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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE n. 12 del 19 febbraio 2020
Regolamento n. 2 del 07 febbario 2020, Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Foretale Regionale" - Aggiornamento della modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi.
Il presente decreto aggiorna la modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi, approvata con DDR n. 4 del 5 febbraio 2018, secondo le nuove disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, emanate dal Presidente della Giunta regionale con Regolamento n. 2/2020.
Il Direttore
VISTO l’articolo 23, comma 4, della L.R. n. 52/1978, secondo il quale per le utilizzazioni dei boschi di entità superiore ai 100 mc di legname nelle fustaie e di superficie superiore ai 2,5 ettari nei cedui, le richieste di autorizzazione avvengono presentando un progetto di taglio, che deve essere approvato dall’Autorità forestale competente per territorio;
VISTO l’articolo 23, comma 5, della L.R. n. 52/1978, il quale stabilisce che per le utilizzazioni di entità inferiore alle soglie sopra indicate, è la Giunta regionale a dettare norme specifiche;
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 4 del 5 febbraio 2018 con il quale, a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 “Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale”, veniva approvata la nuova modulistica di autorizzazione ai tagli boschivi;
VISTO il Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020, “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, Legge forestale regionale”;
VISTO, nello specifico, l’articolo 6 delle suddette Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale che dettaglia le procedure di autorizzazione dei tagli boschivi in base alla tipologia e all’ubicazione dei cantieri forestali;
CONSIDERATO che, secondo il suddetto articolo, per piccoli tagli boschivi destinati all’autoconsumo, di entità inferiore ai 20 mc in fustaia o ai 2.000 mq nel ceduo, non è necessaria alcuna comunicazione all’Autorità forestale competente per territorio;
PRESO ATTO che, sempre secondo il suddetto articolo, i nuovi modelli di autorizzazione ai tagli boschivi sono riconducibili a tre tipologie di intervento:
PRESO ATTO che, ai sensi della DGR m. 4808/1997, in boschi pubblici pianificati, per utilizzazioni inferiori ai 100 mc in fustaia o ai 2,5 ha nei cedui, in alternativa alla dichiarazione di taglio può essere presentata una relazione di taglio, completa di piedilista di martellata;
decreta
Franco Contarin
(seguono allegati)
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