Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/06/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di rilasciare la compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;
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Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
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Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, PEC: protocollo@pec.acquevenete.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine (RO), alla U.O. Genio Civile di Rovigo ed alla Direzione Generale di ARPAV;
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Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Loris Tomiato