Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 764 del 01 settembre 2020
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna Progetto Definitivo 10.04.2014 Decreto di concessione Direttore Direzione Ambiente n. 239 del 20/11/2017 Decreto di approvazione di autorizzazione dei lavori DGR n. 207 del 24/02/2015. Comune di localizzazione: Cavallino Treporti (VE). Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 207 del 24/02/2015.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 20/11/2022 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 207 del 24/02/2015 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale relativo a "Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna" sito nel comune di Cavallino Treporti (VE), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del bacino Cavallino al di fuori della Laguna” sito nel Comune di Cavallino Treporti (VE), presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 207 del 24/02/2015 che ha fatto proprio il parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata DGR n. 207);
CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 207/2015 si è espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, e si è approvato nel contempo il progetto definitivo ed autorizzato la realizzazione, anche sotto l'aspetto paesaggistico, dando atto della Relazione Istruttoria n. 342/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), inviata con nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, in cui si propone parere favorevole con prescrizioni, in merito alla Valutazione d’Incidenza dell’intervento;
TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;
VISTA la DGR n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;
VISTA l’istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 33832 del 23/01/2020, successivamente perfezionata in data 28/02/2020 con prot. n. 96622, in cui si chiede la proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 207 del 24/02/2015, fino al 20/11/2022;
CONSIDERATO che il finanziamento regionale di concessione, impegno di spesa, dichiarazione di pubblica utilità e delega delle funzioni di autorità espropriante, per la realizzazione dei lavori in argomento, è stato emesso con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 239 del 20/11/2017;
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha richiesto la proroga di validità del provvedimento di VIA fino al 20/11/2022, vale a dire entro i cinque anni dalla data del decreto del Direttore della Direzione Ambiente N. 239 del 20/11/2017;
RICHIAMATA la nota prot. n. 120326 del 13/03/2020 con la quale gli uffici della Direzione Ambiente - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 207 del 24/02/2015, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 342/2014 del Dipartimento Territorio Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;
VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza presentata dal proponente con prot. n. 8544/I.2 del 24/07/2020, acquisita al protocollo regionale con prot.n. 296211 del 27/07/2020, ai sensi della DGR n. 1400/2017;
VISTA la nota prot. n. 281746 del 15/07/2020 della U.O. Commissioni VAS, VINCA che afferma che “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni (integralmente confluiti nella DGR n. 207/2015)”;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 06/08/2020 agli atti della U.O. VIA della Direzione Ambiente, le quali hanno tenuto conto:
VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017 presentata dal proponente e la nota prot. n. 281746 del 15/07/2020 della U.O. Commissioni VAS, VINCA che afferma che “non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 523115 del 05/12/2004, confermando quindi gli esiti istruttori e le relative prescrizioni (integralmente confluiti nella DGR n. 207/2015)”;
SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 20/11/2022 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 207 del 24/02/2015 pubblicata nel BURV n. 25 del 17/03/2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 499 del 14/01/2015 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
decreta
Loris Tomiato
Torna indietro