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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 647 del 06 luglio 2020
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di discarica di cui trattasi rilasciata alla società HERAmbiente S.p.a. con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., a seguito di apposita comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dal Gestore.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P.IVA n. 03042400246, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività individuata al punto 5.4 dell’ Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 30 del 15 aprile 2016 l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. è stata volturata – previa verifica dei requisiti di legge - a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna.
RICHIAMATI i successivi Decreti n. 16/2017, n. 40/2017, n. 63/2017, n. 16/2018 e n. 66/2018 recanti modifiche parziali all’AIA rilasciata con il DDRA n. 1/2014.
VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale, avanzata dal Gestore ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006, con nota del 02.04.2020 (acquisita al prot. reg. n. 145529 del 06/04/2020) relativamente ai seguenti interventi:
B1) potenziamento dell’attuale torcia di combustione biogas ad una portata nominale di 300 Nm3/h;
B2) installazione provvisoria di una torcia mobile di combustione biogas di portata nominale pari a 150 Nm3/h;
B3) posa in sommità di tubazioni fessurate nello strato drenante biogas della copertura finale della discarica;
B4) realizzazione di una rampa d’accesso alla sommità della discarica;
B5) modifica della tipologia e posizionamento delle sottostazioni biogas e dei relativi scaricatori di condensa nella configurazione finale a copertura definitiva completata;
B6) sostituzione dell’attuale sistema di sfiato dei serbatoi percolato con un sistema a cartucce a carbone attivo incorporato al serbatoio stesso;
B7) ottimizzazione del particolare costruttivo relativo al piede della copertura.
CONSIDERATO che, a seguito della richiesta di osservazioni agli Enti formulata con nota regionale n. 163573 del 22.04.2020, è pervenuto il parere favorevole, con alcune precisazioni, del Dipartimento ARPAV di Verona (acquisito al prot. reg. n. 184801 del 08.05.2020).
PRESO ATTO che nella succitata nota datata 08.05.2020 l’ARPAV comunicava:
CONSIDERATO che, successivamente, la Ditta, alla luce delle osservazioni di ARPAV, ha trasmesso con nota del 10.06.2020 (acquisita al prot. reg. n. 227835 del 10.06.2020), alcuni approfondimenti e precisazioni, compresivi di una verifica di stabilità nelle condizioni di variante.
RICHIAMATA la nota regionale n. 242016 del 19.06.2020 con la quale si confermava che, vista la documentazione tecnica allegata alla nota del 06.04.2020 e alla successiva integrazione del 10.06.2020, sulla base dell’istruttoria condotta, tutte le modifiche proposte con la comunicazione in parola sono da ritenersi non sostanziali ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con la succitata nota del 19.06.2020, si comunicava che non erano stati pertanto rilevati motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti, fatto salvo quanto di seguito specificato.
RILEVATO che, trattandosi di variante che comporta una modifica dell’AIA vigente, la stessa è sottoposta – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
ACCERTATO il versamento da parte del Gestore degli oneri istruttori di cui sopra, come da attestazione inviata con nota del 01.07.2020 (acquisita al prot. reg. n. 261282 del 02.07.2020).
RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiornamento dell’AIA vigente a seguito delle modifiche non sostanziali comunicate ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.
VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.
decreta
2.1. le modifiche del sistema di contenimento e trattamento delle emissioni della discarica di cui ai punti B1, B2, B3, B5 e B6 della relazione tecnica allegata alla nota del 02.04.2020 ed in particolare l’aumento a 300 Nm3/h della portata nominale dell’attuale torcia di combustione del biogas e l’installazione provvisoria di una torcia mobile di portata nominale pari a 150 Nm3/h, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
2.1.1. L’attivazione della torcia mobile dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione, Provincia, ARPAV e Comune di Sommacampagna; 2.1.2. La Ditta è tenuta a trasmettere un aggiornamento del PMC nei termini indicati dal Dipartimento ARPAV di Verona nella nota dell’08.05.2020 e secondo le tempistiche indicate nella nota regionale del 19.06.2020.
2.2. le modifiche della sistemazione finale della discarica di cui ai punti B4, B5 e B7 della relazione tecnica allegata alla nota del 02.04.2020, come integrata dalla successiva relazione allegata alla nota del 10.06.2020, ed in particolare la modifica delle modalità realizzative del piede scarpata, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione:
2.2.1. In aggiunta a quanto già indicato nelle relazioni inviate il ciottolame utilizzato per la realizzazione della barriera drenante al piede della scarpata dovrà avere un diametro non inferiore ai 60 mm ed un passante al vaglio 200 ASTM < 5% (come previsto dalle linee guida del CTD del 1999 per i materiali drenanti utilizzati in discarica)
4.3 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente al sistema di combustione del biogas.
Loris Tomiato
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