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Bur n. 18 del 11 febbraio 2020


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 64 del 28 gennaio 2020

L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati dell'Ente ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (codice fiscale 83004510265, codice Ente 36, codice accreditamento A0552).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. per il mancato rispetto dei punti 1.1.1, 1.2 e 2.1 del modello di accreditamento ai sensi della DGR 2120/2015 e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (codice fiscale 83004510265, codice Ente 36, codice accreditamento A0552). Prot. Regionale n. 536430 del 12/12/2019.

Il Direttore

  • Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
  • Vista la L.R. n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;
  • Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
  • Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0552, l’Organismo di Formazione ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (codice fiscale 83004510265, codice Ente 36), avente sede legale in VIA ENRICO FERMI 14/E4 – 31011 ASOLO (TV) e sede operativa accreditata per l’ambito della Formazione Superiore in VIA A. DIAZ, 7 – 31100 TREVISO (TV);
  • Visto il DDR n. 1000 del 03/12/2018 di sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo all’Ente ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA per il mancato rispetto dei punti 1.1.1, 1.2 e 2.1 ex DGR n. 2120/2015;
  • Vista la nota, Protocollo Regionale n. 536430 del 12/12/2019, con cui la Direzione Lavoro avviava il procedimento di revoca dell’accreditamento - ex DGR n. 2120/2015 All. B alla punto 4 lettera b4) - in capo all’Organismo di formazione ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA assegnando ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di integrazioni finalizzate a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento;
  • Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione o riscontro da parte di ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA alla nota di cui al punto precedente entro i termini indicati;
  • Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 536430 del 12/12/2019 col provvedimento di revoca dell’accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 All. B punto 4 lettera b4);
  • Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
  • Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Vista la DGR n. 2120/2015;
  • Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 1000/2018;

decreta

  1. di revocare l’accreditamento per la mancata presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento del modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 lettera b4) e, conseguentemente, di cancellare dall’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l’Ente ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA (codice fiscale 83004510265, codice Ente 36, codice accreditamento A0552), avente sede legale in VIA ENRICO FERMI 14/E4 – 31011 ASOLO (TV) e sede operativa accreditata per l’ambito della Formazione Superiore in VIA A. DIAZ, 7 – 31100 TREVISO (TV);
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
  1. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

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