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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 670 del 30 dicembre 2019
Concessione di un contributo a favore del Comune di Sona (VR), impegno di spesa e contestuale revoca del Decreto n. 567 del 25/11/2019. DGR n. 1675 del 19/11/2019 "Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati. Annualità 2019".
Il Direttore
PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dalla Direzione Ragioneria in merito agli impegni su capitoli di spesa assoggettati ad indebitamento;
PRESO ATTO della nota della Direzione Finanze e Tributi, acquisita con prot. 554581 del 23/12/2019, con cui si comunica che nella medesima data è stata aggiudicata la procedura per l’assunzione di un mutuo per l’attuazione di spese di investimento specifiche per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/2018;
VISTO l’accertamento disposto dalla Direzione Finanza e Tributi con Decreto n. 100 del 30/12/2019;
PRESO ATTO della restituzione del Decreto della Direzione Ambiente n. 567 del 25/11/2019 accompagnato con nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. 554482 del 23/12/2019;
RITENUTO di provvedere agli adempimenti necessari all’armonizzazione delle procedure contabili ai vincoli di Bilancio;
RITENUTO di revocare il Decreto della Direzione Ambiente n. 567 del 25/11/2019 e contestualmente procedere ad un nuovo impegno in ossequio a quanto sopra richiamato, riprendendone i corrispondenti contenuti come di seguito riportati;
PREMESSO che:
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 1675 del 19/11/2019 a fronte di specifica richiesta presentata dal Comune di Sona, a sostegno del medesimo intervento, prevedendo complessivamente l’asportazione di 4.012,50 mc, la Giunta Regionale ha inteso concedere, a titolo di anticipazione, alla medesima Amministrazione comunale, l’ulteriore somma di euro 587.846,00, tuttora disponibile sul relativo capitolo n. 103839 del Bilancio di previsione 2019;
PRESO ATTO che il medesimo provvedimento ha determinato nella somma di euro 587.846,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Comune di Sona (VR) a sostegno dell’intervento in parola, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul predetto capitolo 103839 relativo a "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)" del Bilancio di previsione 2019;
DATO ATTO che l’obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
RITENUTO di impegnare, a favore del Comune di Sona (VR), la somma complessiva di euro 587.846,00, a sostegno dell’intervento di Messa in Sicurezza d’Emergenza sopra richiamato, sul capitolo 103839, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1)", del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, art. 2, Piano dei conti integrato V livello U. 2.03.01.02.003;
DATO ATTO che, trovandosi il Comune di Sona ad agire in via sostitutiva e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 e dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, la medesima Amministrazione dovrà procedere al recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, tenendo inoltre presente che, ai sensi dell’art. 253 della medesima norma, gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250…. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le somme eventualmente recuperate dall’Amministrazione comunale interessata dovranno pertanto essere risarcite all’Amministrazione regionale in misura corrispondente al contributo assegnato con il presente provvedimento.
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1234 del 20 agosto 2019 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 459 del 23/10/2019;
VISTA la DGR n. 1675 del 19 novembre 2019;
VISTA la nota prot. 554581 del 23/12/2019 acquisita dalla Direzione Finanza e Tributi;
decreta
Loris Tomiato
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