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Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 764 del 01 settembre 2020

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna Progetto Definitivo 10.04.2014 Decreto di concessione Direttore Direzione Ambiente n. 239 del 20/11/2017 Decreto di approvazione di autorizzazione dei lavori DGR n. 207 del 24/02/2015. Comune di localizzazione: Cavallino Treporti (VE). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 207 del 24/02/2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 20/11/2022 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 207 del 24/02/2015 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale relativo a "Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna" sito nel comune di Cavallino Treporti (VE), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna” sito nel Comune di Cavallino Treporti (VE), presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 207 del 24/02/2015 che ha fatto proprio il parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata DGR n. 207);

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 207/2015 si è espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, e si è approvato nel contempo il progetto definitivo ed autorizzato la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico, dando atto della Relazione Istruttoria n. 342/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), inviata con nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, in cui si propone parere favorevole con prescrizioni, in merito alla Valutazione d’Incidenza dell’intervento;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA la DGR n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 33832 del 23/01/2020, successivamente perfezionata in data 28/02/2020 con prot. n. 96622, in cui si chiede la proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 207 del 24/02/2015, fino al 20/11/2022;

CONSIDERATO che il finanziamento regionale di concessione, impegno di spesa, dichiarazione di pubblica utilità e delega delle funzioni di autorità espropriante, per la realizzazione dei lavori in argomento, è stato emesso con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 239 del 20/11/2017;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha richiesto la proroga di validità del provvedimento di VIA fino al 20/11/2022, vale a dire entro i cinque anni dalla data del decreto del Direttore della Direzione Ambiente N. 239 del 20/11/2017;

RICHIAMATA la nota prot. n. 120326 del 13/03/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 207 del 24/02/2015, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 342/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza presentata dal proponente con prot. n. 8544/I.2 del 24/07/2020, acquisita al protocollo regionale con prot.n. 296211 del 27/07/2020, ai sensi della DGR n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n. 281746 del 15/07/2020 della U.O. Commissioni VAS, VINCA che afferma che “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni (integralmente confluiti nella DGR n. 207/2015)”;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 06/08/2020 agli atti della U.O. VIA della Direzione Ambiente, le quali hanno tenuto conto: 

  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità ambientale del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 499 del 14/01/2015, favorevole con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione Regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017 presentata dal proponente e la nota prot. n. 281746 del 15/07/2020 della U.O. Commissioni VAS, VINCA che afferma che “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni (integralmente confluiti nella DGR n. 207/2015)”;

SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 20/11/2022 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 207 del 24/02/2015 pubblicata nel BURV n. 25 del 17/03/2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate comprese tutte le misure di mitigazione indicate nello SIA ed in particolare quelle del Quadro Ambientale in fase di cantiere.
  2. In sede di collaudo delle opere, si verifichino i livelli di rumorosità dei ricettori più prossimi alle 2 nuove idrovore in progetto, seguendo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà mettere in atto fin da subito quanto già proposto nel progetto o analogo intervento atto al rispetto dei limiti. I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio delle due nuove idrovore e dovranno dare evidenza del rispetto dei limiti di legge”.
  3. In sede di progetto esecutivo, in merito alla posa dei sifoni sottopassanti i Canali Saccagnana e Casson, laddove non sia previsto l’utilizzo di palancole di confinamento, siano previste panne per il contenimento della torbidità delle acque derivante dalle operazioni di scavo.
  4. In merito ai materiali risultanti dagli scavi previsti da progetto, questi dovranno essere gestiti nel rispetto del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012; per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si utilizzi la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB di ARPAV relativo alle terre e rocce). Si ricorda che anche i campionamenti dovranno esser effettuati da tecnici competenti. I terreni non rispettanti la colonna A di tab.1, all.5 del D.Lgs.152/06 per il parametro Rame potranno essere riutilizzati in sito solo se rientrano nei valori di fondo definiti da ARPAV e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia nello studio “Metalli e metalloidi nei suoli nel Veneto.
  5. Venga adeguata l’attuazione delle misure precauzionali definite in sede di progettazione alle prescrizioni di cui ai successivi punti e in particolare dovranno essere adeguate le seguenti misure:
  1. per il primo stralcio di intervento, i lavori di risezionamento dei canali esistenti siano attuati mediante isolamento del tratto di canale dal resto della rete idrica e l’utilizzo per la posa del sifone sottopassante il canale Saccagnana di palancole di confinamento o di panne per il contenimento della torbida;
  2. il reimpianto della preesistente quinta arborea (con specie autoctone) all’interno della fascia di rispetto delle opere;
  3. lo svolgimento degli interventi al di fuori del periodo di sensibilità delle specie faunistiche (aprile-luglio) per l’intero primo stralcio e per la porzione del secondo stralcio compresa tra via Pealto (sez. 11) e via Montello (sez. 1) e tra via Montello (sez. 4) e il marginamento della bocca di porto di Lido, e la relativa rimodulazione del cronoprogramma;
  4. lo svolgimento dello scavo del canale Basson al di fuori del periodo di ibernazione di Emys orbicularis (ottobre-febbraio) e la relativa rimodulazione del cronoprogramma;
  5. lo svolgimento dello scavo del canale Basson nel periodo riproduttivo di Emys orbicularis (periodo estivo), preceduta da un preliminare raccolta di individui ed uova, mediante escavatore cingolato dotato di benna a cucchiaio chiusa e riporto del materiale di scavo in strati sottili per il recupero di esemplari eventualmente presenti e l’affiancamento per tale attività da un erpetologo esperto;
  6. la stesa nelle aree incolte del materiale di scavo proveniente dagli interventi del secondo stralcio al di fuori del periodo di nidificazione di Cisticola juncidis (aprile-agosto) e la relativa rimodulazione del cronoprogramma;
  7. predisposizione, in corrispondenza delle postazioni idrovore, di una rampa di risalita semisommersa in pietrame lato fossato (e di palificata lungo il lato strada), di griglie con spaziature ridotte e di sgrigliatori con pettine adeguato;
  8. lo sfalcio della vegetazione ripariale al di fuori del periodo di nidificazione delle specie vulnerabili (aprile-agosto), senza la completa trinciatura, con allontanamento del materiale di risulta e, per le aree ricadenti all’interno del sito SIC/ZPS “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, con modalità alternate lungo le sponde e ad anni alterni;
  9. l’esecuzione dello scavo di manutenzione del canale Basson al di fuori del periodo di ibernazione di Emys orbicularis (ottobre-febbraio) e l’esecuzione nel periodo estivo, preceduta da un preliminare raccolta di individui ed uova di Emys orbicularis, sarà attuata mediante escavatore cingolato dotato di benna a cucchiaio chiusa e riporto del materiale di scavo in strati sottili per il recupero di esemplari eventualmente presenti e l’affiancamento per tale attività da un erpetologo esperto;
  1. si realizzino tutti gli interventi che coinvolgono corpi idrici (compresi gli specchi acquei) preferibilmente mediante conterminazione delle aree operative ovvero di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità del momento) per l’intera durata dei lavori;
  2. si provveda, precedentemente agli interventi di scavo nelle superfici riconducibili (seppur in mosaico) all’habitat 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”, al recupero e successivo riutilizzo del materiale vegetale caratterizzante tale fitocenosi (e in particolare Schoenus nigricans, Erianthus ravennae, Juncus littoralis) ovvero all’esecuzione di inerbimenti (successivi fino al raggiungimento di una copertura completa ed omogenea) mediante l’utilizzo di sementi o fiorume proveniente dalle contermini superfici della medesima fitocenosi;
  3. sia vietato il deposito temporaneo del materiale proveniente dagli scavi o da altra origine, compresa la movimentazione terra, in corrispondenza delle superfici riconducibili, seppur in mosaico, all’habitat 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”;
  4. di eseguire mediante l’ausilio di mezzi meccanici leggeri ovvero manualmente gli interventi di sfalcio (e la rimozione del materiale di risulta) lungo le pertinenze del canale Basson nel tratto compreso tra il manufatto N e il manufatto O;
  5. si utilizzi, per l’impianto di siepi arboreo-arbustive, specie autoctone e di origine certificata (preferibilmente con le seguenti: Acer campestre, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Salix alba, Sambucus nigra) e di escludere la realizzazione di tale impianto in corrispondenza del tratto lungo il canale Basson, lato campagna, compreso tra il manufatto M e il manufatto O;
  6. sia vietato l’utilizzo di miscugli commerciali (qualora contenenti specie alloctone) per gli eventuali rinverdimenti ovvero di utilizzare sementi o fiorume esclusivamente di provenienza locale (ed ecologicamente coerenti con l’ambiente di destinazione);
  7. si adegui la gestione dei livelli idrici, in fase di esercizio, all’interno del canale Basson al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle contermini superfici in cui è presente, seppure in forma di mosaico, dell’habitat 6420 “Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion”, da verificarsi mediante specifico monitoraggio di cui al punto 14 (e per un periodo non inferiore a 5 anni, prorogabili in ragione degli esiti del monitoraggio medesimo);
  8. sia riposizionata la fauna di interesse conservazionistico (e in particolare di Emys orbicularis) eventualmente recuperata in aree idonee (il più possibili contermini al punto di recupero) e si documenti opportunamente tali attività anche nel rispetto delle specifiche tecniche cartografiche di cui alla D.G.R. n. 1066/07;
  9. si provveda al monitoraggio, diversamente modulato nelle varie fasi in corso d’opera e post operam (quest’ultimo della durata non inferiore a cinque anni), degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia, al fine di evidenziare anche l’efficacia delle suddette misure e delle ulteriori indicazioni prescrittive definite in ragione della tutela dei valori presenti nei siti SIC/ZPS IT3250003 “Penisola del Cavallino: biotopi litoranei”, SIC IT3250031 “Laguna superiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”;
  10. Sia attuato il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell’attuazione degli interventi e rispetto all’estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base del programma di monitoraggio inviato il 21/12/2018 e con il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. n. 26402 del 22/01/2019 dell’U.O. Commissioni VAS –VINCA – NUVV;
  11. Superata;
  12. venga affiancata alla Direzione Lavori personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà verificare la corretta attuazione degli interventi, delle misure precauzionali previste nel progetto in argomento e delle presenti indicazioni prescrittive e individuare ed applicare opportuni dispositivi a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati, anche per gli effetti conseguenti agli ulteriori suindicati fattori di perturbazione (di cui alla decisione 2011/484/Ue), predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  13. siano applicate le prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 11, 13 e 17 anche alle attività previste per il risezionamento nel corso della manutenzione ordinaria;
  14. venga sottoposto al rispetto della procedura per la valutazione di incidenza (ai sensi dell’art. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.) quanto non espressamente previsto dal presente studio per la valutazione di incidenza;
  15. venga comunicata qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
  16. venga comunicata tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
  17. Per quanto riguarda la tutela dei beni archeologici, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  1. Tutte le opere che comportano movimentazione di terreno per il risezionamento dei canali, per la posa dei manufatti e per la realizzazione delle idrovore e della terza vasca dell’idrovora di Punta Sabbioni devono essere eseguite con l’assistenza degli operatori professionisti archeologi individuati dal proponente;
  2. è necessario che l’infissione delle palancole per la posa in trincea del sifone sottopassante il canale Saccagnana sia preceduta da ricognizione del fondale da parte di operatori archeologi subacquei professionisti; i risultati dell’indagine possono dare origine ad ulteriori provvedimenti di tutela.
  3. secondo quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004, la scoperta fortuita di beni di interesse archeologico deve essere tempestivamente denunciata alla Soprintendenza Archeologica del Veneto. Si ricorda che l’intervento archeologico sul campo dovrà essere eseguito senza oneri a carico degli Uffici della Soprintendenza Archeologica del Veneto, a cui spetta la direzione scientifica e con i quali dovranno essere concordate le modalità operative dello stesso.
  1. Per quanto riguarda le specie aliene invasive (quali Baccharis halimifolia, Trachemys scripta) rinvenute nelle aree indagate, per le quali vigono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 230/2017, si invita a dar seguito alla suddetta disciplina, evitando di attuare quanto rappresentato a pag. 143 del Report di monitoraggio in merito allo spostamento degli esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento. A tal fine si richiamano le linee guida ministeriali, consultabili al sito https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna” sito nel Comune di Cavallino Treporti (VE), rilasciato con DGR n. 207 del 24/02/2015, pubblicata nel BURV n. n. 25 del 17/03/2015, è prorogata fino al 20/11/2022, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, e di dare atto della non necessità della Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 24/08/2020 agli atti della U.O. VIA, a firma della Direzione Ambiente e della Direzione Progetti Speciali per Venezia.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede legale a S. Donà di Piave (Ve) in Piazza Indipendenza n.225 [C.F-03959000278], – PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino Treporti (VE), alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Regione del Veneto - Direzione Progetti Speciali per Venezia U.O. Bonifiche ambientali e Legge speciale per Venezia, Direzione Ambiente U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, Direzione Difesa del Suolo UO Genio Civile di Venezia, Direzione Pianificazione Territoriale UO Urbanistica, Direzione Supporto Amministrativo, Giuridico e Contenzioso U.O. Commissioni VAS, VINCA.
  5. Di demandare alla Direzione Regionale competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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