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Bur n. 97 del 30 giugno 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 97 del 19 maggio 2020

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per utilizzo delle chiaviche Vallesina e San Leonardo in laguna Vallona, sull'argine di prima difesa a mare, secondo settore, in Via delle Valli in Comune di Porto Viro (RO) - Pratica MR_TE00015 Concessionario: VALLE DA PESCA SAN LEONARDO S.S.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 07.02.2020 dalla Società Valle Da Pesca San Leonardo S.S. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 07.02.2020 Prot. n. 60624; Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare del 25.02.2020; Disciplinare n. 5104 del 08.05.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07.02.2020 con la quale la Società VALLE DA PESCA SAN LEONARDO S.S. (omissis) ha chiesto la concessione demaniale per utilizzo delle chiaviche Vallesina e San Leonardo in laguna Vallona, sull'argine di prima difesa a mare, secondo settore, in Via delle Valli in Comune di Porto Viro (RO);

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 25.02.2020;

VISTO che in data 08.05.2020 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
    Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società VALLE DA PESCA SAN LEONARDO S.S. (omissis) la concessione demaniale per utilizzo delle chiaviche Vallesina e San Leonardo in laguna Vallona, sull'argine di prima difesa a mare, secondo settore, in Via delle Valli in Comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.05.2020 iscritto al n. 5104 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  3. Il canone annuo, relativo al 2020 è di Euro 107,79 (centosette/79) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Fabio Galliazzo

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