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Bur n. 47 del 07 aprile 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 64 del 10 marzo 2020

Concessione idraulica per occupazione temporanea di varie tratte lungo il Fiume Canalbianco per gare e manifestazioni di pesca sportiva dilettantistica non a scopo di lucro e comprensiva del calendario delle manifestazioni 2020 da eseguirsi nei campi di gara della concessione. (Pratica n° CB_TE00222) Ditta: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale Fipsas Rovigo Rinnovo

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Ditta Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale Fipsas Rovigo il rinnovo della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.09.2019 prot. n. 413497; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 21.01.2020; Disciplinare n. 5090 del 27.02.2020

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 26.09.2019 con la quale la Ditta Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale Fipsas Rovigo con sede a (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione idraulica per occupazione temporanea di varie tratte lungo il Fiume Canalbianco per gare e manifestazioni di pesca sportiva dilettantistica non a scopo di lucro e comprensiva del calendario delle manifestazioni 2020 da eseguirsi nei campi di gara della concessione;

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.01.2020;

VISTO che in data 27.02.2020 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Comitato Provinciale Fipsas Rovigo con sede a (omissis) il rinnovo della Concessione idraulica per occupazione temporanea di varie tratte lungo il Fiume Canalbianco per gare e manifestazioni di pesca sportiva dilettantistica non a scopo di lucro e comprensiva del calendario delle manifestazioni 2020 da eseguirsi nei campi di gara della concessione con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.02.2020 iscritto al n. 5090 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2020 è di Euro 332,86 (trecentotrentadue/86) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato; il canone annuo sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

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