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Bur n. 143 del 22 settembre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 788 del 10 settembre 2020

ACQUEVENETE S.P.A. Rinnovo concessione per derivazione di acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova St. 33-34 di Badia Polesine (RO) Pos. N. G011/2 Comune di localizzazione: Badia Polesine (RO) Procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esito favorevole di compatibilità ambientale ai fini del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Adige-località Bova nel Comune di Badia Polesine (RO), presentata dalla società Acquevenete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Acquevenete S.p.A. acquisita agli atti in data 17/10/2019 e protocollo regionale n. 451977 del 21/10/2019;

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società ACQUEVENETE S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, in data 17/10/2019 ed acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 451977 del 21/10/2019;

VISTA la nota prot. n.488452 del 13/11/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il rinnovo della concessione a derivare 2,2 moduli (220 l/s), con un massimo di 3,0 moduli (300 l/s) per il potabilizzatore di Badia Polesine (RO);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/11/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17/06/2020 il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e che non sono previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • la concessione di derivazione idrica è stata assentita con Decreto 241 del 19 Agosto 2011 e Disciplinare del Genio Civile n. 2763 del 11 Agosto 2011, con scadenza al 31 Dicembre 2018. La portata media concessa di prelievo è di 2,2 moduli (220 l/s), con un massimo di 3,0 moduli (300 l/s);
  • in data 12.12.2018 la società Acquevenete ha presentato alla U.O. Genio Civile di Rovigo istanza di rinnovo di concessione;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
  • le attività di monitoraggio previste dalla norma (D.Lgs 31/01) garantiscono il controllo della qualità delle acque distribuite dalla rete acquedottistica; tali controlli sono sia controlli interni (eseguiti dal gestore dell’acquedotto) sia esterni (eseguiti dall’Azienda Unità Sanitaria Locale);
  • che le lavorazioni relative alla manutenzione straordinaria presso le opere di presa attualmente in corso, e le lavorazioni relative alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, anch’esse in corso di esecuzione, non modificano la portata e la collocazione del punto di prelievo rispetto alla configurazione preesistente. 

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l’U.O. Genio Civile di Rovigo, con l’autorizzazione prot. n. 57420 del 11.02.2019 relativa alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’opera di presa e alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di controlavaggio dei filtri, ha prescritto che la Società Acquevenete S.p.A. dovrà provvedere ad adeguare l’istanza di rinnovo della concessione e di VIA, allegando ad esse le modifiche previste nel progetto, fermo restando il mantenimento delle attuali portate di derivazione;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA, preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale attivata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/06/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di rilasciare la compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete S.p.A. (P.IVA. 00064780281), con sede legale a Monselice (PD), Via C. Colombo 29/A, CAP 35043, PEC: protocollo@pec.acquevenete.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Badia Polesine (RO), alla U.O. Genio Civile di Rovigo ed alla Direzione Generale di ARPAV;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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