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Bur n. 86 del 09 giugno 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 120 del 22 maggio 2020

Seconda Variante all'Autorizzazione idraulica rilasciata con nota del 19/04/2012, prot. n. 184681 e successivo Decreto n. 442 del 17/09/2019 per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'esistente fermata dell'autobus lungo la SP 17, in adiacenza al torrente Alpone, in comune di Montecchia di Crosara (VR). Richiedente: Comune di Montecchia di Crosara Pratica n: 10217 R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - autorizzazione idraulica del 19/04/2012, prot. n. 18468; - decreto di Autorizzazione n. 442 del 17/09/2019; - nota del 28/01/2020 prot. n. 40612; - voto n. 21 della CTRD LL.PP. di Verona, Adunanza del 20/02/2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 19/04/2012, prot. regionale n. 184681, il Dirigente regionale del Genio Civile di Verona ha autorizzato il Comune di Montecchia di Crosara (VR) ad installare una pensilina in fregio al torrente Alpone, in corrispondenza della fermata dell’autobus lungo la S.P. n. 17 in comune di Montecchia di Crosara (VR);

PREMESSO che con successiva nota del 31/05/2019, prot. regionale n. 212243 e successiva integrazione del 12/06/2019, prot. n. 242807, il Comune di Montecchia di Crosara ha chiesto l’Autorizzazione ad eseguire lavori di sistemazione della fermata dell’autobus esistente lungo la S.P. n. 17, in adiacenza al torrente Alpone, mediante l’ampliamento della piazzola, collocazione di dispositivi di ritenuta stradale ed altri modesti interventi;

PREMESSO che l’istanza è stata sottoposta all’esame della CTRD LL.PP. di Verona, che, nell’Adunanza del 27/06/2019, con voto n. 57, ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori richiesti;

PREMESSO che con Decreto n. 442 del 17/09/2019, il Comune di Montecchia di Crosara è stato autorizzato, ai soli fini idraulici, ad eseguire i lavori di sistemazione dell’esistente fermata dell’autobus lungo la SP. n. 17, in adiacenza al torrente Alpone, mediante l’ampliamento della piazzola e collocazione di dispositivi di ritenuta stradale con le prescrizioni stabilite dalla CTRD LL.PP. di Verona;

PREMESSO che con nota del 28/01/2020 prot. n. 40612, il Comune di Montecchia di Crosara ha chiesto l’autorizzazione ad eseguire una variante ai lavori di cui alla nota del 19/04/2012 prot. n. 184681 e Decreto n. 442 del 17/09/2019, relativa al progetto di messa in sicurezza della viabilità esistente;

CONSIDERATO che la CTRD LL.PP. di Verona, nell’adunanza del 20/02/2020, con voto n. 21, ha espresso parere favorevole alla variante dell’autorizzazione idraulica del 19/04/2012, prot. n. 184681 e successivo Decreto n. 442 del 19/07/2019, consistente nell’ampliamento della piazzola di sosta, collocazione di dispositivi di ritenuta stradale ed altri modesti interventi relativi alla sistemazione dell’esistente fermata dell’autobus lungo la SP. n. 17, in adiacenza al torrente Alpone, in comune di Montecchia di Crosara (VR); 

RITENUTO che l’intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomi locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la DGR n. 869 del 19 giugno 2019 “Area Tutela e Sviluppo del territorio. Misure organizzative”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02 settembre 2019 ”Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il parere espresso dalla CTRD LL.PP di Verona con voto n. 9 nell’adunanza del 23/01/2020,

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, il Comune di Montecchia di Crosara (VR) (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), all’esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell’esistente fermata dell’autobus lungo la SP 17, in adiacenza al torrente Alpone, in comune di Montecchia di Crosara (VR), consistenti nell’ampliamento della piazzola, collocazione di dispositivi di ritenuta stradale ed altri modesti interventi, in variante alle precedenti autorizzazioni indicate in premessa, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, conclusioni e prescrizioni contenute nel citato parere della CTRD LL.PP. di Verona. 

3. L’autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

b) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dalle opere e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;

c) comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l’inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;

d) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà provate per effetto dei presenti lavori;

f) a non pretendere risarcimenti od indennizzi per eventuali danni, di qualunque specie, dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni e per qualsiasi altra causa di forza maggiore, o da necessità operative da parte della competente U.O. Genio Civile Verona anche per effetto dei lavori che si dovessero eseguire nel corso d’acqua stesso;

g) esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;

h) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L’autorizzazione ha validità di 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.

4. L’esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle prescrizioni di cui ai punti n. 2 e 3 comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

5. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

6. La Regione Veneto rimane sollevata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, che si potranno verificare durante o in conseguenza dei lavori autorizzati, restando in capo al Comune richiedente ogni responsabilità in merito.

7. La Regione Veneto si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alle proprietà private e rimane, comunque, sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare a persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

8. Il presente decreto dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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