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Bur n. 51 del 14 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 8 del 15 gennaio 2020

Acque Veronesi S.c.a.r.l. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in via San Martino Comune di localizzazione: Castel d'Azzano (VR) Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Castel d'Azzano (VR), presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata con nota n. 21944 del 29/12/2017, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, e acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 543610 del 29/12/2017, e successivamente integrata con note prot. n. 104989 del 14/03/2019, 379502 del 02/09/2019, 415289 del 27/09/2019 e 523973 del 04/12/2019;

VISTA la nota prot. n. 37642 del 31/01/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Castel d’Azzano (VR), in via San Martino, per il quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata autorizzata con Provvedimento n. 465/2014 del 06/02/2014 della Provincia di Verona all’esercizio per una potenzialità pari a 20.000 A.E. e allo scarico nello scolo Raziol, fino al 25/01/2018;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con provvedimento n. 195/18 del 25/01/2018 ha prorogato l’autorizzazione n. 465/2014 del 06/02/2014, fino al 19/01/2019, e con Provvedimento n. 173/19 del 17/01/2019 fino al 16/01/2020 per permettere alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di presentare domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio e allo scarico nello scolo Raziol, per una potenzialità di 20.000 A.E., con Determinazione n. 465/2014 del 06/02/2014 della Provincia di Verona, da ultimo rinnovata con Provvedimento n. 173 del 17/01/2019;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente; l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento, a eccezione di alcuni superamenti dei valori limite riscontrati allo scarico, in particolare relativamente al parametro Escherichia Coli;
  • per quanto concerne i possibili impatti sulla salute pubblica e sulle acque superficiali connessi al superamento dei limiti per il parametro Escherichia Coli, tenuto conto che l’impianto è già dotato di un sistema di disinfezione a raggi UV, si ritiene che debba essere valutata in sede di autorizzazione l'individuazione di misure/limiti che tutelino la risorsa idrica interessata dallo scarico, tenuto conto delle sue caratteristiche e degli usi ad essa associati.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 10/01/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  • in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la Provincia di Verona, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera e allo scarico, potrà disporre l’effettuazione di un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Castel d’Azzano e ad ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse;
  • a seguito di quanto emerso in corso di istruttoria, relativamente al parametro Escherichia Coli, si ritiene che debba essere valutata in sede di autorizzazione l'individuazione di misure/limiti che tutelino la risorsa idrica interessata dallo scarico, tenuto conto delle sue caratteristiche e degli usi ad essa associati.
  • laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili, la Provincia di Verona, potrà disporre l’effettuazione di un’indagine fonometrica, per verificare l’entità del disturbo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Castel d’Azzano. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Provincia di Verona un piano di interventi, entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 10/01/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Verona, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale in Via Galtarossa n. 8, 37133, Verona, (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Castel d’Azzano (VR), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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