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Bur n. 104 del 14 luglio 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 132 del 08 giugno 2020

Autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori ripristino e innalzamento di muretti in sassi esistenti e la realizzazione di nuovi muretti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica di mt 20 dal fiume Adige, in località Settimo in Comune di Pescantina (VR). Ditta: Castelli Flavio e Gianni. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11383.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 62367 del 10/02/2020; - voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 30 del 22/04/2020; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta con prot. regionale n. 62367 del 10/02/2020, la ditta Castelli Flavio e Gianni, ha chiesto l’autorizzazione per eseguire lavori di ripristino e innalzamento di muretti in sassi esistenti e la realizzazione di nuovi muretti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica di mt 20 dal fiume Adige, in località Settimo in Comune di Pescantina (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 22/04/2020 con voto n. 30, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa.

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18”;

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la Ditta Castelli Flavio e Castelli Gianni omissis, ad eseguire lavori di ripristino e innalzamento di muretti in sassi esistenti e la realizzazione di nuovi muretti ricadenti nella fascia di rispetto idraulica di mt 20 dal fiume Adige, in località Settimo in Comune di Pescantina (VR);
in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto della seguente condizioni e prescrizioni:

  • Il rispetto della fascia di tutela idraulica di cui alla lettera f dell’art. 96 del R.D. 523/1904 per quanto riguarda la messa a dimora di piante arboree siepi (fascia minima di mt 4 dal muro a secco posto in fregio alla strada alzaia);
  • L’installazione della recinzione sulla sommità del muro fronte strada alzaia non in maniera stabile ma amovibile, in modo da poterla rimuovere in qualsiasi momento in tempi brevi per esigenze idrauliche.

La ditta dovrà inoltre:

  • eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  • sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  • comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l’inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
  • assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  • ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
  • rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
  • esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

L’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.

L’autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

4 - L’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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