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Bur n. 78 del 26 maggio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 22 del 30 aprile 2020

Autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" ricompresi nel territorio della Provincia di Verona presso l'impianto di smaltimento in località Torretta di Legnago (VR) della società LEGNAGO SERVIZI S.P.A., ubicato sul territorio del Consiglio di Bacino "Verona Sud" fino al 31.12.2020. Quantitativo massimo conferibile mensilmente pari a 3.950 tonnellate.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizzano i Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” a conferire alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni appartenenti ai rispettivi territori, presso la discarica di Legnago (VR), ubicata sul territorio del Consiglio di Bacino “Verona Sud”, per un quantitativo mensile di 3.950 tonnellate fino al 31.12.2020.

Il Direttore

PREMESSO che con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 21.12.2018 e n.86 del 28.06.2019 e con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.70 del 30.09.2019 i Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” sono stati autorizzati a conferire per motivi di emergenza gestionale alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni appartenenti ai rispettivi territori ricadenti nella provincia di Verona, presso la discarica tattica regionale di S.Urbano (PD) per tutto l’anno 2019;

RILEVATO che sulla base dei succitati decreti in tale periodo è stato autorizzato un conferimento annuo di rifiuti pari a 47.400 tonnellate, così suddiviso:

  1. 19.200 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Cà del Bue (sopravaglio – EER 19 12 12), pari a circa 1.600 t/mese;

  2. 13.200 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Cà del Bue (sottovaglio – EER 19 12 12), pari a circa 1.100 t/mese;

  3. 15.000 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti (EER 20 03 07), pari a circa 1.250 t/mese.

PRESO ATTO che il gestore della discarica di S.Urbano ha informato gli uffici regionali che nell’anno 2019 i rifiuti conferiti dai Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città” sono stati 11.575 tonnellate di ingombranti triturati (EER 191212) e di 25.991 tonnellate di rifiuti provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 191212) per un totale di 37.566 tonnellate/anno;

PREMESSO altresì che con ultimo decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 14 del 2 marzo 2020 è stata concessa al Consiglio di Bacino “Verona Città” e al Consiglio di Bacino “Verona Nord”, una ulteriore proroga al conferimento presso la discarica “tattica” regionale di S.Urbano (PD) fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale alla discarica della LEGNAGO SERVIZI S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) ubicata nel bacino “Verona Sud” e comunque non oltre il 30.04.2020, per un quantitativo massimo conferibile di 7.900 tonnellate;

RILEVATO che è in fase di notifica il provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 20 del 31.03.2020 rilasciato alla società Legnago Servizi Spa, che comprende il Provvedimento favorevole di VIA, l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione del sistema integrato di Legnago;

DATO ATTO che il conferimento del rifiuto secco residuo alla discarica di Legnago, rappresentando questa l’unico impianto di smaltimento sul territorio provinciale, rispetta il principio di prossimità stabilito dall’art. 182-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e risponde dunque ai criteri di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani indicati nella L. R. n. 52 del 2012;

CONSTATATO che il Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) ubicata nel bacino “Verona Sud”, anche alla luce del recente decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31.03.2020 presenta la capacità per ricevere – sotto il profilo tecnico e gestionale – i rifiuti urbani dei Consigli di Bacino “Verona Nord” e “Verona Città”;

CONSIDERATO che il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nella medesima provincia, come stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 3/2000, è di competenza dell’Amministrazione provinciale;

RILEVATO che con nota prot. n. 157785 del 16.04.2020, gli uffici regionali hanno informato l’Amministrazione provinciale dell’imminente notifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale alla società Legnago Servizi Spa e pertanto della necessità che la succitata Amministrazione si attivi per predisporre l’autorizzazione al conferimento di rifiuti urbani da bacini diversi da quello di produzione, ma ubicati nella medesima provincia;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con nota prot. n. 21607 del 29.04.2020, ha manifestato la difficoltà a istruire, in questo particolare momento, il procedimento amministrativo, chiedendo in particolare alle Regione del Veneto di avocare fino al 31.12.2020 la delega di cui all’art. 6, comma 1 lett. g) della L.R. n. 3/2000, provvedendo temporaneamente ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani presso impianti di smaltimento situati in bacini territoriali diversi da quello di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

RITENUTO che l’Amministrazione regionale per il principio di sussidiarietà può sostituirsi all’Ente provinciale per un periodo limitato e necessario al fine di permettere agli uffici provinciali, nel frattempo, di addivenire ad una soluzione del problema;

DATO ATTO che nel corso del 2019 i Consigli di Bacino hanno svolto vari incontri, volti alla sottoscrizione di un documento d’intesa finalizzato a perseguire gli obiettivi di autosufficienza impiantistica, di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani del proprio territorio;

CONSTATATO che tali incontri non hanno portato ancora ad un accordo tra i Consigli di bacino veronesi per la gestione integrata di tutti i rifiuti urbani, al fine di consentire lo smaltimento della frazione residua presso la discarica presente nel territorio provinciale;

RILEVATO che la Direzione Ambiente in data 14 febbraio 2020, in attuazione della L.R. n. 52/2012, ha convocato una riunione tecnica di coordinamento dei Consigli di Bacino del Veneto finalizzata a valutare lo stato di costituzione e operatività degli Enti in parola, nonché le rispettive azioni di programmazione volte a definire i fabbisogni territoriali di recupero e smaltimento;

CONSIDERATO che a seguito della succitata riunione è stato richiesto ai Consigli di Bacino, con nota prot. n. 79742 del 19.02.2020, un resoconto dettagliato relativo agli spetti discussi;

CONSTATATO che, fino ad oggi, per il territorio della provincia di Verona sono stati trasmessi agli uffici regionali i resoconti dei Consigli di bacino “Verona Nord” e “Verona Sud”, mancando ancora quello del Consiglio di bacino “Verona Città”;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il quadro programmatorio relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani in provincia di Verona;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante: “Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore.”;

RITENUTO che il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli scarti e i sovvalli (EER 19 12 12) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento in discarica o all’incenerimento del rifiuto urbano non differenziato;

VISTA la nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 450726 del 21 ottobre 2013 con cui è stata espressa la posizione della Regione del Veneto circa il termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U. prot. GAB-2009-0014363 del 30 giugno 2009;

VISTO l’aggiornamento del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1427 del 5 settembre 2017, nel quale è accertato che i Consigli di bacino della provincia di Verona hanno raggiunto l’obiettivo previsto per il 2018 di 81 Kg/ab. Anno;

RILEVATO che, alla luce di quanto specificato ai punti precedenti, un rifiuto che, per caratteristiche intrinseche indagate, presenti un contenuto di “materiale umido” inferiore al 15% può essere considerato un “rifiuto secco” e per questo conferibile direttamente in discarica, senza vanificare le finalità di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 13 febbraio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che il Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - i rifiuti urbani di tutti i Consigli di bacino veronesi;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale n. 20 del 31.03.2020 con cui è stata rilasciata alla società Legnago Servizi Spa l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l’art. 6. comma 1, lett. g;

PRESO ATTO della motivata attuale incapacità dichiarata dall’Amministrazione provinciale, con la richiamata nota, di gestire il fabbisogno provinciale di smaltimento di rifiuti urbani autorizzando il conferimento degli stessi in impianti ubicati nel territorio provinciale;

CONSIDERATO pertanto che sussistono le condizioni, in ragione dell’espressa richiesta di avocazione temporanea della delega formalizzata dalla Provincia di Verona, affinché l’Amministrazione regionale si sostituisca ad essa garantendo in questo modo la non interruzione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29.04.2015;

CONSTATATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte della Direzione Ambiente, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

  2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dai Consigli di Bacino “Verona Nord” e Verona Città” ricompresi nel territorio della Provincia di Verona, presso la discarica LEGNAGO SERVIZI S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR), ubicato sul territorio del Consiglio di Bacino “Verona Sud” per un quantitativo complessivo mensile di 3.950 tonnellate provenienti dalla raccolta nei rispettivi territori del rifiuto urbano non differenziato (EER 20 03 01), dei rifiuti urbani ingombranti (EER 20 03 07), nonché dei rifiuti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato prodotti nell’impianto di Cà del Bue (sopravaglio e sottovaglio, EER 19 12 12) e dalla triturazione dei rifiuti urbani ingombranti (EER 19 12 12);

  3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità otto mesi e comunque non oltre il 31.12.2020;

  4. di stabilire che i Consigli di bacino “Verona Nord” e “Verona Città” sono tenuti a trasmettere entro il 15.07.2020 ed entro il 15.10.2020 una rendicontazione dei rifiuti urbani effettivamente conferiti alla discarica di Legnago nei mesi precedenti, al fine di valutare eventuali provvedimenti di modifica della presente autorizzazione;

  5. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’impianto in argomento;

  6. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso, concordate con il gestore del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente atto;

  7. di stabilire che quanto proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti deve essere sottoposto a trattamento di riduzione volumetrica, al fine di preservare la volumetria residua dell’impianto;

  8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

  9. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di Legnago (VR) e il Comune di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, al Consiglio di Bacino “Verona Nord”, al Consiglio di Bacino “Verona Città”, al Consiglio di Bacino “Verona Sud”, all’ARPAV - Dipartimento di Verona e all’ARPAV – Servizio Osservatorio Rifiuti;

  10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

  11. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

Nicola Dell'Acqua

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