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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 42 del 30 dicembre 2019
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7,8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
- Dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
- dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro attualmente previsto dalla normativa di settore;
- dato atto che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
- ricordato che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- preso atto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della L. 383/2000, costituite ed operanti da almeno un anno ai sensi dell’art. 7;
- dato atto che per le articolazioni territoriali che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione e che presentano istanza di iscrizione al Registro regionale, quest’ultima avviene per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale devono inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- viste le note e le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. n. 12604 del 29.12.2017, n. 20 del 27.12.2018, n. 4995 del 28.05.2019, n. 5093 del 30.05.2019, n. 13 del 31.05.2019;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
- richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
- ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
- ricordato che:
- visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Maria Carla Midena
(seguono allegati)
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