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Bur n. 114 del 28 luglio 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 365 del 16 luglio 2020

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via M.te Granza per uso Irriguo. Pratica nVI2030/AG

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore della ditta MIOTTI FRANCESCO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 24.07.2019 prot. n. 330894 del 24.07.2019

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.07.2019 della ditta MIOTTI FRANCESCO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via M.te Granza nel Comune di LONIGO (mod. 0.00228) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 6174/2019 in data 21.11.2019 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta MIOTTI FRANCESCO (C.F. OMISSIS ) con sede a OMISSIS, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via M.te Granza nel Comune di LONIGO, Fg. N. 20 mappale n. 290 mod. 0.00228 medi annui d'acqua ad uso Irriguo.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
  • qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori–registratori della portata estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
  • qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
  • la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia – Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
  • dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio 99, 30121 Venezia;
  • ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere “A”, “B” e “L” (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
  • gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
  • la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Giovanni Paolo Marchetti

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