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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 788 del 10 settembre 2020
ACQUEVENETE S.P.A. Rinnovo concessione per derivazione di acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova St. 33-34 di Badia Polesine (RO) Pos. N. G011/2 Comune di localizzazione: Badia Polesine (RO) Procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione.
Il presente provvedimento dà atto dell'esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova nel Comune di Badia Polesine (RO), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti in data 17/10/2019 e protocollo regionale n. 451977 del 21/10/2019;
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in data 17/10/2019 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 451977 del 21/10/2019;
VISTA la nota prot. n.488452 del 13/11/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione a derivare 2,2 moduli (220 l/s), con un massimo di 3,0 moduli (300 l/s) per il potabilizzatore di Badia Polesine (RO);
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17/06/2020 il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l’U.O. Genio Civile di Rovigo, con l’autorizzazione prot. n. 57420 del 11.02.2019 relativa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’opera di presa e alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, ha prescritto che la Società Acquevenete S.p.A. dovrà provvedere ad adeguare l’istanza di rinnovo della concessione e di VIA, allegando ad esse le modifiche previste nel progetto, fermo restando il mantenimento delle attuali portate di derivazione;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza
decreta
Loris Tomiato
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