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Bur n. 106 del 17 luglio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 655 del 07 luglio 2020

Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. Progetto di ampliamento del "Polo Estrattivo Melagon" cava di calcare lucidabile e calcare da costruzione denominata "Monte Melagon". Comune di localizzazione: Asiago (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'istanza di ampliamento del "Polo Estrattivo Melagon" cava di calcare lucidabile e calcare da costruzione denominata "Monte Melagon", in comune di Asiago, presentata dalla società Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 568/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 31032 del 22/01/2020; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/03/2020; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/06/2020.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. (P.IVA 00511090243), con sede legale in Via Chiesa Fr. Sasso, 34, Asiago (VI), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA con prot. n. 31032 del 22/01/2020;

VISTA la nota prot. n. 39114 del 27/01/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/03/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che in data 25/03/2020 sono state approvate le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale del 18/03/2020;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l’ampliamento della coltivazione della cava esistente per un volume di 5.100 m3 e che, contestualmente alle operazioni di escavazione, verrà eseguito il riallineamento della coltivazione del Polo Estrattivo su basi unitarie, il riordino con semplificazione delle aree accessorie attualmente destinate a cantiere di lavoro, lo scorporo per alienazione delle aree non più funzionali, ancorché oggetto di ricomposizione ambientale, e la programmazione temporale della ricomposizione ambientale;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 100 del 13/06/2012 che valutava la non assoggettabilità alla procedura di VIA del medesimo progetto ripresentato oggi con gli stessi termini e le stesse condizioni;

PRESO ATTO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/06/2020 è avvenuta la discussione del progetto di ampliamento del “Polo Estrattivo Melagon” in cui il comitato Tecnico Regionale VIA ha deciso per l’esclusione del progetto in questione dalla Procedura di VIA;

PRESO ATTO che in data 01/07/2020 sono state approvate le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale del 17/06/2020;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 20/20 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.";

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa al progetto di ampliamento del “Polo Estrattivo Melagon” cava di calcare lucidabile e calcare da costruzione denominata “Monte Melagon”;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che come previsto dalle norme specifiche la ditta provvederà alla presenza in cantiere di materiale assorbente per il raccoglimento degli sversamenti accidentali;

CONSIDERATO che come previsto dalle norme specifiche gli eventuali serbatori di servizio contenenti carburanti saranno omologati e dotati di idonea vasca di contenimento;

CONSIDERATO che la ditta utilizzerà per l’ampliamento gli stessi mezzi in uso per l’attuale cava e che l’attività si colloca in zona non critica secondo D.G.R.V. n. 2130/2012;

VALUTATO che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa;

PRESO ATTO che il progetto da presentare per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà inoltre:

  1. prevedere di mantenere all’interno dell’area di cava tutto il materiale associato; eventuali disponibilità di eccedenze in tal senso dovranno essere utilizzate per un miglioramento/addolcimento delle morfologie di ripristino e raccordo previste in progetto ovvero messe a disposizione del Comune di Asiago per la ricomposizione ambientale di siti limitrofi degradati (cava Sciapala, cava Saline Melagon 4);
  2. prevedere la sistemazione morfologica del settore “Centro” entro due anni dal rilascio dell’autorizzazione e il coordinamento dei lavori di ricomposizione con la ditta titolare della cava adiacente per le parti a confine, da effettuarsi nell’annualità successiva;
  3. prevedere il coordinamento con la limitrofa cava Saline Melagon 2, con particolare attenzione allo stato di fatto che nel frattempo ha assunto tale cava per effetto del proseguimento dei lavori e della variante non sostanziale ai fini della sicurezza (Decreto 16/2019); in particolare siano esaminate e valutate le necessità di coordinamento in sede di ricomposizione ambientale e per quanto riguarda la sicurezza complessiva del cantiere estrattivo;
  4. escludere dal computo del quadro economico gli utili del materiale associato, non asportabile certamente dalla cava e calare il medesimo quadro economico sulla realtà aziendale della Cooperative Unite Marmi Valbella Sc.a.r.l.;
  5. presentare i risultati della caratterizzazione della terra superficiale per la zona in ampliamento, eseguita secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 1987/2014;
  6. prevedere modalità di umidificare, quando necessario, i percorsi dei mezzi d’opera in cava e nei contesti circostanti al fine di ridurre le emissioni di polveri;
  7. prevedere, in caso di rinnovo o adeguamento del parco mezzi, il rispetto dello standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE III B;
  8. contenere una relazione di verifica della compatibilità con il piano di zonizzazione acustica e le disposizioni in materia di clima acustico del Comune di Asiago (VI) redatta da un tecnico competente in acustica.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/06/2020 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.a.r.l. (P.IVA 00511090243), con sede legale in Via Chiesa Fr. Sasso, 34, Asiago (VI), (PEC: coopvalbella@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Asiago (VI), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla U.O. Geologia, alla U.O. Genio Civile Vicenza, alla U.O. Forestale e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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