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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 86 del 09 giugno 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 121 del 22 maggio 2020

R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica ad eseguire lavori di spostamento di una chiatta adibita a ristorante ormeggiata sul mappale n. 343 del foglio17 (stante 212), in destra del fiume Adige, nel comune di Legnago (VR). Ditta: AL 410 s.r.l. Pratica n. 5989/3

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota prot. n. 549453 del 19/12/2019:domanda di subentro alla concessione demaniale e richiesta di integrazione della concessione; - nulla osta idraulico del 05/03/2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO CHE con nota del 19 dicembre 2019, prot. regionale n. 549453, la Ditta Al 410 s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Antoniazzi Giuliana, ha chiesto il subentro della concessione rilasciata con Decreto n. 264 dell’11 giugno 2019 alla ditta Sandro di Lonardi Graziella sas, avente ad oggetto l’occupazione di specchio acqueo del fiume Adige per ormeggio ed attracco di una chiatta adibita a ristorante, occupazione dell’area golenale ad uso parcheggio per autoveicoli e transito su area demaniale in comune di Legnago (VR), nonché contestuale integrazione della concessione stessa, avente ad oggetto lo spostamento della chiatta stessa;

PREMESSO che, con nota prot. n. 114866 dell’11/03/2020, la scrivente Amministrazione comunicava l’ammissibilità della richiesta;

CONSIDERATO CHE le varie disposizioni ministeriali in materia di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica hanno comportato la sospensione dei provvedimenti amministrativi;

RITENUTO necessario il rilascio del presente provvedimento, in attesa della stipula del relativo disciplinare d’uso e dell’emanazione del conseguente provvedimento di concessione demaniale, affinché la Ditta richiedente possa effettuare i lavori di spostamento per la messa in sicurezza della chiatta;

VISTO il R.D. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTA la L.R. 41/1988;

VISTA la L.R. 11/2001;

VISTA la DGR n. 1997/2004;

VISTA la DGR del 19/06/2019 n. 869;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del suolo del 02/09/2019 n. 308;

VISTO il Nulla Osta idraulico del 05/03/2020,

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la Ditta AL 410 s.r.l. (P.Iva: omissis), con sede legale in via (omissis), in persona dell’Amministratore Unico Antoniazzi Giuliana (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis), l’autorizzazione ad eseguire lavori necessari allo spostamento della chiatta adibita a ristorante, ormeggiata frontalmente il mappale n. 343 del foglio 17, nei pressi dello stante 212 in destra orografica del fiume Adige, nel comune di Legnago (VR).

3. L’autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere speciale:

  • spostare la chiatta verso il centro del fiume ad una posizione non superiore a m. 5 rispetto alla collocazione attuale, al fine di impedire alla stessa di inclinarsi;
  • posizionare a monte della chiatta un deflettore galleggiante opportunamente ancorato, per bloccare i detriti eventualmente trasportati durante le piene, utilizzando l’ancoraggio già esistente e gli ancoraggi delle tre passerelle.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

  • non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l’esecuzione dei lavori autorizzati;
  • sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature, in modo da ripristinare l’originario stato dei luoghi;
  • comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio dei lavori e la loro conclusione all’ U.O. Genio Civile di Verona;
  • esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
  • rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.);

L’autorizzazione ha validità fino al 30/06/2020; entro tale data dovrà essere sottoscritto il Disciplinare d’uso per il rilascio della concessione richiesta, pena il ripristino dello stato dei luoghi delle opere eventualmente effettuate.

4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

5. L’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3 verranno perseguite ai sensi di legge.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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