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Bur n. 23 del 21 febbraio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 131 del 13 febbraio 2020

Infanti & De Faveri S.n.c. di De Favari Claudio & C. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attualmente già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006) - Comune di localizzazione: Portogruaro (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato da Infanti & De Faveri S.n.c. di De Favari Claudio & C che prevede il potenziamento di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a Portogruaro.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente Infanti & De Faveri S.n.c. di De Faveri Claudio & C (P.IVA./C.F 02527860270), con sede legale in Via Bassie, 44 a Portogruaro (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 249465 del 17/06/2019 e successivamente perfezionata con nota del 06/08/2019 prot. n. 350099;

VISTA la nota prot. n. 361619 del 14/08/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • Aumento dei quantitativi in termini di capacità di stoccaggio e in termini di potenzialità di trattamento.
  • Introduzione di nuove operazioni sui rifiuti (Miscelazione non in deroga tra rifiuti pericolosi, miscelazione in deroga, recupero metalli con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), smontaggio RAEE).
  • Introduzione di nuovi CER.
  • Modifica del Layout.

ATTESO che l’intervento proposto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.a) e z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23/10/2019, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

  1. Il Proponente non ha presentato un esaustivo quadro progettuale che descriva lo stato di fatto autorizzato, né ha presentato un quadro progettuale che descriva la situazione impiantistica nella configurazione proposta.
  2. La mancanza della documentazione succitata (relazione tecnica, tavole ed elaborati) non permette la valutazione dello stato attuale degli impatti dell’impianto sulle varie matrici ambientali.
  3. Le modifiche richieste comportano un notevole incremento delle potenzialità dell’installazione, sia in termini di quantità massima di rifiuti stoccabili che di quantità massima giornaliera e annua di rifiuti trattabili, senza avere presentato un adeguato dimensionamento degli impianti tecnologici e delle aree dedicate agli stoccaggi e alle lavorazioni.
  4. Il Proponente ha richiesto di poter stoccare e trattare numerosi nuovi codici CER senza specificare le lavorazioni che intende attuare, né le modalità gestionali, né i presidi ambientali che intende adottare per minimizzare gli eventuali impatti sulle matrici ambientali individuate.
  5. Con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si evidenzia che i potenziali impatti ambientali del progetto presentato devono essere valutati tenendo conto anche “del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”, come previsto al punto 3, lettera g del medesimo allegato. Pertanto, considerato che l’impianto è esistente, autorizzato e già in esercizio, la valutazione degli impatti potenziali non deve limitarsi al progetto presentato, ma occorre valutare i possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’installazione nel suo complesso.
  6. La mancata valutazione puntuale degli impatti sulle varie matrici nello stato di fatto, e la mancata valutazione degli impatti che potranno derivare a seguito delle modifiche di progetto, comporta la possibilità che le modifiche proposte possano produrre impatti ambientali significativi e negativi sull’ambiente

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 06/11/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 23/10/2019;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente, con nota prot. n. 484298 del 11/11/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito istruttorio di assoggettamento a V.I.A. dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della L. n. 241/1990, facendo pervenire le proprie osservazioni con nota prot. n. 507266 del 25/11/2019;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 15/01/2020, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio in merito alle succitate osservazioni e riportate puntualmente nella relazione tecnica allegata al verbale approvato nella successiva seduta del 29/01/2020;

CONSIDERATO che, sulla base delle suddette valutazioni, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 23/10/2019 e nella seduta del 15/01/2010 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nelle relazioni tecniche allegate ai verbali;
  1. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  1. Di trasmettere il presente provvedimento a Infanti & De Faveri S.n.c. di De Faveri Claudio & C (P.IVA./C.F 02527860270), con sede legale in Via Bassie 44 -Portogruaro (VE),
    PEC infantiedefaverisnc@cgn.legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Portogruaro, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV, alla ULSS 4 – Veneto Orientale, al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia alla U.O. Ciclo dei rifiuti della Direzione Ambiente;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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