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Bur n. 100 del 07 luglio 2020


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 10 del 15 giugno 2020

Designazione di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti del Collegio sindacale della società Veneto Acque S.p.A.

Il Presidente

VISTA la legge regionale 10 aprile 1998, n. 12;

VISTO l’articolo 20 dello statuto della società Veneto Acque S.p.A, il quale prevede che il Collegio sindacale della società sia composto da tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, dal cui combinato disposto si evince che almeno un terzo dei componenti degli organi delle società, controllate dalle pubbliche amministrazioni, costituite ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, commi primo e secondo, siano espressione del genere meno rappresentato;

CONSIDERATO che tale quota di un terzo deve essere calcolata sul totale dei componenti del Collegio sindacale che, in questo caso, è pari a cinque e che quindi detta quota è pari a due in virtù di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DPR 251/2012;

PRESO ATTO che entro tale quota devono essere ricompresi anche i sindaci supplenti in virtù di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 5, del DPR 251/2012;

RITENUTO , quindi, che un sindaco effettivo e un sindaco supplente debbano appartenere al genere meno rappresentato;

PRESO ATTO che:

  1. La Regione del Veneto è attualmente socio unico della società Veneto Acque S.p.A.;
  2. La Regione del Veneto attualmente detiene il 100% del capitale sociale della società;
  3. La società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati (art. 2 bis, comma 1, dello statuto della società Veneto Acque S.p.A.);
  4.  Oltre l’80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci (art. 2 bis, comma 2, dello statuto della società Veneto Acque S.p.A.);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrano le condizioni previste dall’art. 2, comma 1, lettere c), d) e o) del D.Lgs. n. 175/2016 e che pertanto la società Veneto Acque S.p.A. debba considerarsi “in house” della Regione del Veneto;

VISTO l’artico 11, comma 15 del decreto legislativo 175/2016 stabilisce che “Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”.

VISTO l’avviso n. 5 del 27 gennaio 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 31 gennaio 2020, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti del Collegio sindacale della Società Veneto Acque S.p.A.;

PRESO ATTO che nel sopra citato avviso non è riportata la data di scadenza dell’organo;

CONSIDERATO che tale data si può ricavare sulla base di quanto prevede l’art. 5, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, e corrisponde al 30 aprile 2020;

DATO ATTO che la proroga di quarantacinque giorni, prevista dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, scade il giorno 15 giugno 2020;

VISTE le candidature presentate;

VISTA la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 27/1997 con nota prot. 0006370 del 30 aprile 2020;

VISTO l’articolo 7, comma 3, della citata legge regionale, il quale stabilisce che “qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza e trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita nell’ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari”;

PRESO ATTO che il il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione in oggetto;

PRESO ATTO che si sono quindi verificati i presupposti e le condizioni dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 27/1997 per l’esercizio del potere sostitutivo di nomina da parte del Presidente del Consiglio regionale;

decreta

1. di designare, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27,

Presidente, e componente effettivo, del Collegio sindacale della Società Veneto Acque S.p.A., la signora Albiero Roberta, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19 agosto 1962;

Componenti effettivi

Buzzavo Marco, nato a Treviso il 15 giugno 1973;

Todescan Giansandro, nato a San Pietro in Gu (PD) il 20 novembre 1956;

Componenti supplenti

Moffa Maurizio, nato a Venezia il 25 novembre 1951;

Parisotto Pamela, nata a Jesolo (VE) il 2 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Ciambetti

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