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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 365 del 16 luglio 2020
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via M.te Granza per uso Irriguo. Pratica nVI2030/AG
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MIOTTI FRANCESCO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 24.07.2019 prot. n. 330894 del 24.07.2019
Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.07.2019 della ditta MIOTTI FRANCESCO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via M.te Granza nel Comune di LONIGO (mod. 0.00228) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 6174/2019 in data 21.11.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta MIOTTI FRANCESCO (C.F. OMISSIS ) con sede a OMISSIS, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via M.te Granza nel Comune di LONIGO, Fg. N. 20 mappale n. 290 mod. 0.00228 medi annui d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Giovanni Paolo Marchetti
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