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Bur n. 72 del 19 maggio 2020


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 145 del 08 aprile 2020

Acquisizione gel disinfettante mani. Decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa dell'importo di € 488,00 (I.V.A. compresa) in favore della Società OFA S.r.l.. CIG: ZDD2C8F4F5.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante con antibatterico per mani. Si provvede inoltre ad impegnare la spesa per l'importo complessivo di € 488,00. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 in data 06/02/2020.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 in data 06/02/2020, nell’ambito delle disposizioni relative all’organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state individuate le figure “Datore di Lavoro”, per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell’art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- con il Decreto sopra citato il Direttore della struttura competente in materia di difesa del suolo, attualmente denominata Direzione Difesa del Suolo, è stato nominato quale Datore di Lavoro del personale in servizio nelle sedi collocate al di fuori del territorio comunale del Comune di Venezia, ad esclusione del personale in servizio presso la sede dell’Ispettorato di Porto di Rovigo; del personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, attualmente denominata Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia;

- il Datore di Lavoro è incaricato, con il medesimo Decreto, dei compiti e degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare degli obblighi di cui all’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” e all’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/03/2020, in merito all’emergenza COVID 19, viene disposto che, nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

- con nota del Vice Presidente della Giunta regionale prot. n. 87354 del 24/02/2020, le cui disposizioni sono state prorogate con nota prot. n. 99446 in data 02/03/2020, in merito all’emergenza sopra richiamata, viene dato atto che sono in fase di distribuzione nelle sedi regionali le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

- visto il DPCM in data 08/03/2020 che prevede che per le province venete di Venezia, Treviso e Padova, siano evitati gli spostamenti di persone fisiche in entrata e in uscita da tali territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo, tra l’altro, che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e nel quale, tra l’altro viene previsto che nelle pubbliche amministrazioni siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

- visto il DPCM in data 09/03/2020 che ha esteso le misure relative agli spostamenti di cui sopra a tutta Italia;

- visto il DPCM in data 11/03/2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, e che prevede che le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

- visto il D.L. n. 18 del 20/03/2020, nel quale si ribadisce quanto previsto al punto precedente in tema di lavoro agile e vengono dettate ulteriori disposizioni in merito;

- visto il D.L. n. 19 del 25/03/2020, nel quale è previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate, una o più misure previste dal Decreto stesso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

- il Decreto citato al punto precedente prevede, tra le misure citate, la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

DATO ATTO che, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo per far fronte agli obblighi derivanti dalla nomina a Datore di Lavoro, ha provveduto all’acquisto di:

  • n. 50 flaconcini da 500 ml muniti di dispenser di gel igienizzante con antibatterico per mani, dalla Società OFA srl, giusta Decreto di aggiudicazione n. 76 del 05/03/2020 per l’importo di € 403,00 oltre IVA;

  • n. 50 flaconcini da 500 ml muniti di dispenser di gel igienizzante con antibatterico per mani, dalla Società Farmacia Camozzi Sas, giusta Decreto n. 92 del 10/03/2020 per l’importo di € 774,59 oltre IVA;

DATO ATTO che la situazione di emergenza sta perdurando e che l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia sta comportando un incremento dei casi sul territorio regionale;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, in qualità di Datore di Lavoro, di procedere all’acquisizione di ulteriore gel igienizzante per mani con antibatterico, stimando attualmente una necessità di n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante mani con antibatterico, al fine di ricaricare i dispenser acquistati, il cui acquisto risulta economicamente più conveniente rispetto all’acquisizione di ulteriori dispenser;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha predeterminato il prezzo a base d’asta per la fornitura in parola, sulla base di contatti telefonici, in € 500,00;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale sussiste l’obbligo di ricorrere al MePA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti per poter procedere ad un affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO della difficoltà a reperire sul mercato, il gel disinfettante per mani, a causa dell’emergenza sanitaria in corso;

DATO ATTO che:

- la fornitura in parola è necessaria per garantire l’incolumità pubblica;

- un ulteriore operatore economico contattato, in fase di trasmissione della documentazione per la conclusione del contratto, ha comunicato di non avere più la disponibilità delle 4 taniche di gel da 5 litri per le quali aveva prodotto il preventivo;

- sentito informalmente l’operatore economico OFA srl, lo stesso aveva disponibilità di taniche di gel igienizzante mani;

DATO ATTO che nel frattempo la situazione epidemiologica era peggiorata, si è ritenuto di richiedere un preventivo formale con nota prot. n. 126302 in data 19/03/2020 alla Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE), per n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante mani con antibatterico;

VISTO il preventivo Offerta nr. 773 del 23/03/20 assunto al protocollo regionale n. 130531 in data 24/03/2020, con il quale la Società sopra citata ha offerto un prezzo di € 50,00 oltre IVA per una tanica da 5 litri di gel igienizzante mani;

RITENUTO pertanto, per le condizioni di difficoltà nel reperimento della merce, per garantire l’incolumità pubblica e per l’esiguità degli importi affidati, di derogare espressamente al principio di rotazione, in favore della Società OFA srl;

RITENUTO di procedere pertanto all’acquisto della fornitura di n. 8 taniche di gel igienizzante mani con antibatterico da 5 litri per un importo complessivo di € 400,00 (oltre IVA), Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE);

RITENUTO tale prezzo congruo in relazione al prezzo a base d’asta predeterminato dalla Stazione Appaltante;

DATO ATTO che:

- la conclusione del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali (preventivo trasmesso dall’operatore economico e accettazione da parte della Stazione Appaltante - Regione del Veneto);

- la conclusione del contratto, tramite spedizione della lettera di conferma ed accettazione da parte della Regione del Veneto (le cui condizioni sono state accettate dall’operatore economico in parola con nota assunta al protocollo regionale n. 148973 in data 08/04/2020), in parola viene effettuata contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

- gli effetti giuridici decorrono dall’accettazione del preventivo da parte della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che l’operatore economico ha prodotto il DGUE – assunto al protocollo n. 148973 in data 08/04/2020 - dal quale non emergono cause ostative all’affidamento;

RITENUTO di avvalersi della clausola indicata nelle linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, dà facoltà alla Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha acquisito il Casellario ANAC e il DURC della Società in parola e che non risultano cause ostative all’affidamento, secondo il paragrafo precedente;

RITENUTO che:

- vi siano i presupposti per affidare la fornitura di n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante con antibatterico per mani, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE);

- di aggiudicare una fornitura di n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante con antibatterico per mani, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE), per l’importo offerto di € 50,00 per una tanica (oltre IVA), per un totale di e 400,00 (oltre IVA);

RITENUTO di non richiedere la produzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce della tipologia e della natura dell’acquisizione, considerato anche che l’importo dell’aggiudicazione è molto esiguo, e che per la presente fornitura sarà disposto il pagamento in un’unica soluzione e visto anche quanto previsto dalla DGRV n. 1823/2019;

RITENUTO che vi siano i presupposti per procedere all’impegno della somma complessiva di Euro € 488,00 (I.V.A. compresa) per il pagamento delle somme relative alla fornitura in argomento;

DATO ATTO che:

- l’obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari alla somma complessiva di Euro 488,00, sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, secondo le modalità indicate nel contratto, nell’esercizio finanziario 2020;

- il seguente capitolo di spesa presenta la necessaria disponibilità in termini di competenza e cassa, per procedere ora all’impegno di spesa sul bilancio pluriennale 2020-2022, come di seguito indicato:

 

Capitolo

Beneficiario (anagrafica)

Codice PdC

Esercizio 2020

n. 103277 – “spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei geni civili, forestali, urp - acquisto di beni e servizi”

Anagrafica
n. 153423
OFA s.r.l.

art. 005
U.1.03.01.05.999
“altri beni e prodotti sanitari n.a.c.”

€ 488,00

 

DATO ATTO che:

- le obbligazioni di cui si dispone l’impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

- le obbligazioni derivanti dal presente impegno hanno natura commerciale;

- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto – Ing. Marco Puiatti;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l’impegno, non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011;

VISTI

- i Reg. (UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

- le Linee Guida ANAC;

- la L.R. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2019 n. 1823 “Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019.”;

- la legge regionale n. 46 del 25.11.2019 che approva il “Bilancio di previsione 2020-2022”;

- il DGSP n. 10 del 16.12.2019 che approva il “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

- la D.G.R. n. 30 del 21.01.2020 che approva le “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020-2022”;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, una fornitura di n. 8 taniche da 5 litri di gel igienizzante con antibatterico per mani, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE), per l’importo offerto di € 50,00 per una tanica, per un importo complessivo di € 400,00 (oltre IVA);

3. di dare atto che, il contratto viene perfezionato mediante scambio di lettere commerciali (preventivo da parte dell’Operatore Economico e accettazione da parte della Stazione Appaltante - Regione del Veneto);

4. di dare atto che la lettera di conferma ed accettazione da parte della Regione del Veneto della proposta formulata dall’Operatore Economico viene trasmessa tramite PEC contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

5. di dare atto che l’affidamento in argomento è soggetto alle ulteriori condizioni previste nel contratto;

6. di impegnare a favore della Società OFA S.r.l. CF/PI 02553080272 avente sede legale in Scorzè (VE), per le motivazioni riportate nelle premesse, la suddetta somma di Euro 488,00 (I.VA. inclusa), sui capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2020-2022, come di seguito riportato:

 

Capitolo

Beneficiario (anagrafica)

Codice PdC

Esercizio 2020

n. 103277 – “spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei geni civili, forestali, urp - acquisto di beni e servizi”

Anagrafica
n. 153423
OFA s.r.l.

art. 005
U.1.03.01.05.999
“altri beni e prodotti sanitari n.a.c.”

€ 488,00

 

7. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l’obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari ad Euro 488,00 (I.V.A. compresa), sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, secondo le modalità previste nel contratto, in un’unica soluzione nell’esercizio finanziario 2020;

8. di dare atto che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento è riconducibile a debito commerciale;

9. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;

1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare;

11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno non è soggetta a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

1. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria al fine di effettuare le operazioni contabili di competenza;

14. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo 56 comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;

15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 lettera b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

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