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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 47 del 07 aprile 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 51 del 24 febbraio 2020

R.D. 523/1904 - Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare (3° Settore compreso fra gli stanti 45-56) e rilevato arginale della 2^ difesa a mare (3° Settore tra lo stante 45 e la S.P. n. 85) per un totale di Ha 5,9723 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica MR_SF00014 Concessionario: Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 19.12.2019 dalla Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Difese a Mare del 14.11.2019; - Verbale di aggiudicazione in data 09.01.2020 a seguito di sorteggio pubblico; Disciplinare n. 5088 del 18.02.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.12.2019 con la quale la Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. (omissis) ha chiesto la concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare (3° Settore – compreso fra gli stanti 45-56) e rilevato arginale della 2^ difesa a mare (3° Settore – tra lo stante 45 e la S.P. n. 85) per un totale di Ha 5,9723 in comune di Porto Tolle (RO);

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Difese a Mare in data 14.11.2019;

VISTO che, entro il termine previsto dall’Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 136 del 29.11.2019 sono pervenute n. 5 richieste di partecipazione di cui n. 3 come giovane imprenditore agricolo;

VISTO che in data 09.01.2020 alle ore 14.30 si è proceduto all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1° estratto e quindi alla Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. (omissis) della concessione descritta in oggetto;

VISTO il verbale di aggiudicazione in data 09.01.2020;

VISTO che in data 18.02.2020 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. (omissis) la concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nel tratto di rilevato arginale della 1^ difesa a mare (3° Settore – compreso fra gli stanti 45-56) e rilevato arginale della 2^ difesa a mare (3° Settore – tra lo stante 45 e la S.P. n. 85) per un totale di Ha 5,9723 in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.02.2020 iscritto al n. 5088 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

  3. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

  4. Il canone annuo è di Euro 189,32 (centoottantanove/32) come previsto all'art. 9 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

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