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Bur n. 33 del 17 marzo 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 36 del 26 febbraio 2020

R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sinistra idraulica, della superficie complessiva di ha. 4.47.50, catastalmente identificato al foglio n. 24, mappali n. 33, 36/Parte, 61, 63 foglio 25, mappali 22, 56, 59, 60 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR). Ditta: Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado. Pratica n. 11192.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - avviso pubblico 135047 del 04 aprile 2019; - domanda di partecipazione prot. n. 173672 del 03 maggio 2019; - verbale di aggiudicazione concessione prot. n. 249590 del 17 giugno 2019; - verbale di licitazione privata prot. n. 557794 del 27 dicembre 2019; - disciplinare d'uso prot. n. 78969 del 19 febbraio 2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO CHE mediante Avviso Pubblico prot. n. 135047 del 04/04/2019, pubblicato sul B.U.R.V. n. 35 del 12/04/2019, all’Albo Pretorio del comune di San Martino Buon Albergo e all’Albo dell’Ufficio della U.O. Genio Civile Verona, la Regione Veneto ha inteso assegnare in concessione il terreno demaniale identificato al Lotto n. 4, sito nel comune di San Martino Buon Albergo, per lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei;

PREMESSO CHE entro la scadenza fissata dal citato Avviso pubblico sono pervenute complessivamente n. 11 domande, di cui 8 da parte di “giovani agricoltori e “giovani imprenditori agricoli” che si sono avvalsi del “diritto di precedenza”, ai sensi del comma 4bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001, n. 2 domande di imprenditori agricoli che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara, mentre n. 1 domanda è stata esclusa per mancanza dei requisiti previsti dal bando;

PREMESSO CHE in data 11/06/2019 si è proceduto al sorteggio a favore dei “giovani agricoltori” e “giovani imprenditori agricoli” per l’assegnazione in concessione del lotto in oggetto;

PRESO ATTO della rinuncia all’assegnazione del lotto in oggetto da parte di tutti gli otto sorteggiati;

RILEVATO CHE in data 23 dicembre 2019 si è proceduto ad effettuare la licitazione privata tra le due domande concorrenti presentate da imprenditori agricoli che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla gara;

RILEVATO CHE la migliore offerta di gara è stata presentata dalla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado, che ha proposto la somma di €. 34,00 (euro trentaquattro/00) per ettaro e che tale offerta è congrua per l’Amministrazione;

RILEVATO CHE alcuni mappali non sono utilizzabili, in quanto ricoperti di folta vegetazione boschiva, che rende impraticabile l’attività di sfalcio e, pertanto, stralciati dal presente atto;

RITENUTO CHE la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

CONSIDERATO CHE la ditta concessionaria ha costituito polizza fidejussoria nei modi e forme di legge ed in data 19 febbraio 2020, con protocollo n. 78969 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare d’uso contenente gli obblighi e le condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4 e comma 4)bis;

VISTA la L.R. 41/1988;

VISTA la L.R. 11/2001;

VISTA la DGR n. 783/2005;

VISTA la DGR n. 1997/2004;

VISTA la DGR del 19/06/2019 n. 869;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del suolo del 02/09/2019 n. 308;

VISTO il verbale di aggiudicazione prot. n. 249579 del 17 giugno 2019,

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare alla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado (P. Iva: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante Rugolotto Tiziano (C.F.: omissis), nato ad (omissis) il (omissis), la concessione per l’occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sinistra idraulica, della superficie complessiva di ha. 4.47.50, catastalmente identificato al foglio 24 mappali n. 33, 36/Parte, 61, 63 – foglio 25, mappali 22, 56, 59, 60, nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona di Verona, prot. n. 78969 del 19 febbraio 2020, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento

4. La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2020, di 152,15 (euro centocinquantadue/15) come previsto dall’art. 9 del disciplinare citato, risultante dalla migliore offerta di gara proposta dalla richiedente; tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 8 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

7. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)

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