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Bur n. 53 del 21 aprile 2020


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 130 del 26 marzo 2020

Ditta ICSIT srl Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "MOLINARA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) L.R. 13/2018

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “MOLINARA” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 10.12.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 523060 del 21.12.2018, con la quale la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. (C.F. e P.IVA. 00282940240), con sede in Goito (MN) via strada Ronchi n. 1/A, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e contestuale domanda di autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “MOLINARA” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e l’allegata documentazione tecnica progettuale;

PRESO ATTO che, con decreto n. 56 del 11.06.2019 della Direzione regionale Commissioni e Valutazioni, il progetto era stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  • mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hyerophis viridiflavus, circus pygargus, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  • verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  • al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  • durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  • la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  • entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l’ampliamento, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all’Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti.

VISTA la nota prot. n. 359194 del 12.08.2019 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa al fine di adeguare l’istanza alle previsioni normative della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C. approvato;

VISTA la nota in data 23.09.2019, pervenuta in Regione il 27.09.2019 ed acquisita al prot. n. 422942 del 02.10.2019, con la quale la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 359194/2019;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – norme per la disciplina dell’attività di cava- e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTA la nota n. 421450 del 01.10.2019 con la quale è stato avviato il procedimento di autorizzazione della cava ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 13/2018, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda di ampliamento della cava;

CONSIDERATO che l’intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non soggetta a vincolo idrogeologico, che ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 e che sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico ;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio- ed il D.P.C.M. 12.12.2005 ;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTA la nota prot. n. 421414 del 01.10.2019 di indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di Valeggio sul Mincio per gli aspetti di conformità urbanistica, ed alla Provincia di Verona per gli aspetti di polizia mineraria;

PRESO ATTO che, entro il termine perentorio di 45 giorni stabilito con nota 421414/2019 per la trasmissione dei pareri da parte degli enti interessati, non è pervenuta alcuna determinazione da parte del Comune di Valeggio sul Mincio e pertanto, ai sensi del comma 4 dell’art. 14-bis della L. 241/1990, ciò equivale ad un assenso senza condizioni,

PRESO ATTO che con nota in data 15.11.2019 prot. n. 61304, pervenuta in Regione il 15.11.2019 ed acquisita al prot. n. 494782 del 18.11.2019, la Provincia di Verona Area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale – Servizio programmazione, controllo, amministrazione – Unità operativa concessioni e autorizzazioni, ha trasmesso il seguente parere:

  • la distanza dal confine stradale (confine provinciale) fuori centro abitato dovrà essere pari alla profondità dello scavo ai sensi dell’art. n. 26 del D.P.R. n. 495/92. Non sono consentite pertanto nemmeno fasi di escavazioni transitorie, che dovranno quindi rispettare quanto precedentemente citato.”;

PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 12.12.2019, con verbale allegato al presente provvedimento (allegato A) che ne costituisce parte integrante, ha espresso parere favorevole:

  • al rilascio dell’autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “MOLINARA ” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), per l’estrazione di circa mc 75.000 mc di materiale commerciale;
  • all’assorbimento, modifica e sostituzione delle precedenti D.G.R. n. 3806 del 03.08.1978 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “MOLINARA” da parte del nuovo provvedimento autorizzativo;
  • all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, subordinandola alla presentazione di documentazione attestante la stima del quantitativo di materiale costituito da terreno vegetale da apportare dall’esterno;

VISTA la nota prot. n. 82542 del 20.02.2020 con la quale è stato chiesto alla ditta di presentare la documentazione integrativa a recepimento della prescrizione indicata dalla Provincia di Verona nel citato parere di competenza;

VISTA la nota in data 22.02.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 96441 del 28.02.2020, con la quale la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 82542/2020;

DATO ATTO che la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 96441 del 28.02.2020 rispetta la normativa del Codice della Strada indicata dalla Provincia senza apportare modifiche sostanziali all’originario progetto e pertanto non risulta necessariosottoporre nuovamente alla valutazione della C.T.R.A.E. la domanda;

CONSIDERATA la relazione di Verifica di stabilità delle scarpate, facente parte del progetto di coltivazione allegato all’istanza in data 10.12.2018, dalla quale emerge che i valori relativi alla stabilità della scarpata adiacente la sede stradale provinciale e ottenuti con differenti sistemi di calcolo risultano superiori ai valori minimi previsti dalla normativa di legge vigente in materia;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 03.07.2018 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita per via telematica al prot. n. PR_MNUTG_Ingresso_0003239_20200117;

VISTA la comunicazione in data 27.01.2020 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta I.C.S.I.T. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO, in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, nella quale è stato acquisito esclusivamente atti di assenso con prescrizione, peraltro superata, senza apportare modifiche al progetto, del parere favorevole della C.T.R.A.E. e dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare alla ditta I.C.S.I.T. S.r.l. La coltivazione in ampliamento della cava denominata “MOLINARA” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio;

VISTA la D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 sulla definizione degli oneri di istruttoria per le domande relative all’attività di cava che stabilisce per il procedimento in oggetto una spesa istruttoria par a € 300,00;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 40 della L.R. 25.07.2019 n. 40;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, di prendere atto del parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 12.12.2019 con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (allegato A);

  2. di autorizzare la ditta I.C.S.I.T. s.r.l. (C.F. e P.IVA. 00282940240), con sede in Goito (VR) via strada Ronchi n. 1/A, a coltivare il ampliamento la cava di la cava di sabbia e ghiaia, denominata “MOLINARA” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui all’istanza in data 10.12.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 523060 del 21.12.2018 e successive integrazioni in data 23.09.2019, pervenute in Regione il 27.09.2019 ed acquisita al prot. n. 422942 del 02.10.2019, all’interno dell’area individuata con linea rossa continua nella planimetria “Estratto catastale” (scala 1:2000) contenuta nella tavola 4s ”Inquadramento”, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

  • RELAZIONE TECNICA (elaborato 01) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  • RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA (elaborato 02) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  • VERIFICHE DI STABILITÀ DELLE SCARPATE (elaborato 03) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);;
  • PLANIMETRIA STATO ATTUALE CAVA IN ESSERE E SEZIONE (scale verie) (tav. 1s – rev 2) (prot. n. 96441 del 28.02.2020);
  • PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E SEZIONE (scale varie) (tav. 2s – rev 2) (prot. n. 96441 del 28.02.2020);
  • PLANIMETRIA STATO RICOMPOSTO E SEZIONE (scale varie) (tav. 3s – rev 1) (prot n. 96441 del 28.02.2020);
  • INQUADRAMENTO (scale varie) (tav. 4s) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  • PROGETTO – FASI COLTIVAZIONE (scale varie) (tav. 5s) (prot. n. 96441 del 28.02.2020);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE E CORRELATA RELAZIONE ESPLICATIVA (elaborato 09) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  • ESTRATTO STRUMENTO URBANISTICO VALEGGIO SUL MINCIO (VR) (elaborato 10) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato 11) (prot. n. 422942 del 02.10.2019);
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 3806 del 03.08.1978 di autorizzazione alla coltivazione della cava;

  2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

  3. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da “sabbia e ghiaia”, per un volume pari a circa mc 54.000 di materiale commerciale;

  4. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 3 anni dalla data del presente provvedimento e concludere i lavori di ricomposizone ambientale entro 4 anni dalla data del provvedimento medesimo, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;

  5. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;

  6. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:

  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;

  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava in conformità a quanto previsto dall’art. 10 comma 2 della L.R. 13/2018, aventi almeno la durata indicata al punto n. 6;

  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:

  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea rossa continua nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato n. 4s ”Inquadramento”;

  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;

  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:

  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. la ditta dovrà porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

  2. la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:

  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:

  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;

  2. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;

  1. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;

  2. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;

  3. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;

  4. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;

  5. realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;

  6. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;

  7. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale;

  8. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;

  9. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava non ancora ricomposto, ivi compreso quello afferente all’area di cava originariamente autorizzata, di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;

  10. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
  • terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia) a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero di quanto previsto alla tabella art. 3 dell’Allegato 2 del D.M. 46/2019 e per un volume complessivo non superiore a 33.500 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;

  2. attuare opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

  3. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;

  4. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale e dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

  5. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

  6. eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l’Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell’incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;

  7. rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall’area di cava, quanto previsto dall’art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che “Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l’intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano”;

  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:

  1. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hyerophis viridiflavus, circus pygargus, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

  2. verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

  3. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;

  4. umidificare opportunamente, durante i lavori di coltivazione, i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;

  5. provvedere a mantenere regolarmente i macchinari utilizzati per la coltivazione della cava, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;

  6. conservare in cava, per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;

  7. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l’ampliamento, una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente e, nel caso si rilevassero dei superamenti la ditta dovrà predisporre e presentare al Comune e all’Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti;

  8. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

  1. di restituire alla ditta I.C.S.I.T. s.r.l., subordinatamente all’accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 8) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 242.265,24 (duecentoquarantaduemiladuecentosessantacinque/24) - deposito n. 150572849 del 12.12.2016 della UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2017/0058;

  2. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;

  3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

  4. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Forestale;

  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Marco Puiatti

(seguono allegati)

130_Allegato_DDR_130_26-03-2020_418264.pdf

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