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Bur n. 23 del 21 febbraio 2020


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 12 del 19 febbraio 2020

Regolamento n. 2 del 07 febbario 2020, Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Foretale Regionale" - Aggiornamento della modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi.

Note per la trasparenza

Il presente decreto aggiorna la modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi, approvata con DDR n. 4 del 5 febbraio 2018, secondo le nuove disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, emanate dal Presidente della Giunta regionale con Regolamento n. 2/2020.

Il Direttore

VISTO l’articolo 23, comma 4, della L.R. n. 52/1978, secondo il quale per le utilizzazioni dei boschi di entità superiore ai 100 mc di legname nelle fustaie e di superficie superiore ai 2,5 ettari nei cedui, le richieste di autorizzazione avvengono presentando un progetto di taglio, che deve essere approvato dall’Autorità forestale competente per territorio;

VISTO l’articolo 23, comma 5, della L.R. n. 52/1978, il quale stabilisce che per le utilizzazioni di entità inferiore alle soglie sopra indicate, è la Giunta regionale a dettare norme specifiche;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 4 del 5 febbraio 2018 con il quale, a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 “Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale”, veniva approvata la nuova modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi;

VISTO il Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020, “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, Legge forestale regionale”;

VISTO, nello specifico, l’articolo 6 delle suddette Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale che dettaglia le procedure di autorizzazione dei tagli boschivi in base alla tipologia e all’ubicazione dei cantieri forestali;

CONSIDERATO che, secondo il suddetto articolo, per piccoli tagli boschivi destinati all’autoconsumo, di entità inferiore ai 20 mc in fustaia o ai 2.000 mq nel ceduo, non è necessaria alcuna comunicazione all’Autorità forestale competente per territorio;

PRESO ATTO che, sempre secondo il suddetto articolo, i nuovi modelli di autorizzazione ai tagli boschivi sono riconducibili a tre tipologie di intervento:

  1. Dichiarazione di taglio, valida normalmente per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, ma estendibile anche a prelievi maggiori nel caso di tagli atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza di infrastrutture, manufatti o la funzionalità idraulica;
  2. Progetto di taglio, valido per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui;
  3. Comunicazione di esbosco forzoso, per procedere all’esbosco di materiale schiantato a seguito di calamità naturali;

PRESO ATTO che, ai sensi della DGR m. 4808/1997, in boschi pubblici pianificati, per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in alternativa alla dichiarazione di taglio può essere presentata una relazione di taglio, completa di piedilista di martellata;

decreta

  1. Di approvare, secondo quanto espresso in premessa, la nuova modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa a:
  1. Dichiarazione di taglio, valida normalmente per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, ma estendibile anche a prelievi maggiori nel caso di tagli atti ad assicurare l’efficienza e la sicurezza di infrastrutture, manufatti o la funzionalità idraulica;
  2. Relazione di taglio, valida per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in boschi soggetti a pianificazione;
  3. Progetto di taglio, valido per utilizzazioni superiori ai 100 mc in fustaia e ai 2,5 ha nei cedui;
  4. Comunicazione di esbosco forzoso, per procedere all’esbosco di materiale schiantato a seguito di calamità naturali;
  1. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Contarin

(seguono allegati)

12_Allegato_DDR_12_19-02-2020_415333.pdf

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