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Bur n. 52 del 17 aprile 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 349 del 06 aprile 2020

Acque Veronesi S.c.a.r.l. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in località Ca' dell'Aglio San Martino Buon Albergo. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: San Martino Buon Albergo (VR). Procedura ex art. 13 (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Bussolengo (VR), presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Acque Veronesi S.c.a.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 543611 del 29/12/2017, integrata in data 01/02/2018, e in data 26/09/2019;

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale e amministrativa in Verona (VR), Via Lungadige Galtarossa n. 8, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA acquisita agli atti in data 01/02/2018 con prot. n. 39800, successivamente integrata in data 30/10/2019 e registrata al protocollo regionale con n. 475141 del 05/11/2019;

VISTA la nota prot. n. 170241 del 09/05/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in località Ca’ dell’Aglio nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), per il quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Verona n. 1720/14 del 05/05/2014, all’esercizio per una potenzialità pari a 20.000 A.E., e allo scarico nel Fiume Fibbio, fino al 30/04/2018;

PRESO ATTO che la Provincia di Verona, con Provvedimento n. 1297/19 del 28/04/2019 ha prorogato l’autorizzazione n. 1720 del 05/05/2014, fino al 18/04/2020 per permettere alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di presentare domanda di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi della D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
     
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico nel Fiume Fibbio con Provvedimento della Provincia di Verona n. 1720/14 del 05/05/2014 per una potenzialità pari a 20.000 A.E.,
     
  • con dispositivo dirigenziale n. 1297/19 del 28/04/2019 la Provincia di Verona ha prorogato ulteriormente l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto, fino alla conclusione del procedimento VIA da parte della Regione Veneto;
     
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • il proponente ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione consistenti in:
  1. realizzazione di una fascia arborea sui lati in cui non è presente allo stato attuale;
     
  2. aumento dell’altezza utile del sedimentatore n. 1.
  • l'approvazione per provvedere all’aumento dell’altezza utile del sedimentatore n. 1 dovrà essere richiesta all’Autorità competente;
     
  • allo stato attuale non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
     
  • non è stata presentata alcuna indagine fonometrica.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 03/04/2020 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto, tenuto conto anche degli interventi proposti dal proponente quali misure di mitigazione, non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la quale, potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di San Martino Buon Albergo e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Verona, o inoltrate al/ai Comune/i, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 07/11/2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di San Martino Buon Albergo entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di San Martino Buon Albergo, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Provincia di Verona.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Dovrà essere presentato al Consiglio di Bacino Veronese il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’aumento dell’altezza utile del sedimentatore n. 1, così come proposto nello studio preliminare ambientale quale misura di mitigazione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

180 giorni dal rinnovo dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Consiglio di Bacino Veronese

 

4.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Realizzazione, come da progetto presentato, di una fascia arborea perimetrica sui lati in cui non è attualmente presente.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

180 giorni dal rinnovo dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 03/04/2020 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Verona, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale in Via Galtarossa n. 8, 37133, Verona, (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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