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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 739 del 27 agosto 2020
Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.) Depuratore di Cordignano Verifica della non significatività degli effetti connessi all'ipotesi di rispetto dei limiti di Colonna C, previsti dalla vigente normativa, in luogo di quelli della Colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A. Conferma del non assoggettamento alla procedura di VIA con aggiornamento e modifica delle prescrizioni di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018.
Con il presente provvedimento si conferma il non assoggettamento alla procedura di VIA per il progetto di "Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E." con aggiornamento e modifica delle prescrizioni di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 88 del 23/10/2018 con il quale, ad esito della procedura di verifica di assoggettabilità attivata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dalla società Piave Servizi S.r.l. (ora Piave Servizi S.p.A.), l’intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.” in Comune Cordignano (TV) è stato escluso dalla procedura di VIA con le seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI di cui al DDR n. 88 del 23/10/2018:
CONSIDERATO che con nota prot. n. 20302 del 13/11/2018 la società Piave Servizi S.r.l. (ora Piave Servizi S.p.A.) ha richiesto la modifica della prescrizione n. 3 del DDR n. 88 del 23/10/2018, sopra riportata, e che a seguito della richiesta in questione, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 30/01/2019 ha definitivamente approvato il verbale relativo alla seduta del 19/12/2018, in cui era stata valutata dal Comitato la richiesta di modifica della prescrizione 3 del citato decreto che cosi modifica il testo della prescrizione n. 3 “Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) solo previa attivazione da parte di codesta società di apposita procedura di verifica di assoggettabilità finalizzata ad accertare la non significatività degli eventuali impatti connessi all'ipotesi di rispetto dei limiti di colonna C in luogo di quelli riportati nella colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A.”;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 200982, in data 21/05/2020, con la quale la società Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.) con sede legale in Codognè (TV) – 31013, via F. Petrarca n. 3, (C.F. 03475190272), ha comunicato la trasformazione societaria di Piave Servizi S.r.l. in Piave Servizi S.p.A. a decorrere dal 21/10/2019, data d’iscrizione nel registro delle imprese di Treviso;
VISTO il verbale, rogato dal Notaio dott.ssa Nicoletta Mammuccari repertorio n. 1779, con il quale l’Assemblea dei Soci nella seduta del 03/09/2019 ha deliberato la trasformazione della società Piave Servizi S.r.l., dalla forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azione, ed ha ratificato il nuovo statuto societario così come già approvato dai 39 (trentanove) Comuni Soci;
DATO ATTO che, come specificato nel suddetto verbale, restano immutate nel nuovo testo dello statuto le disposizioni che, in osservanza ai principi di gestione “in house provinding” e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) “Veneto Orientale” in data 29/05/2008 e ss.mm.ii., garantiscono il mantenimento della compagine sociale totalmente pubblica escludendo, in ogni modo, l’ingresso di capitali privati nella società;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’argomento in oggetto, presentata in data 14/04/2020 da Piave Servizi S.p.A. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in via Petrarca, n. 3, Codogné, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 153627 del 14/04/2020;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. del 30/04/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 06/05/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il dott. Mauro Miolo, in qualità di consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA ha trasmesso un contributo istruttorio, agli atti dell’Amministrazione regionale;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/07/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, e considerato in particolare:
VISTA la DGR n. 1872 / DGR del 17/12/2019 con la quale si dà atto che in base a quanto stabilito nell’articolo 106 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” appartenenti al “sottobacino Ovest” e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE;
RITENUTO opportuno prescrivere in ogni caso di prescrivere che, in sede di collaudo funzionale, venga verificata la capacità dell’impianto di garantire il rispetto dei limiti di emissioni puntuali sopra evidenziati per Azoto totale e/o Fosforo totale, da rispettare in caso di non Conseguimento e conferma del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a scala di bacino;
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto, all’unanimità dei presenti:
Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), ed i limiti per i parametri di azoto totale e fosforo totale di cui all’art. 25 delle richiamate N.T.A (da rispettarsi in caso di non raggiungimento della percentuale del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale per l’area sensibile “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” - “sottobacino Ovest” e relativi bacini scolanti), fatta salva la possibilità di deroghe eventualmente concedibili dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06;
in quanto lo studio presentato dalla società Piave Servizi S.p.A. (già Piave Servizi S.r.l.), per i motivi sopra esposti, ha evidenziato la non significatività degli effetti connessi all’ipotesi di rispetto dei limiti di Colonna C, previsti dalla vigente normativa, in luogo di quelli della Colonna D, Tabella 1, Allegato A del P.T.A.;
in sede di collaudo funzionale, venga verificata la capacità dell’impianto, nella nuova configurazione di progetto, di garantire il rispetto dei limiti di emissione puntuali per Azoto totale e Fosforo totale stabiliti dall’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. n. 107 del 5 novembre 2009;
da verificarsi a cura della Provincia di Treviso, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto nella nuova configurazione di progetto.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/07/2020, è stato approvato il verbale della seduta del 05/08/2020;
decreta
“Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna C della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), ed i limiti per i parametri di azoto totale e fosforo totale di cui all’art. 25 delle richiamate N.T.A (da rispettarsi in caso di non raggiungimento della percentuale del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale per l’area sensibile “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” - “sottobacino Ovest” e relativi bacini scolanti), fatta salva la possibilità di deroghe eventualmente concedibili dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06”.
Loris Tomiato
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