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Bur n. 15 del 04 febbraio 2020


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 64 del 23 dicembre 2019

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta XLOGISTIC SRL P.IVA 04004930238 con sede legale sita in via Leone Pancaldo n. 68 Verona (VR) ed operativa sita in Viale dell'Industria n. 5 S. Martino Buon Albergo (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3 della ditta XLOGISTIC SRL con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento (prot. reg.le n. 547300 del 18/12/2019) e relativa documentazione a corredo;
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Sede di Verona (VR) dell’11/12/2019 (ns. prot. n. 547300 del 18/12/2019).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta XLOGISTIC SRL P.IVA 04004930238 con sede legale sita in via Leone Pancaldo n. 68 – Verona (VR) ed operativa sita in Viale dell’Industria n. 5 – S. Martino Buon Albergo (VR) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (prot. reg.le n. 547300 del 18/12/2019);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Sede di Verona (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data 11/12/2019 (prot. reg.le n. 547300 del 18/12/2019) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta XLOGISTIC SRL P.IVA 04004930238 con sede legale sita in via Leone Pancaldo n. 68 – Verona (VR) ed operativa sita in Viale dell’Industria n. 5 – S. Martino Buon Albergo (VR ) il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di prodotti derivati di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera j) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP5513STORP3;
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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