Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 739 del 27 agosto 2020

Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.) Depuratore di Cordignano Verifica della non significatività degli effetti connessi all'ipotesi di rispetto dei limiti di Colonna C, previsti dalla vigente normativa, in luogo di quelli della Colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A. Conferma del non assoggettamento alla procedura di VIA con aggiornamento e modifica delle prescrizioni di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferma il non assoggettamento alla procedura di VIA per il progetto di "Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E." con aggiornamento e modifica delle prescrizioni di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 88 del 23/10/2018 con il quale, ad esito della procedura di verifica di assoggettabilità attivata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dalla società Piave Servizi S.r.l. (ora Piave Servizi S.p.A.), l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.” in Comune Cordignano (TV) è stato escluso dalla procedura di VIA con le seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018:

  1. Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, si deve far riferimento alla normativa vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero al D.P.R. 120/2017, e non al D.M. 161/2012 riportato invece nell'elaborato progettuale "Caratterizzazione dei materiali da scavo".
  2. In sede di rilascio dell’autorizzazione dell’intervento dovrà essere acquisito il nulla osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica Piave, ai sensi del comma 9 dell’art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione del PTA.
  3. Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna D della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).
  4. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune ed ARPAV, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.
  5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante la fase di cantiere, dovrà essere previsto l’utilizzo di mezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
  6. In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 24/2018 trasmessa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 49255 del 08/02/2018, si prescrive:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lampetra zanandreai, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell’impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l’intera durata di esercizio;
  2. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di documentare, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 20302 del 13/11/2018 la società Piave Servizi S.r.l. (ora Piave Servizi S.p.A.) ha richiesto la modifica della prescrizione n. 3 del DDR n. 88 del 23/10/2018, sopra riportata, e che a seguito della richiesta in questione, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 30/01/2019 ha definitivamente approvato il verbale relativo alla seduta del 19/12/2018, in cui era stata valutata dal Comitato la richiesta di modifica della prescrizione 3 del citato decreto che cosi modifica il testo della prescrizione n. 3 “Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) solo previa attivazione da parte di codesta società di apposita procedura di verifica di assoggettabilità finalizzata ad accertare la non significatività degli eventuali impatti connessi all'ipotesi di rispetto dei limiti di colonna C in luogo di quelli riportati nella colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A.”;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 200982, in data 21/05/2020, con la quale la società Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.) con sede legale in Codognè (TV) – 31013, via F. Petrarca n. 3, (C.F. 03475190272), ha comunicato la trasformazione societaria di Piave Servizi S.r.l. in Piave Servizi S.p.A. a decorrere dal 21/10/2019, data d’iscrizione nel registro delle imprese di Treviso;

VISTO il verbale, rogato dal Notaio dott.ssa Nicoletta Mammuccari repertorio n. 1779, con il quale l’Assemblea dei Soci nella seduta del 03/09/2019 ha deliberato la trasformazione della società Piave Servizi S.r.l., dalla forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azione, ed ha ratificato il nuovo statuto societario così come già approvato dai 39 (trentanove) Comuni Soci;

DATO ATTO che, come specificato nel suddetto verbale, restano immutate nel nuovo testo dello statuto le disposizioni che, in osservanza ai principi di gestione “in house provinding” e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) “Veneto Orientale” in data 29/05/2008 e ss.mm.ii., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica escludendo, in ogni modo, l’ingresso di capitali privati nella società;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’argomento in oggetto, presentata in data 14/04/2020 da Piave Servizi S.p.A. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in via Petrarca, n. 3, Codogné, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 153627 del 14/04/2020;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. del 30/04/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/05/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il dott. Mauro Miolo, in qualità di consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA ha trasmesso un contributo istruttorio, agli atti dell’Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/07/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, e considerato in particolare:

  • che l’impianto di depurazione di Cordignano risulta ubicato in Zona di Pianura a Bassa densità abitativa e che il progetto di ampliamento dell’impianto prevede il potenziamento della capacità di trattamento a 60.000 AE;
  • che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 de 05/11/2009 stabiliscono per gli impianti situati in Zona di Pianura a Bassa densità abitativa con potenzialità ≥ 10.000 AE l’obbligo di rispetto dei limiti di Colonna C della Tabella 1 dell’Allegato A;
  • quanto riportato nello studio preliminare ambientale ed in particolare tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati in merito allo stato di qualità del corpo idrico recettore, che hanno evidenziato come lo stesso non venga significativamente alterato dall’immissione dei reflui trattati dal depuratore esistente;
  • che dall'esame dei dati relativi alle misurazioni effettuate sulle acque di scarico, le concentrazioni dei parametri influenzati dal processo depurativo effettuato dell’impianto risultano abbondantemente al di sotto dei limiti previsti sia da Colonna C che da Colonna D (in particolare per l’azoto ammoniacale e l’azoto nitroso i valori misurati risultano mediamente 5 volte inferiori ai valori limite previsti dalla colonna D);
  • che l’intervento di adeguamento dell’impianto in progetto comporterà una serie di miglioramenti tecnologici, tra i quali è previsto l’utilizzo di una strumentazione atta al rilevamento automatico dei parametri chimico/fisico/biologici, che permetterà di aumentare il grado di affidabilità delle prestazioni ambientali dell’impianto;
  • che la scelta adottata in sede di progettazione di dimensionare l’impianto sulla base di limiti di scarico più restrittivi risulta finalizzata a garantire la possibilità futura di adeguamento dell’impianto ad eventuali evoluzioni normative che dovessero sopravvenire, ma non risulta motivata da una particolare necessità di maggior tutela del corpo idrico recettore;
  • quanto dichiarato dal proponente in merito al fatto che, nell'ambito della programmazione finanziaria, la sostenibilità economica dell'intervento è stata valutata sulla base dei costi gestionali previsti nell’ipotesi del rispetto dei limiti di Colonna C e che un eventuale obbligo di rispetto di Colonna D comporterebbe la necessità di revisione del piano finanziario dell'opera;
  • che l’eventuale obbligo di rispetto dei limiti di Colonna D in luogo di quelli di Colonna C, ordinariamente previsti dal PTA per gli impianti collocati in Zona di Pianura a Bassa densità abitativa, potrebbe introdurre complicazioni significative alla gestione dell'impianto rispetto al verificarsi di improvvise variazioni della quantità del refluo ed al manifestarsi di condizioni climatiche caratterizzate da temperature particolarmente rigide;

VISTA la DGR n. 1872 / DGR del 17/12/2019 con la quale si dà atto che in base a quanto stabilito nell’articolo 106 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” appartenenti al “sottobacino Ovest” e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE;

RITENUTO opportuno prescrivere in ogni caso di prescrivere che, in sede di collaudo funzionale, venga verificata la capacità dell’impianto di garantire il rispetto dei limiti di emissioni puntuali sopra evidenziati per Azoto totale e/o Fosforo totale, da rispettare in caso di non Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a scala di bacino;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto, all’unanimità dei presenti:

  • di modificare la prescrizione n. 3 di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018 nel seguente modo:

Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), ed i limiti per i parametri di azoto totale e fosforo totale di cui all’art. 25 delle richiamate N.T.A (da rispettarsi in caso di non raggiungimento della percentuale del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale per l’area sensibile “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” - “sottobacino Ovest” e relativi bacini scolanti), fatta salva la possibilità di deroghe eventualmente concedibili dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06;

in quanto lo studio presentato dalla società Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.), per i motivi sopra esposti, ha evidenziato la non significatività degli effetti connessi all’ipotesi di rispetto dei limiti di Colonna C, previsti dalla vigente normativa, in luogo di quelli della Colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A.;

  • di confermare il non assoggettamento alla procedura di VIA per l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.” in Comune Cordignano (TV) subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di cui al Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 88 del 23/10/2018, che rimangono invariate ad eccezione di quanto stabilito per la prescrizione n. 3, e della seguente ulteriore prescrizione:

in sede di collaudo funzionale, venga verificata la capacità dell’impianto, nella nuova configurazione di progetto, di garantire il rispetto dei limiti di emissione puntuali per Azoto totale e Fosforo totale stabiliti dall’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009;

da verificarsi a cura della Provincia di Treviso, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto nella nuova configurazione di progetto.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/07/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 05/08/2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto delle valutazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA espresse nella seduta del 28/07/2020 in merito all’argomento in oggetto e di farle proprie;
  3. Di dare atto la prescrizione n. 3 di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018 è così modificata:

“Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), ed i limiti per i parametri di azoto totale e fosforo totale di cui all’art. 25 delle richiamate N.T.A (da rispettarsi in caso di non raggiungimento della percentuale del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale per l’area sensibile “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” - “sottobacino Ovest” e relativi bacini scolanti), fatta salva la possibilità di deroghe eventualmente concedibili dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06”.

  1. Di confermare il non assoggettamento alla procedura di VIA per l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.” in Comune Cordignano (TV) subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di cui al Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 88 del 23/10/2018, che rimangono invariate ad eccezione di quanto stabilito per la prescrizione n. 3 al punto precedente, e della seguente ulteriore prescrizione:

in sede di collaudo funzionale, venga verificata la capacità dell’impianto, nella nuova configurazione di progetto, di garantire il rispetto dei limiti di emissione puntuali per Azoto totale e Fosforo totale stabiliti dall’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009;

da verificarsi a cura della Provincia di Treviso, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto nella nuova configurazione di progetto.

  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  2. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Piave Servizi S.p.A. – già Piave Servizi S.r.l. - (CF/P.IVA 03475190272), con sede legale in Comune di Codogné, via Petrarca, n.3 – PEC: piaveservizi@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Cordignano, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, al Consorzio di Bonifica Piave ed all’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque.
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

Torna indietro