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Bur n. 36 del 20 marzo 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 217 del 12 marzo 2020

GARDALAND S.r.l. Richiesta di proroga del giudizio di compatibilità ambientale contenuto nella Delibera n. 117 del 31/07/2014 della Giunta Provinciale di Verona sul progetto "Ampliamento Gardaland Hotel Resort" - Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR). Rilascio proroga validità temporale del provvedimento di VIA, ai sensi della D.G.R. n. 94 del 31/01/2017, e contestuale modifica di prescrizione a seguito della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 152/06.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata alla società Gardaland S.r.l. la proroga di 1 anno, a partire dalla data del 01/08/2019, ai fini dell'ottemperanza della prescrizione di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014, che viene contestualmente modificata, dando atto della non necessità di preventiva procedura di verifica di assoggettabilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di proroga acquisita con prot. n. 341969 in data 31/07/2019 e successivo perfezionamento della stessa effettuato con prot. n. 390661 del 10/09/2019; istanza di modifica prescrizione e contestuale richiesta di espressione ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06, acquisita con prot. n. 484065 del 11/11/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 29/01/2020.

Il Direttore

VISTA l’istanza acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 341969 in data 31/07/2019, successivamente perfezionata con documentazione acquisita agli atti con prot. n. 390661 del 10/09/2019, con la quale la società Gardaland S.r.l. ha richiesto la proroga della validità temporale del provvedimento di VIA relativo all’intervento “Ampliamento Gardaland Hotel Resort”, rilasciato con delibera n. 117 del 31/07/2014 della Giunta Provinciale di Verona;

ATTESO che l’istanza in questione riguarda un progetto riconducibile alla tipologia di cui di cui al punto 8, lett. a), dell’ Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06: “villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati”;

CONSIDERATO che la Provincia di Verona, con delibera di Giunta Provinciale n. 117 del 31/07/2014 aveva provveduto a rilasciare per il progetto in parola il giudizio di compatibilità favorevole con prescrizioni, in qualità di autorità competente ai sensi dell’allora vigente L.R. n. 10/1999;

CONSIDERATO che la citata L.R. n. 10/1999 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 4/2016, per effetto della quale (punto 8, lett. a), dell’ Allegato A2) è stata attribuita alla Regione la competenza in materia di VIA relativamente alla tipologia progettuale sopra citata;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che per effetto delle nuove misure organizzative relative all’Area tutela e Sviluppo del Territorio, stabilite dalla Giunta regionale con le DGR n. 869/2019 e 1376/2019, le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale sono state attribuite alla Direzione Regionale Ambiente;

VISTA la nota prot. n. 391556 del 11/09/2019 con la quale la Direzione Ambiente – U.O. VIA ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento relativo all’istanza in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 si è provveduto alla presentazione dell’istanza pervenuta ed alla nomina del gruppo istruttorio incaricato dell’esame della medesima;

VISTO il verbale del Comitato Tecnico VIA della Provincia di Verona della seduta del 25/10/2019, nel corso della quale è stato espresso un parere in ordine all’istanza di proroga del provvedimento di VIA con alcune considerazioni;

VISTE le controdeduzioni al parere tecnico del Comitato Tecnico VIA della Provincia di Verona, formulate dal proponente ed acquisite agli atti con prot. n. 506639 del 25/11/2019;

CONSIDERATO che in data 11/11/2019 con prot. n. 484065 è stata acquisita la nota con la quale la società Gardaland S.r.l. ha richiesto di modificare la prescrizione di cui alla DGP n. 117 del 31/07/2014, di seguito riportata:

“dovrà essere realizzato l'intervento infrastrutturale proposto, ovvero all'incrocio di via Derna e la SR 249, dovrà essere realizzato l'allargamento dell'incrocio per far posto ad una terza corsia tale da agevolare la svolta a sinistra (cosiddetto svincolo tipo ANAS) che la proponente Gardaland S.r.l. andrà a realizzare a proprie spese e secondo quanto consentito dalla Legge; impegnando, tra l'altro, solo terreni di sua proprietà. La realizzazione e l'utilizzo funzionale dell'hotel sono ammessi per il 50% anche in assenza dell'opera compensativa proposta, l'agibilità dell'intero complesso alberghiero è subordinata al collaudo dell'opera compensativa. A tal fine dovrà essere fornito crono programma degli interventi in progetto dell'opera compensativa agli uffici della Provincia.”;

CONSIDERATO che contestualmente alla richiesta di cui sopra la società Gardaland S.r.l. ha presentato richiesta di espressione di parere ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06, allegando allo scopo la relativa lista di controllo;

CONSIDERATO che la proroga del provvedimento di VIA è stata richiesta dalla società proponente al fine di consentire la realizzazione dell’opera infrastrutturale prescritta con la DGP n. 117 del 31/07/2014 e che, successivamente, con la nota acquisita agli atti in data 11/11/2019 con prot. n. 484065, è stata richiesta proprio la possibilità di realizzare una tipologia di opera infrastrutturale diversa rispetto a quella prescritta dalla Provincia;

RITENUTO che la determinazione in ordine all’assentibilità della proroga temporale del provvedimento di VIA debba essere assunta solo ad esito della valutazione preliminare sulla richiesta di modifica della prescrizione, sulla base dell’analisi della documentazione presentata dal proponente ai sensi dell’art.6 comma 9 del D.Lgs. n.152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 522768 del 04/12/2019 è stato richiesto alla Provincia di Verona un parere in ordine alla richiesta di modifica della prescrizione, anche alla luce dell’ulteriore documentazione trasmessa dal proponente ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico VIA della Provincia di Verona in relazione alla richiesta di modifica della prescrizione in parola (verbale n. 103 del 17/01/2020);

ESAMINATA tutta documentazione agli atti, presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, nonché le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, depositate anche in riferimento alla richiesta di procedura di cui all’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 29/01/2020,

  • esaminata la documentazione agli atti e ritenuto che la stessa risulti essere conforme a quanto previsto dalla DGR 94 del 31/01/2017;
  • considerato che l’ampliamento del Resort è stato completato e la struttura è già entrata in esercizio;
  • considerato che la proroga richiesta risulta finalizzata alla realizzazione dell’opera infrastrutturale prescritta dalla Provincia di Verona ad esito della valutazione di impatto ambientale conclusasi positivamente con DGP n. 117 del 31/07/2014;
  • considerato che il tratto stradale oggetto della prescrizione impartita dalla Provincia di Verona con DPG n. 117 del 31/07/2014 (ovvero l’incrocio incrocio di via Derna e la SR 249) è stato successivamente oggetto di una diversa prescrizione impartita dalla medesima Provincia nell’ambito di un altro procedimento di VIA (DPG 4691 del 13/12/2017 - Ditta SAIMA) ad esito del quale è stata prescritta la realizzazione di una rotonda nel medesimo sito ove è stato prescritto a Gardaland l'allargamento dell'incrocio per far posto ad una terza corsia;
  • considerato che l’ottemperanza alla prescrizione impartita dalla Provincia di Verona con DPG n. 117 del 31/07/2014 comporterebbe la realizzazione di un’opera infrastrutturale destinata a brevissimo termine ad essere demolita (in caso di realizzazione della rotonda da parte della ditta SAIMA secondo la prescrizione impartita dalla medesima Provincia nell’ambito del procedimento di VIA conclusosi con DPG 4691 del 13/12/2017), determinando in tal senso un beneficio ambientale limitato nel tempo e non compensato dagli impatti negativi connessi ai lavori di realizzazione e demolizione dell’opera in questione;
  • considerata l’analisi di funzionalità della rete stradale allo stato attuale eseguita dal proponente e preso atto delle conclusioni dello studio del traffico predisposto, in particolare per quanto attiene costi ed effetti connessi dell’eventuale allargamento dell'incrocio prescritto con DPG 117/2014;
  • considerato che l’opera infrastrutturale prescritta con DGP n. 117 del 31/07/2014, anche alla luce delle valutazioni ed analisi condotte dal proponente in relazione al traffico in fase di Hotel realizzato al 100% ed in esercizio, riveste natura compensativa degli impatti connessi alla realizzazione dell’Hotel;
  • considerato che detto studio sul traffico evidenzia la sufficiente capacità dell’attuale sistema viario di assorbire i maggiori flussi indotti dal completamento dell’Hotel Resort, per il periodo di transizione fino alla realizzazione della rotonda prescritta con DGP n. 4691/2017, tramite la realizzazione di minime opere di regolamentazione segnaletica dell’uso dell’intersezione S.R. n. 249-Via Derna-Via Gasparina;
  • tenuto conto che l’intervento di allargamento dell’incrocio è stato proposto dal proponente a titolo compensativo e che la mitigazione dell’impatto sul traffico locale sull’incrocio S.R. 249-Via Derna-Via Gasparina può essere garantita, per il periodo transitorio fino alla realizzazione della rotonda, tramite la realizzazione delle opere di regolamentazione dei flussi tramite apposita segnaletica come proposto dal proponente;
  • ritenuto opportuno, in considerazione dei problemi di traffico che caratterizzano l’area vasta in cui è stata realizzata l’opera, destinare i fondi previsti per la realizzazione dell’intervento di allargamento dell’incrocio alla realizzazione di altri interventi compensativi a favore del Comune di Castelnuovo del Garda, che saranno individuati dal Comune, anche sentita Veneto Strade S.p.A.; 
  • ritenuto che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di 1 anno, a partire dalla 01/08/2019, della validità temporale del provvedimento di VIA di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014, per le seguenti motivazioni:

a. i tempi di chiusura del progetto si sono prolungati per una serie di fattori non dipendenti dal Proponente.

b. per ottemperare alla prescrizione della deliberazione della Giunta della Provincia di Verona il proponente necessita dei tempi richiesti nella domanda di proroga;

c. dal confronto delle matrici ambientali analizzate emerge che il contesto ambientale non ha subito sostanziali differenze rispetto a quanto valutato nel SIA del 2013;

d. in particolare, dallo studio sul traffico effettuato nel 2019, presentato in allegato all’istanza di proroga, che confronta la situazione viaria attuale con quella indagata nel 2013, emerge che il traffico dei veicoli transitanti nelle aree indagate è sostanzialmente diminuito e che in buona sostanza l’ampliamento del Resort non ha generato significative ripercussioni sul deflusso del traffico;

preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato dell’istanza, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole in ordine:

  • alla modifica della prescrizione di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014 nel seguente modo:

“In accordo con Veneto Strade ed il Comune di Castelnuovo del Garda, entro un anno a partire dalla data del 01/08/2019 dovrà essere modificata la viabilità afferente all’incrocio fra via Derna e la S.R. 249, istituendo l’inibizione della svolta a sinistra su via Derna per i veicoli provenienti dalla direttrice nord/sud della S.R. 249 e l’obbligo do svolta a destra per i veicoli in uscita da Via Gasparina sulla S.R. 249. I fondi previsti per la realizzazione dell’intervento di allargamento dell’incrocio dovranno essere versati alle casse comunali per essere destinati alla realizzazione di interventi compensativi a favore del Comune di Castelnuovo del Garda, che saranno individuati dal Comune stesso a favore della viabilità, anche sentita Veneto Strade S.p.A.”;

dando atto che la modifica della prescrizione in questione non necessita di previa valutazione di verifica di assoggettabilità, alla luce dell’analisi della documentazione presentata dal proponente ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06;

  • al rilascio della proroga di 1 anno, a partire dalla data del 01/08/2019, della validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato per il progetto “Ampliamento Gardaland Hotel Resort”, ai fini dell’ottemperanza della prescrizione di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014, come sopra modificata.

PRESO ATTO che il verbale della seduta del 29/01/2019 è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2020;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 29/01/2019 in relazione all’istanza di proroga della validità temporale del provvedimento di VIA di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014 rilasciato per l’intervento: “GARDALAND S.R.L - Ampliamento Gardaland Hotel Resort” ed in relazione alla contestuale richiesta di modifica della relativa prescrizione;
  3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento in oggetto è prorogata di 1 anno a partire dalla data del 01/08/2019, ai fini dell’ottemperanza della prescrizione di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014, come di seguito modificata;
  4. Di dare atto che la prescrizione di cui alla D.G.P. di Verona n. 117 del 31/07/2014 è così modificata: “In accordo con Veneto Strade ed il Comune di Castelnuovo del Garda, entro un anno a partire dalla data del 01/08/2019 dovrà essere modificata la viabilità afferente all’incrocio fra via Derna e la S.R. 249, istituendo l’inibizione della svolta a sinistra su via Derna per i veicoli provenienti dalla direttrice nord/sud della S.R. 249 e l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Via Gasparina sulla S.R. 249. I fondi previsti per la realizzazione dell’intervento di allargamento dell’incrocio dovranno essere versati alle casse comunali per essere destinati alla realizzazione di interventi compensativi a favore del Comune di Castelnuovo del Garda, che saranno individuati dal Comune stesso a favore della viabilità, anche sentita Veneto Strade S.p.A.”;
  5. Di dare atto che l’assentibilità della modifica della prescrizione nelle modalità specificate al punto precedente non necessita di previa valutazione di verifica di assoggettabilità, alla luce dell’analisi della documentazione presentata dal proponente ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06;
  6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  7. Di trasmettere il presente provvedimento alla società GARDALAND S.r.l., con sede legale in via Derna n. 4, in comune di Castelnuovo del Garda - C.F e P.IVA 05431170967 - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica ed alla società Veneto Strade S.p.A.;
  8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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